Decreto Legislativo 20 febbraio 2009, n. 23

Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

(GU n. 68 del 23-3-2009)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;
Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 istitutivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, (ISPRA);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2009;
Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto legislativo:


Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede; »;
e) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: «b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.»;
f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;
g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: «4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da: a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi; b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni. 4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate: a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile; b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile; c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti: «4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro. 4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».
4. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente: «Art. 7-bis. Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;
b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, e' responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».
7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Art. 157. Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici
1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresi' effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 22, commi 1, 2 e3 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante: «Art. 22 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. "Legge comunitaria 2007"). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e 96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorita' locali sulle misure di sorveglianza e controllo adottate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonche' sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo e' trasmesso, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
- La direttiva 2006/117/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L.337 del 5 dicembre 2006.
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317 S.O.
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963, n. 27.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1966, n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1975, n. 294.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136, S.O.
- La direttiva 89/618/ Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 357 del 7 dicembre 1989.
- La direttiva 90/641/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E n. L. 349 del 13 dicembre 1990.
- La direttiva 92/3/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E. n. L. 35 del 12 febbraio 1992.
- La direttiva 96/29/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E. del 29 giugno 1996, n. 159.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2000, n. 203 S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n. 153.
- Il decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92 S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- L'art. 38 e l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203 S.O., cosi' recitano: «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di quattro membri, di cui due designati dal Ministero dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita' indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia.». «4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del presidente del consiglio dei ministri e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica (10).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2002, n. 222 S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2006, n. 44.
- Si riporta il testo dell'art. 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136 S.O.: «Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente capo alle attivita' di trasporto di materie radioattive, anche in conformita' alla normativa internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la relativa autorizzazione debbono essere preventivamente comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di comunicazione.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2007, n. 95.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella G.U.C. E. n. L.346 del 31 dicembre 2003.
- La legge 6 agosto 2008, n. 113, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n. 195 S.O.

Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi "e di combustibile nucleare esaurito''). - 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi "e di combustibile nucleare esaurito" provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti "e di combustibile nucleare esaurito" medesimi da e verso altri Stati, nonche' il loro transito sul territorio italiano debbono essere preventivamente autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:
a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni,di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 29 e 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti: le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione e le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione europea e nei casi di importazione o di esportazione da o verso altri Stati, l'autorizzazione e' soggetta all'approvazione da parte delle autorita' competenti degli Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal transito sul loro territorio. L'approvazione e' richiesta dall'autorita' di cui al comma 2, competente al rilascio dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine .
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i criteri, le modalita', nonche' le disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo. Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e l'esportazione di rifiuti, "di combustibile nucleare esaurito" anche in relazione ai paesi di origine o di destinazione.
4-bis Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 137 (Contravvenzioni al capo VI). - 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a ottanta milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B senza il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi senza l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'autorizzazione e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
4. Chi effettua le attivita' di cui agli articoli 31, comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
4-bis Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4 dell'art. 32 e' punito con l'arresto da due mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma1 dell'art. 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.
5. Colui il quale effettua una delle attivita' di cui all'art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da venti a cento milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di riepilogo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 142, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi' come modificato dal presente decreto: «Art. 142 (Contravvenzioni al capo XII). - 1. Chiunque viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma 3, o contravviene all'art. 157, "comma 1" e' punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 146, comma 7, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse: «7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.».
- Per il decreto legislativo n. 52 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse: «Art. 153 (Guide tecniche). - 1. L'ANPA, sentiti gli altri enti ed organismi interessati, puo' elaborare e diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli standard internazionali, norme di buona tecnica in materia di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, citato nelle premesse: «Art. 14 (Rinvenimento di sorgenti orfane ed interventi). - 1. Il prefetto, nel rispetto del piano nazionale di emergenza di cui all'art. 121 del decreto legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza delle Direzioni provinciali del lavoro.
2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua, ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di intervento di cui al comma 1.
3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine della protezione dei lavoratori e della popolazione, a persone esercenti attivita' non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230 del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la presenza di una sorgente orfana.
4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di una o piu' sorgenti orfane nei carichi di rottami metallici o altri materiali metallici di risulta introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, anche appartenenti a Stati membri della Unione europea, le autorita' di cui al comma 1 dispongono, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero carico o parte di esso sia rinviato al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il soggetto estero e' responsabile anche per quanto riguarda gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 18, provvedera' ad informare del respingimento del carico la competente autorita' dello Stato responsabile dell'invio del carico.».


Art. 2.
Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debitamente approvata dall'Autorita' competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti piu' spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l'Autorita' competente italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:
a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;
b) della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda debitamente compilata;
c) dell'opportunita' di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.


Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 32, comma 1, si veda nelle note all'art. 1.


Art. 3.
Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Le disposizioni di cui all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.


Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse: «Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). - 1. I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica quanto disposto dall'art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni di applicazione del presente articolo, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».

- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art. 142, comma 1, si veda nelle note all'art. 1.


Art. 4.
Invarianza degli oneri
1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2009
NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Scajola, Ministro dello sviluppo economico
Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano