Decreto legislativo 09 Aprile 2008 n 81 integrato con:

-         Legge 7 Luglio 2009 n 88;

-         Decreto legislativo 3 Agosto 2009 n 106

 

 

Nota: adeguato alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

Il testo modificato con il decreto evidenziato con formattazione Arial, grassetto rosso

 

Sanzioni integrate nel testo

 

 

 

SOMMARIO

SOMMARIO.. 2

TITOLO I PRINCIPI COMUNI 2

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 2

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE. 8

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.. 18

SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 18

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI 28

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. 30

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO.. 34

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA.. 36

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE. 39

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 41

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 47

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI 48

SEZIONE I SANZIONI 48

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE. 50

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO.. 51

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 51

CAPO II SANZIONI 53

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 54

CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.. 54

CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 57

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE. 60

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 64

CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 64

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.. 72

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE. 72

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. 73

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI 77

SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI 79

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI 81

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI 85

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE. 86

SEZIONE VIII DEMOLIZIONI 88

CAPO III SANZIONI 89

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.. 92

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 92

CAPO II SANZIONI 93

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 94

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 94

CAPO II SANZIONI 95

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 95

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 95

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI 96

CAPO III SANZIONI 97

TITOLO VIII AGENTI FISICI 97

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 97

CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 104

CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI 107

CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 109

CAPO VI SANZIONI 112

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE. 113

CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI 113

CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 120

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 120

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 121

SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA.. 124

CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALLESPOSIZIONE ALLAMIANTO.. 126

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI 126

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 127

CAPO IV SANZIONI 133

TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 136

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 136

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 138

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA.. 142

CAPO IV - SANZIONI 143

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE. 145

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 145

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.. 145

CAPO III SANZIONI 148

TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE. 149

TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI 151

ALLEGATO I 153

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELLADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLATTIVIT IMPRENDITORIALE 153

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale. 153

Violazioni che espongono al rischio di caduta dallalto. 153

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento. 153

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione. 153

Violazioni che espongono al rischio damianto. 153

ALLEGATO II 154

CASI IN CUI E CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34). 154

ALLEGATO 3A.. 155

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.. 155

VISITA MEDICA PREVENTIVA.. 156

VISITA MEDICA.. 160

CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO.. 164

CESSAZIONE DELLINCARICO DEL MEDICO.. 165

ALLEGATO 3B. 166

INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA.. 166

CONTENUTI MINIMI 166

ALLEGATO IV.. 167

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO.. 167

1. AMBIENTI DI LAVORO.. 167

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI 177

3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS. 179

4. MISURE CONTRO LINCENDIO E LESPLOSIONE. 180

5. PRIMO SOCCORSO.. 182

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE. 182

ALLEGATO V.. 184

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE. 184

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO.. 184

PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE. 187

ALLEGATO VI 210

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.. 210

Osservazione preliminare. 210

1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro. 210

2 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no. 211

3 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi 212

4 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone. 213

5 Disposizioni concernenti luso di determinate attrezzature di lavoro. 213

6 Rischi per Energia elettrica. 215

7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti 215

8 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili 215

9 Macchine utensili per legno e materiali affini 215

10 Macchine per filare e simili 215

ALLEGATO VII 217

VERIFICHE DI ATTREZZATURE. 217

ALLEGATO VIII 219

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. 219

1. Schema indicativo per linventario dei Rischi ai fini dellimpiego di attrezzature di protezione individuale 220

2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale. 222

3. Elenco indicativo e non esauriente delle attivit e dei settori di attivit per i quali pu rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale. 224

4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale. 227

ALLEGATO IX. 241

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici 241

ALLEGATO X. 242

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a). 242

ALLEGATO XI 243

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1. 243

ALLEGATO XII 244

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99. 244

ALLEGATO XIII 245

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE. 245

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI 245

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario. 245

2. Docce. 245

3. Gabinetti e lavabi 245

4. Locali di riposo, di refezione e dormitori 245

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione. 246

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali 246

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI 246

1. Porte di emergenza. 246

2. Aerazione e temperatura. 246

3. Illuminazione naturale e artificiale. 246

4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali 247

5. Finestre e lucernari dei locali 247

6. Porte e portoni 247

7. Vie di circolazione e zone di pericolo. 247

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili 247

ALLEGATO XIV.. 248

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER LESECUZIONE DEI LAVORI 248

PARTE TEORICA.. 248

PARTE PRATICA per complessive 24 ore. 249

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO.. 249

MODALIT DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 249

ALLEGATO XV.. 250

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 250

1. DISPOSIZIONI GENERALI 250

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO.. 250

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA.. 255

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA.. 256

ALLEGATO XVI 258

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELLOPERA.. 258

I. INTRODUZIONE. 258

II. CONTENUTI 258

Soggetti interessati 260

ALLEGATO XVII 270

IDONEIT TECNICO PROFESSIONALE. 270

ALLEGATO XVIII 271

VIABILIT NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI 271

1. Viabilit nei cantieri 271

2. Ponteggi 271

3. Trasporto dei materiali 275

ALLEGATO XIX. 277

VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 277

1- VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO.. 278

2- VERIFICHE DURANTE LUSO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI 284

ALLEGATO XX. 285

A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI 285

B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi). 285

1. REQUISITI 285

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.. 286

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LAUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE. 286

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA.. 286

5. CONDIZIONI E VALIDIT DELLAUTORIZZAZIONE. 287

6. VERIFICHE. 287

ALLEGATO XXI 288

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA.. 288

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLUSO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA. 288

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI 288

PONTEGGI 28 ore. 289

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4) 290

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4). 295

MODULO DI AGGIORNAMENTO.. 296

ALLEGATO XXII 297

CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S. 297

ALLEGATO XXIII 299

DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE. 299

ALLEGATO XXIV.. 300

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA.. 300

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 300

2. MODI DI SEGNALAZIONE. 300

3. INTERCAMBIABILIT E COMPLEMENTARIT DELLA SEGNALETICA.. 300

4. COLORI DI SICUREZZA.. 300

5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: 301

ALLEGATO XXV.. 302

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI 302

1. Caratteristiche intrinseche. 302

2. Condizioni d'impiego. 302

3. Cartelli da utilizzare. 303

ALLEGATO XXVI 308

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI 308

ALLEGATO XXVII 309

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO.. 309

ALLEGATO XXVIII 310

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE. 310

1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo. 310

2. Segnalazione delle vie di circolazione. 310

ALLEGATO XXIX. 311

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI 311

1. Propriet intrinseche. 311

2. Regole particolari d'impiego. 311

ALLEGATO XXX. 312

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI 312

1. Propriet intrinseche. 312

2. Codice da usarsi 312

ALLEGATO XXXI 313

PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE. 313

1. Propriet intrinseche. 313

2. Regole particolari d'impiego. 313

ALLEGATO XXXII 314

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI 314

1. Propriet. 314

2. Regole particolari d'impiego. 314

3. Gesti convenzionali da utilizzare. 314

ALLEGATO XXXIII 318

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 318

ELEMENTI DI RIFERIMENTO.. 318

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO.. 319

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE. 319

ALLEGATO XXXIV.. 320

VIDEOTERMINALI 320

REQUISITI MINIMI 320

ALLEGATO XXXV.. 323

AGENTI FISICI 323

A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO.. 323

B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.. 323

ALLEGATO XXXVI 325

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI 325

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE. 325

TABELLA 1. 326

B. VALORI DI AZIONE. 327

TABELLA 2. 327

ALLEGATO XXXVII 329

RADIAZIONI OTTICHE. 329

PARTE I RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI 329

PARTE II RADIAZIONI LASER. 336

ALLEGATO XXXVIII 343

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE. 343

ALLEGATO XXXIX. 345

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 345

PIOMBO e suoi composti ionici. 345

ALLEGATO XL. 346

SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI 346

ALLEGATO XLI 347

SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI 347

ALLEGATO XLII 348

SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI 348

ALLEGATO XLIII 349

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE. 349

ALLEGATO XLIV.. 350

AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVIT LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI 350

ALLEGATO XLV.. 351

AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO.. 351

ALLEGATO XLVI 352

AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI 352

BATTERI e organismi simili 353

VIRUS. 356

PARASSITI 360

FUNGHI 362

ALLEGATO XLVII 363

AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO.. 363

ALLEGATO XLVIII 364

AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI 364

AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1. 364

AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4. 364

ALLEGATO XLIX. 366

ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO.. 366

FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 366

1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 366

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE. 366

ALLEGATO L. 368

ATMOSFERE ESPLOSIVE. 368

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 368

B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE. 370

ALLEGATO LI 371

ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 371


Decreto Legislativo 3 Agosto 2009 n 106

(S.O.G.U. n. 142 del 5.8.2009) in vigore dal 20 agosto 2009

 

Legge 7 Luglio 2009, n. 88

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee - Legge comunitaria 2008. (09G0100)" (S.O.G.U. n. 161 del 14.7.2009)

 

Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n.108)

 

Il Presidente della repubblica;

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunit europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1 aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidariet sociale, dell'universit e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I PRINCIPI COMUNI

N 4 CAPI - N 61 articoli (da art. 1 a art. 61)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 4 articoli (da art. 1 a art. 4)

Articolo 1 - Finalit

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dellarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalit di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonch in conformit allarticolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo luniformit della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di et e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

 

2. In relazione a quanto disposto dallarticolo 117, quinto comma, della Costituzione e dallarticolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nellesercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di questultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dellarticolo 117, terzo comma , della Costituzione.

 

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

Articolo 2 - Definizioni

 

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

 

a) lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge unattivit lavorativa nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, unarte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore cos definito equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di societ, anche di fatto, che presta la sua attivit per conto delle societ e dellente stesso; lassociato in partecipazione di cui allarticolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui allarticolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; lallievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui lallievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

 

b) datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e lassetto dellorganizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attivit, ha la responsabilit dellorganizzazione stessa o dellunit produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui questultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dallorgano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dellubicazione e dellambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta lattivit, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con lorgano di vertice medesimo;

 

c) azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

 

d) dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando lattivit lavorativa e vigilando su di essa;

 

e) preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellincarico conferitogli, sovrintende alla attivit lavorativa e garantisce lattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

 

f) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

 

g) addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacit e dei requisiti professionali di cui allarticolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

 

h) medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui allarticolo 38, che collabora, secondo quanto previsto allarticolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

 

i) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

 

l) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni allazienda finalizzati allattivit di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

 

m) sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione allambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalit di svolgimento dellattivit lavorativa;

 

n) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarit del lavoro, lesperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dellintegrit dellambiente esterno;

 

o) salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in unassenza di malattia o dinfermit;

 

p) sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

 

q) valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nellambito dellorganizzazione in cui essi prestano la propria attivit, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

 

r) pericolo: propriet o qualit intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

 

s) rischio: probabilit di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

 

t) unit produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o allerogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

 

u) norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da unorganizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

 

v) buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dallIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dallIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui allarticolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 6, previa istruttoria tecnica dellISPESL, che provvede a assicurarne la pi ampia diffusione;

 

z) linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per lapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dallISPESL e dallINAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

aa) formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

 

bb) informazione: complesso delle attivit dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

 

cc) addestramento: complesso delle attivit dirette a fare apprendere ai lavoratori luso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

 

dd) modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e lattuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

 

ee) organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o pi associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attivit formative e lelaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la lassistenza alle imprese finalizzata allattuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attivit o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

 

ff) responsabilit sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivit commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Articolo 3 - Campo di applicazione

 

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attivit, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

 

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonch nellambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalit istituzionali alle attivit degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle universit, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, degli uffici allestero di cui allarticolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarit organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attivit condotte dalla Forze armate, compresa lArma dei carabinieri, nonch dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonch dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale nonch, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa lArma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attivit lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e larmonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

 

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dellarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonch le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

 

3-bis. Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle particolari modalit di svolgimento delle rispettive attivit, individuate entro il 31 dicembre 2010 con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dellinterno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

 

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonch ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

 

5. Nellipotesi di prestatori di lavoro nellambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dellarticolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dellutilizzatore.

 

6. Nellipotesi di distacco del lavoratore di cui allarticolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo lobbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorit nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dallamministrazione, organo o autorit ospitante.

 

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 409, primo comma, n.) 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

 

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dellarticolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi linsegnamento privato supplementare e lassistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

 

9. Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

 

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui allaccordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dallambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nellipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorit competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza pu chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce ladozione di misure dirette a prevenire lisolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni allazienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dellazienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

 

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

 

12. Nei confronti dei componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui allarticolo 21.

 

12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1 agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui allarticolo 21. Con accordi tra il volontario e lassociazione di volontariato o lamministrazione del servizio civile possono essere individuate le modalit di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nellambito dellorganizzazione di un datore di lavoro, questi tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit. Egli altres tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ci non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attivit che si svolgano nellambito della medesima organizzazione.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro dirigente)

 

13. In considerazione della specificit dellattivit esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi allinformazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente pi rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalit di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

 

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

 

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

a) i collaboratori familiari di cui allarticolo 230-bis del codice civile;

b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;

c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;

d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dellarticolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonch prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dellarticolo 74 del medesimo decreto.

f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attivit non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;

g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui allarticolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui allarticolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonch i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attivit non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

l-bis) i lavoratori in prova.

 

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nellarco di un semestre.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nellambito delle attivit stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonch di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dallorario di lavoro effettuato.

 

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unit lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

 

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

N 10 articoli (da art. 5 a art. 14)

 

Articolo 5 - Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

 

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituito il Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed composto da:

a) due tre rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) un rappresentante del Ministero dellinterno;

d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dellINAIL, uno dellISPESL e uno dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

 

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la pi completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuare obiettivi e programmi dellazione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dellazione di vigilanza, i piani di attivit e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere luniformit dellapplicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorit della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

 

4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f, le parti sociali sono consultate preventivamente. Sullattuazione delle azioni intraprese effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

 

5. Le modalit di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

 

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

 

Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro

 

1. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione composta da:

a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

d) un rappresentante del Ministero dellinterno;

e) un rappresentante del Ministero della difesa;

f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;

h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

i) un rappresentante del Ministero della solidariet sociale;

l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;

m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative a livello nazionale;

o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dellartigianato e della piccola e media impresa, comparativamente pi rappresentative a livello nazionale.

 

2. Per ciascun componente pu essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altres partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dellistruzione per le problematiche di cui allarticolo 11, comma 1, lettera c).

 

3. Allinizio di ogni mandato la Commissione pu istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

 

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e pu richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

 

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

 

6. Le modalit di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali appositamente assegnato.

 

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

 

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui allarticolo 5;

c) definire le attivit di promozione e le azioni di prevenzione di cui allarticolo 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui allarticolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai Presidenti delle Regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui allarticolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dellinterno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui allarticolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificit dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilit sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse allattuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui allarticolo 30;

m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarit dei settori di riferimento;

m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione di tipologie di attivit per le quali lobbligo in parola non operi in quanto linterferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;

m-quater) elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento

 

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonch uniformit degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui allarticolo 5 e con la Commissione di cui allarticolo 6, presso ogni regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

 

Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

 

1. istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare lefficacia della attivit di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attivit di vigilanza, attraverso lutilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite lintegrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate

 

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 costituito dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dal Ministero dellinterno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dallINAIL, dallIPSEMA e dallISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale delleconomia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

 

3. LINAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dellentrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonch le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, cos come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalit con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attivit operative e addestrative. Per tale finalit acquisita lintesa dei Ministri della difesa, dellinterno e delleconomia e delle finanze.

 

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b, c) e d) del comma 6.

 

6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;

b) il quadro dei rischi anche in unottica di genere;

c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;

d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;

e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;

e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dallINAIL.

 

7. La diffusione delle informazioni specifiche finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attivit dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

8. Le attivit di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

 

Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

1. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attivit, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. LISPESL, lINAIL e lIPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementariet , le seguenti attivit:

a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attivit;

b) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui allarticolo 2, comma 1, lettera p), per verificare ladeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali ;

c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei pi adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosit in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia allindividuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalit prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;

d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformit ai criteri e alle modalit elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;

e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui allarticolo 32;

f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dellalta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per lindirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attivit di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui allarticolo 5;

h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui allarticolo 6;

i) elaborazione e raccolta e diffusione delle buone prassi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v);

l) predisposizione delle linee guida di cui allarticolo 2, comma 1, lettera z);

m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dallarticolo 8.

 

3. Lattivit di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non pu essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attivit di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attivit non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dellincarico, esercitare attivit di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nellesercizio dellattivit di consulenza non vi lobbligo di denuncia di cui allarticolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorit competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, lesercizio dellattivit di consulenza non esclude o limita la possibilit per lente di svolgere lattivit di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali per la parte concernente i funzionari dellISPESL, disciplinato lo svolgimento dellattivit di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dellattivit di consulenza sono devoluti in ragione della met allente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui allarticolo 52, comma 1.

 

4. LINAIL fermo restando quanto previsto dallarticolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dallarticolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dallarticolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonch da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalit di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento;

b) concorre, alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con lISPESL;

c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1 gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate allentrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nellesercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

d-bis) pu erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, sentito lINAIL, che definisca le modalit di erogazione delle prestazioni da parte dellINAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica

 

5. LIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. LISPESL organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dellambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

6. LISPESL, nellambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitariet della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attivit:

a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;

c) organo tecnico-scientifico delle Autorit nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformit ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;

d) svolge attivit di organismo notificato per attestazioni di conformit relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;

e) titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

f) fornisce consulenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;

g) fornisce assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome per lelaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;

h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

i) pu svolgere, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, lattivit di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attivit di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruit della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;

n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v);

p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualit di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) supporta lattivit di monitoraggio del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

7. LIPSEMA svolge, con la finalit di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dellassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento;

b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con lISPESL;

c) finanzia, nellambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo,anche mediante convenzioni con lINAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;

e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo di cui allarticolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1 gennaio 2007. Le somme eventualmente riversate allentrata del bilancio dello Stato a seguito di economie di gestione realizzatesi nellesercizio finanziario sono rassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dellinterno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lIstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), lIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attivit di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

 

Articolo 11 - Attivit promozionali

 

1. Nellambito della Commissione consultiva di cui allarticolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui allarticolo 5, le attivit promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento, da parte dellINAIL e previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per laccesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicit delle procedure;

b) finanziamento, da parte dellINAIL e delle regioni, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui allarticolo 52, comma 1, lettera b);

c) finanziamento, da parte del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca., previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle attivit degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata allinserimento in ogni attivit scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

 

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui allarticolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dallarticolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri delleconomia e delle finanze, dellistruzione e delluniversit e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attivit di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e dellarticolo 52, comma 2, lettera d).

 

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalit operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altres concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

 

3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con lutilizzo appropriato di risorse gi disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e lINAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui allarticolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto delladozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dallINAIL.

 

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro facolt degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attivit scolastica ed universitaria nelle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera c) e volti alle medesime finalit. Tale attivit svolta nellambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

 

5. LINAIL finanzia con risorse proprie, anche nellambito della bilateralit e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro,progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilit sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorit per laccesso al finanziamento ladozione da parte delle imprese delle buone passi di cui allarticolo 2, comma 1, lettera v). LINAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

5-bis. Al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, lINAIL pu provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, dintesa con le regioni interessate. LINAIL svolge tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

 

6. Nellambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attivit specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

 

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dallentrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui allarticolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dallarticolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorit, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dallentrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Articolo 12 - Interpello

 

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonch, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sullapplicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

2. Presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennit di missione.

 

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per lesercizio delle attivit di vigilanza.

 


 

Articolo 13 - Vigilanza

 

1. La vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonch per il settore minerario, fino alleffettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalit del presente articolo, nellambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 

1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni.

 

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ivi compresa quella in materia di salute e sicurezza dei lavoratori di cui allarticolo 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, lo stesso personale esercita lattivit di vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attivit, nel quadro del coordinamento territoriale di cui allarticolo 7 del decreto:

a) attivit nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e pi in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attivit lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il comitato di cui allarticolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali svolge attivit di vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dellAzienda sanitaria locale competente per territorio.

 

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sullapplicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorit marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanit aerea e marittima, alle autorit portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonch ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altres per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalit di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali. LAmministrazione della giustizia pu avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonch dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

 

4. La vigilanza di cui al presente articolo esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

 

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attivit di vigilanza, non pu prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit di consulenza.

 

6. Limporto delle somme che lASL, in qualit di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dellarticolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra lapposito capitolo regionale per finanziare lattivit di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

 

7. E fatto salvo quanto previsto dallarticolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n, 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

 

Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

 

1. Al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonch di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per lesecuzione dei lavori di cui allarticolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione in relazione alla parte dellattivit imprenditoriale interessata dalle violazioni quando riscontrano limpiego di personale non

risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonch in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentito il Ministero dellinterno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per ladozione del provvedimento di sospensione dellattivit imprenditoriale sono quelle individuate nellAllegato I. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dellorgano di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette pi violazioni della stessa indole. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, in attesa della adozione del decreto di cui al precedente periodo, nellallegato I. Ladozione del provvedimento di sospensione comunicata allAutorit per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui allarticolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine

delladozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche. La durata del provvedimento pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di reiterazione la durata incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di reiterazione la decorrenza del periodo di interdizione successiva al termine del precedente periodo di interdizione; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua

emissione, la durata del provvedimento pari a due anni, fatta salva ladozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dellinterdizione a seguito dellacquisizione della revoca della sospensione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nellambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Limitatamente alla sospensione dellattivit di impresa, allaccertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate allallegato I, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2.;

 

 

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento allaccertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui allarticolo 46 del presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

3. Il provvedimento di sospensione pu essere revocato da parte dellorgano di vigilanza che lo ha adottato.

 

4. condizione per la revoca del provvedimento da parte dellorgano di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) laccertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a euro 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a euro 2500 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

 

 

5. condizione per la revoca del provvedimento da parte dellorgano di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) laccertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

 

6. comunque fatta salva lapplicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

 

7. Limporto delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di cui allarticolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

8. Limporto delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra lapposito capitolo regionale per finanziare lattivit di prevenzione nei luoghi di lavoro.

 

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

 

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo punito con larresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare;

 

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

 

11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso

in cui il lavoratore irregolare risulti lunico occupato dallimpresa. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dellattivit lavorativa in corso che non pu essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.

 

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

N 8 SEZIONI e N 40 articoli (da art. 15 a art. 54)

 

SEZIONE I MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

N 13 articoli (da art. 15 a art. 27)

 

Articolo 15 - Misure generali di tutela

 

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

 

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dellazienda nonch linfluenza dei fattori dellambiente e dellorganizzazione del lavoro;

c) leliminazione dei rischi e, ove ci non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nellorganizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ci che pericoloso con ci che non lo , o meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) lutilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorit delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) lallontanamento del lavoratore dallesposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e ladibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n)linformazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) linformazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) linformazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) listruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso ladozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v)l uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformit alla indicazione dei fabbricanti.

 

2. Le misure relative alla sicurezza, alligiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

 

Articolo 16 - Delega di funzioni

 

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalit ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato lautonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto

 

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicit.

 

3. La delega di funzioni non esclude lobbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Lobbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui allarticolo 30, comma 4.

 

3-bis. Il soggetto delegato pu, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude lobbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al

presente comma non pu, a sua volta, delegare le funzioni delegate.

 

Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

 

1. Il datore di lavoro non pu delegare le seguenti attivit:

 

a)    la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dallarticolo 28;

(ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalit di cui allarticolo 29, commi 2 e 3)

(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)

 

b)     la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400)

 

Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

 

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivit di cui allarticolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per leffettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dellattuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza;

c) nellaffidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacit e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro)

e) prendere le misure appropriate affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro)

f) richiedere losservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonch delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200)

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente losservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lapplicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonch consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento consultato esclusivamente in azienda;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro)

p) elaborare il documento di cui allarticolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dallarticolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per lespletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento consultato esclusivamente in azienda.

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro)

r) comunicare in via telematica allINAIL e allIPSEMA, nonch per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allarticolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino lassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni; lobbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino unassenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui allarticolo 53 del testo unico delle disposizioni per lassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni)

[Lapplicazione della sanzione di cui (sopra), esclude lapplicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dellarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124]

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui allarticolo 50;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dellevacuazione dei luoghi di lavoro, nonch per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui allarticolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dellattivit, alle dimensioni dellazienda o dellunit produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nellambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro;

v) nelle unit produttive con pi di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui allarticolo 35;

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro)

aa) comunicare in via telematica allINAIL e allIPSEMA, nonch per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui allarticolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione lobbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gi eletti o designati;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro)

bb) vigilare affinch i lavoratori per i quali vige lobbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneit.

 

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

1-bis. Lobbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano lassenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dellevento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dalladozione del decreto interministeriale di cui allarticolo 8, comma 4;

 

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;

b) lorganizzazione del lavoro, la programmazione e lattuazione delle misure preventive e protettive;

c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)

 

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dellamministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento allamministrazione competente o al soggetto che ne ha lobbligo giuridico.

 

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altres a vigilare in ordine alladempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando lesclusiva responsabilit dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

 

Articolo 19 - Obblighi del preposto

 

1. In riferimento alle attivit indicate allarticolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonch delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

b) verificare affinch soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

c) richiedere losservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

d) informare il pi presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

(Arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dallarticolo 37.

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

 

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

 

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, alladempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva ed individuale;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonch i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonch qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nellambito delle proprie competenze e possibilit e fatto salvo lobbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro)

 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attivit in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivit nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

 

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

 

1. I componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dellarticolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformit alle disposizioni di cui al titolo III;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

(Arresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalit, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attivit in regime di appalto o subappalto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

 

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attivit svolte e con oneri a proprio carico hanno facolt di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui allarticolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attivit svolte, secondo le previsioni di cui allarticolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

 

Articolo 22 - Obblighi dei progettisti

 

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

(Arresto fino a sei mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro)

 

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 10.000 a 40.000 euro)

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformit, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

 

Articolo 24 - Obblighi degli installatori

 

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonch alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

 

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

 

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori, allattivit di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalit organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilit sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici pi avanzati;

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilit, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per lesecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dellincarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800 euro)

loriginale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro dirigente)

f) << -- soppressa -- >>

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attivit che comporta lesposizione a tali agenti. Fornisce altres, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200 euro)

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui allarticolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrit psico-fisica dei lavoratori;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta allanno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicit diversa dallannuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro)

m) partecipa alla programmazione del controllo dellesposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestivit ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui allarticolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti dappalto o dopera o di somministrazione

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture allimpresa appaltatrice o a lavoratori autonomi allinterno della propria azienda, o di una singola unit produttiva della stessa, nonch nellambito dellintero ciclo produttivo dellazienda medesima sempre che abbia la disponibilit giuridica dei luoghi in cui si svolge lappalto o la prestazione di lavoro autonomo:

 

a) verifica, con le modalit previste dal decreto di cui allarticolo 6, comma 8, lettera g), lidoneit tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e forniture da affidare in appalto o mediante contratto dopera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica eseguita attraverso le seguenti modalit:

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dellautocertificazione dellimpresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneit tecnico professionale, ai sensi dellart. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nellambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivit.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. Nellipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

 

a) cooperano allattuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sullattivit lavorativa oggetto dellappalto;

 

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nellesecuzione dellopera complessiva.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci non possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dellevoluzione dei lavori, servizi e forniture(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dellattivit delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163, e successive modificazioni, tale documento redatto, ai fini dellaffidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto; (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lobbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonch ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui allallegato XI.

 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui allarticolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dallesecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dellinizio dellesecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verr espletato lappalto; lintegrazione, sottoscritta per accettazione dallesecutore, integra gli atti contrattuali.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilit solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, limprenditore committente risponde in solido con lappaltatore, nonch con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dallappaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dellIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dellIstituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dellattivit delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ci non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni a pena di nullit ai sensi dellarticolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente pi rappresentative a livello nazionale.

 

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entit e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente pi rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi vicino a quello preso in considerazione.

 

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dallarticolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

 

8. Nellambito dello svolgimento di attivit in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dallimpresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalit del lavoratore e lindicazione del datore di lavoro.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per ciascun lavoratore)

 

Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi

 

1. Nellambito della Commissione di cui allarticolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attivit di cui allarticolo 21, comma 2, nonch sulla applicazione di

determinati standard contrattuali e organizzativi nellimpiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

 

1-bis. Con riferimento alledilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui allarticolo 6, comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneit delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento opera per mezzo della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un punteggio iniziale che misuri tale idoneit, soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lazzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro determina limpossibilit per limpresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attivit nel settore edile.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potr, con le modalit ivi previste, essere esteso

ad altri settori di attivit individuati con uno o pi accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative, il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per laccesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

 

2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

 

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

N 3 articoli (da art. 28 a art. 30)

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

 

1. La valutazione di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonch nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell accordo europeo dell8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonch quelli connessi alle differenze di genere, allet, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

 

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui allarticolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1 agosto 2010.

 

2. Il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione pu essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui allarticolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui allarticolo 53, di data attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonch, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

 

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante lattivit lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicit, brevit e comprensibilit, in modo da garantirne la completezza e lidoneit quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) lindicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) lindividuazione delle procedure per lattuazione delle misure da realizzare, nonch dei ruoli dellorganizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) lindicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) lindividuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacit professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

 

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altres rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto;

 

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attivit.

Articolo 29 - Modalit di effettuazione della valutazione dei rischi

 

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui allarticolo 41.

(Arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400)

Arresto da quattro a otto mesi se la violazione commessa:

nelle aziende di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

in aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui allarticolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivit di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

per le attivit disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di pi imprese e la cui

entit presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

 

2. Le attivit di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessit. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalit di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

 

4. Il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui allarticolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso lunit produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il datore di lavoro - dirigente)

 

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui allarticolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui allarticolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare leffettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attivit di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonch g).

 

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui allarticolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dellelaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

 

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo 28.

 

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attivit svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi allesposizione ad amianto;

c) << -- soppressa -- >>

 


Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione

 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche, delle societ e delle associazioni anche prive di personalit giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per ladempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attivit di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attivit di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attivit di sorveglianza sanitaria;

e) alle attivit di informazione e formazione dei lavoratori;

f) alle attivit di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dellapplicazione e dellefficacia delle procedure adottate.

 

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dellavvenuta effettuazione delle attivit di cui al comma 1.

 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dellorganizzazione e dal tipo di attivit svolta, unarticolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonch un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

 

4 Il modello organizzativo deve altres prevedere un idoneo sistema di controllo sullattuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneit delle misure adottate. Il riesame e leventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e alligiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nellorganizzazione e nellattivit in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui allarticolo 6.

 

5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

6. Ladozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attivit finanziabili ai sensi dellarticolo 11.

 

 

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

N 5 articoli (da art. 31 a art. 35)

 

Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione

 

1. Salvo quanto previsto dallarticolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione allinterno della azienda o della unit produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

 

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacit e i requisiti professionali di cui allarticolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dellazienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attivit svolta nellespletamento del proprio incarico.

 

3. Nellipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro pu avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, lazione di prevenzione e protezione del servizio.

 

4. Il ricorso a persone o servizi esterni obbligatorio in assenza di dipendenti che, allinterno dellazienda ovvero dellunit produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui allarticolo 32.

 

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non per questo esonerato dalla propria responsabilit in materia.

 

6. Listituzione del servizio di prevenzione e protezione allinterno dellazienda, ovvero dellunit produttiva, comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui allarticolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette allobbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

b) nelle centrali termoelettriche;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,

e successive modificazioni;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

 

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

 

8. Nei casi di aziende con pi unit produttive nonch nei casi di gruppi di imprese, pu essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per listituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

 

Articolo 32 - Capacit e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

 

1. Le capacit ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative.

 

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonch di un attestato di frequenza, con verifica dellapprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dellapprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui allarticolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attivit tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dallaccordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

 

3. Possono altres svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dallaccordo di cui al comma 2.

 

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle universit, dallISPESL, dallINAIL, o dallIPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dallamministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonch dai soggetti di cui al punto 4 dellaccordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalit ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro delluniversit e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nellaccordo Stato-regioni di cui al comma 2. fatto salvo quanto previsto dallarticolo 34.

 

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

 

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dellalta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno allunit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unit scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiari disponibile ad operare in una pluralit di istituti.

 

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dellopera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

 

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire lincarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

 

Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione

 

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

 

a) allindividuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e allindividuazione delle misure per la sicurezza e la salubrit degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dellorganizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui allarticolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivit aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonch alla riunione periodica di cui allarticolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui allarticolo 36.

 

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nellesercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

 

3. Il servizio di prevenzione e protezione utilizzato dal datore di lavoro.

 

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

 

1. Salvo che nei casi di cui allarticolo 31, comma 6, il datore di lavoro pu svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonch di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

 

1- bis. Salvo che nei casi di cui allarticolo 31, comma 6, nelle imprese o unit produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro pu svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonch di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dellincarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne allazienda o allunit produttiva o a servizi esterni cos come previsto allarticolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis;

 

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivit lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dallentrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dellaccordo di cui al periodo precedente, conserva validit la formazione effettuata ai sensi dellarticolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dellaccordo di cui al periodo precedente.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400)

 

2-bis. Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.

 

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 altres tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nellaccordo di cui al precedente comma. Lobbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui allarticolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dellarticolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

 

Articolo 35 - Riunione periodica

 

1. Nelle aziende e nelle unit produttive che occupano pi di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta allanno una riunione cui partecipano:

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;

b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c) il medico competente, ove nominato;

d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone allesame dei partecipanti:

a) il documento di valutazione dei rischi;

b) landamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;

c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e lefficacia dei dispositivi di protezione individuale;

d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600)

 

3. Nel corso della riunione possono essere individuati:

a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;

b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

 

4. La riunione ha altres luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e lintroduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unit produttive che occupano fino a 15 lavoratori facolt del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di unapposita riunione.

(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro per il datore di lavoro- dirigente)

 

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro dirigente)

 

SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

N 2 articoli (da art. 36 a art. 37)

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivit della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, levacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. Il datore di lavoro provvede altres affinch ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui esposto in relazione allattivit svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi alluso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attivit di protezione e prevenzione adottate.

 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui allarticolo 3, comma 9.

 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

 

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dellazienda.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. La durata, i contenuti minimi e le modalit della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

 

3. Il datore di lavoro assicura, altres, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni gi in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede definita mediante laccordo di cui al comma 2.

 

4. La formazione e, ove previsto, laddestramento specifico devono avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dellinizio dellutilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

 

5. Laddestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

 

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione allevoluzione dei rischi o allinsorgenza di nuovi rischi.

 

7. I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1. 200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

7-bis. La formazione di cui al comma 7 pu essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui allarticolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;

 

8. I soggetti di cui allarticolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite laccordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

9. I lavoratori incaricati dellattivit di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza devono ricevere unadeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dellemanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dellarticolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dellinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dellarticolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

11. Le modalit, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dellattivit di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalit dellobbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non pu essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano pi di 50 lavoratori.

 

12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge lattivit del datore di lavoro, durante lorario di lavoro e non pu comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

 

13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

 

14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attivit di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui allarticolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

 

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA

N 5 articoli (da art. 38 a art. 42)

Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente

 

1. Per svolgere le funzioni di medico competente necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:

a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;

b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

c) autorizzazione di cui allarticolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;

d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa lArma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attivit di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dellUniversit e della ricerca di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attivit di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attivit per almeno un anno nellarco dei tre anni anteriori allentrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante lespletamento di tale attivit.

 

3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente altres necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo allentrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.

 

4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nellelenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Articolo 39 - Svolgimento dellattivit di medico competente

 

1. Lattivit di medico competente svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).

 

2. Il medico competente svolge la propria opera in qualit di:

a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con limprenditore;

b) libero professionista;

c) dipendente del datore di lavoro.

 

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attivit di vigilanza, non pu prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivit di medico competente.

 

4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone lautonomia.

 

5. Il medico competente pu avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.

 

6. Nei casi di aziende con pi unit produttive, nei casi di gruppi dimprese nonch qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessit, il datore di lavoro pu nominare pi medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

 

Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale

 

1. Entro il primo trimestre dellanno successivo allanno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

 

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, allISPESL.

 

2-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicit e certezza, i contenuti degli Allegati 3A e 3B e le modalit di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo.

 

Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria

 

1. La sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui allarticolo 6;

b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;

 

2. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare lassenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore destinato al fine di valutare la sua idoneit alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneit alla mansione specifica. La periodicit di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta lanno. Tale periodicit pu assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. Lorgano di vigilanza, con provvedimento motivato, pu disporre contenuti e periodicit della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dellattivit lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneit alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare lidoneit alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare lidoneit alla mansione.

 

2-bis. Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non incompatibile con le disposizioni dellarticolo 39, comma 3.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

a) Abrogata

b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dallordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altres finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

 

4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalit per laccertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.

 

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui allarticolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dallarticolo 53.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

 

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneit;

b) idoneit parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneit temporanea;

d) inidoneit permanente.

 

6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro il medico competente)

 

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneit temporanea vanno precisati i limiti temporali di validit.

 

8. Abrogato.

 

9. Avverso i giudizi del medico competente, ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva, ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, allorgano di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

 

Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneit alla mansione specifica

 

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n.68, in relazione ai giudizi di cui allarticolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano uninidoneit alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il

trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza;

 

2. Abrogato

 

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

N 4 articoli (da art. 43 a art. 46)

Articolo 43 - Disposizioni generali

 

1. Ai fini degli adempimenti di cui allarticolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dellemergenza;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

b) designa preventivamente i lavoratori di cui allarticolo 18, comma 1, lettera b);

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e d istruzioni affinch i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non pu essere evitato, possano cessare la loro attivit, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

e) adotta i provvedimenti necessari affinch qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nellimpossibilit di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di

rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. Lobbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.

(Arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dellazienda e dei rischi specifici dellazienda o della unit produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui allarticolo 46.

 

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro per il lavoratore). Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dellazienda o dellunit produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la

formazione specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

 

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attivit in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

 

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non pu essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non pu subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

 

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilit di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non pu subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

 

Articolo 45 - Primo soccorso

 

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attivit e delle dimensioni dellazienda o della unit produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per il datore di lavoro - dirigente)

 

 

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dellattivit, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalit di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

 

Articolo 46 - Prevenzione incendi

 

1. La prevenzione incendi la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumit delle persone e di tutela dei beni e dellambiente.

 

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare lincolumit dei lavoratori.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro - dirigente)

 

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dellinterno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o pi decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare linsorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

 

4. Fino alladozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dellinterno in data 10 marzo 1998.

 

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dellarticolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dellinterno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per leffettuazione di una specifica attivit di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per lespletamento della attivit di assistenza.

 

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per lattivit di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui allarticolo 13.

 

7. Le maggiori risorse derivanti dallespletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

 

 

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

N 6 articoli (da art. 47 a art. 52)

 

Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. Lelezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalit di cui al comma 6

 

2. In tutte le aziende, o unit produttive, eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

3. Nelle aziende o unit produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure individuato per pi aziende nellambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dallarticolo 48.

 

4. Nelle aziende o unit produttive con pi di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato dai lavoratori nellambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

 

5. Il numero, le modalit di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonch il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per lespletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

 

6. Lelezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nellambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalit di attuazione del presente comma.

 

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 il seguente:a) un rappresentante nelle aziende ovvero unit produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unit produttive da 201 a 1.000 lavoratori;c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unit produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.

 

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

 

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui allarticolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui allarticolo 50 e i termini e con le modalit ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unit produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

2. Le modalit di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalit di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le associazioni di cui al presente comma.

 

3. Tutte le aziende o unit produttive nel cui ambito non stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui allarticolo 52. Con uno o pi accordi interconfederali stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative vengono individuati settori e attivit, oltre alledilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di pariteticit, le aziende o unit produttive, a condizione che aderiscano a tali sistemi di rappresentanza o di pariteticit, non siano tenute a partecipare al Fondo di cui allarticolo 52.

 

4. Per lesercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalit e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi laccesso avviene previa segnalazione allorganismo paritetico.

 

5. Ove lazienda impedisca laccesso, nel rispetto delle modalit di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica allorganismo paritetico o, in sua mancanza, allorgano di vigilanza territorialmente competente.

 

6. Lorganismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui allarticolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.

 

7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalit, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.

 

8. Lesercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale incompatibile con lesercizio di altre funzioni sindacali operative.

 

Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

 

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di pi aziende o cantieri:

a) i porti di cui allarticolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorit portuale nonch quelli sede di autorit marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entit presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nellarea superiore a 500.

 

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

 

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalit di individuazione di cui al comma 2, nonch le modalit secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui allarticolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

 

Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

 

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unit produttiva;

c) consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivit di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) consultato in merito allorganizzazione della formazione di cui allarticolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonch quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dallarticolo 37;

h) promuove lelaborazione, lindividuazione e lattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e lintegrit fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorit competenti,

dalle quali , di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui allarticolo 35;

m) fa proposte in merito alla attivit di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivit;

o) pu fare ricorso alle autorit competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

 

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dellincarico senza perdita di retribuzione, nonch dei mezzi e degli spazi necessari per lesercizio delle funzioni e delle facolt riconosciutegli, anche tramite laccesso ai dati, di cui allarticolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non pu subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attivit e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

 

3. Le modalit per lesercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per lespletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a).

 

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per lespletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3.

 

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 26, comma 3, nonch al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nellesercizio delle funzioni.

 

7. Lesercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 51 - Organismi paritetici

 

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui allarticolo 2, comma 1, lettera ee).

 

2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sullapplicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.

 

3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nellindividuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;

 

3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attivit di formazione, anche attraverso limpiego dei fondi interprofessionali di cui allarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui allarticolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonch, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attivit e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui lasseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui allarticolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attivit;

 

3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni

paritetiche, tecnicamente competenti;

 

4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.

 

5. Agli effetti dellarticolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo

articolo.

 

6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purch dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalit di cui al comma 3.

 

7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui allarticolo 7 una relazione annuale sullattivit svolta.

 

8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui allarticolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

 

8-bis. Gli organismi paritetici comunicano allINAIL i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali.

Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticit

 

1. Presso lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticit. Il fondo opera a favore delle realt in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca, come nel settore edile, sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticit migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilit del Fondo, delle attivit delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui allarticolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

c) sostegno delle attivit degli organismi paritetici.

 

2. Il fondo di cui al comma 1 finanziato:

a) da un contributo delle aziende di cui allarticolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso lazienda ovvero lunit produttiva calcolate sulla base della retribuzione media giornaliera per il settore industria e convenzionale per il settore agricoltura determinate annualmente per il calcolo del minimale e massimale delle prestazioni economiche erogate dallINAIL. Il computo dei lavoratori effettuato in base allarticolo 4 e la giornata lavorativa convenzionale stabilita in 8 ore;

b) Abrogata

c) Abrogata

d) Abrogata

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente pi rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2009, sono definiti le modalit di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalit di cui al medesimo comma nonch il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

 

3-bis. In fase di prima attuazione il fondo alimentato con i residui iscritti nel bilancio dellINAIL

delle risorse previste per le finalit di cui allarticolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

 

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attivit svolta, da inviare al Fondo.

 


 

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

N 2 articoli (da art. 53 a art. 54)

 

Articolo 53 - Tenuta della documentazione

 

1. consentito limpiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.

 

2. Le modalit di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:

 

a) laccesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ci espressamente abilitati dal datore di lavoro;

b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;

c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;

d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalit e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gi memorizzate;

e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;

f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;

g) sia redatta, a cura dellesercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.

 

3. Nel caso in cui le attivit del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, laccesso ai dati pu avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalit criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.

 

4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.

 

5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro pu essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalit per leventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

6. Fino ai sei mesi successivi alladozione del decreto interministeriale di cui allarticolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

 

Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione

 

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalit indicati dalle strutture riceventi.

 

 

CAPO IV DISPOSIZIONI PENALI

N 7 articoli (da art. 55 a art. 61)

 

SEZIONE I SANZIONI

N 6 articoli (da art. 55 a art. 60)

 

Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

 

1. E punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di

lavoro:

a)     per la violazione dellarticolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensidellarticolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dellarticolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dellarresto da quattro a otto mesi se

la violazione commessa:

a) nelle aziende di cui allarticolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attivit che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui allarticolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attivit di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attivit disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di pi imprese e la cui

entit presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E punito con lammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalit di cui allarticolo 29, commi 2 e 3.

4. E punito con lammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui allarticolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;

b)con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dellarticolo 26, comma 1, lettera a);

c)con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dellarticolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola larticolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter.

e) con lammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f)con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dellarticolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dellarticolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dellarticolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dellarticolo 35, comma 5;

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di

violazione dellarticolo 26, comma 8;

l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dellarticolo 18, comma 1, lettera aa).

6. Lapplicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude lapplicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dellarticolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.


Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

 

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con larresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dellarticolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellarticolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori

 

1. I progettisti che violano il disposto dellarticolo 22 sono puniti con larresto fino a sei mesi o con lammenda da 1.500 a 6.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dellarticolo 23 sono puniti con larresto da tre

a sei mesi o con lammenda da 10.000 a 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dellarticolo 24 sono puniti con larresto fino a tre mesi o

con lammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente

 

1. Il medico competente punito:

a) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a euro 800 per la violazione dellarticolo 25, comma 1, lettere d) ed e), primo periodo;

b) con larresto fino a due mesi o con lammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dellarticolo

25, comma 1, lettere b), c) e g);

c) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dellarticolo

25, comma 1, lettere a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dellarticolo 25,

comma 1, lettere h) e i);

e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per le violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

 

1. I lavoratori sono puniti:

a) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dellarticolo 20, comma 3..

 

Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dellimpresa familiare di cui allarticolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle societ semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

 

1. I soggetti di cui allarticolo 21 sono puniti:

a) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro per la violazione dellarticolo

21, comma 1, lettere a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dellarticolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dellarticolo 20, comma 3.

 


SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

N 1 articolo (art. 61)

 

Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa

 

1. In caso di esercizio dellazione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alligiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne d immediata notizia allINAIL ed allIPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini delleventuale costituzione di parte civile e dellazione di regresso.

 

2. Le organizzazioni sindacali e la associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facolt di esercitare i diritti e le facolt della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alligiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

 


 

TITOLO II LUOGHI DI LAVORO

N 2 CAPI - N 7 articoli (da art. 62 a art. 68)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 6 articoli (da art. 62 a art. 67)

 

Articolo 62 - Definizioni

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati allinterno dellazienda o dellunit produttiva, nonch ogni altro luogo di pertinenza dellazienda

o dellunit produttiva accessibile al lavoratore nellambito del proprio lavoro.

 

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) ai mezzi di trasporto;

b) ai cantieri temporanei o mobili;

c) alle industrie estrattive;

d) ai pescherecci;

d-bis): ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di unazienda agricola o forestale

 

Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza

 

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell ALLEGATO IV.

 

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.

 

3. Lobbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili

 

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gi utilizzati prima del 1 gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilit e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.

 

5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dellorgano di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

 

6. Abrogato

 

 

Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui allarticolo 63, commi 1, 2 e 3;

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto pi rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei

 

1. vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Lorgano di vigilanza pu consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

 

Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento

 

1. vietato consentire laccesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata lassenza di pericolo per la vita e lintegrit fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dellatmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosit dellatmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. Lapertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire lagevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 67 - Notifiche allorgano di vigilanza competente per territorio

 

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonch gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati allorgano di vigilanza competente per territorio.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:

a) alla descrizione delloggetto delle lavorazioni e delle principali modalit di esecuzione delle stesse;

b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.

Entro trenta giorni dalla data di notifica, lorgano di vigilanza territorialmente competente pu chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove prevista la presenza di pi di tre lavoratori.

 

4. La notifica di cui al presente articolo valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui allarticolo 53, comma 5.

 


CAPO II SANZIONI

N 1 articolo (art. 68)

 

Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

 

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 66;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 64, comma 1, e 65, commi 1 e 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dellarticolo 67, commi 1 e 2.

2. La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, considerata una unica violazione ed punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

 


 

TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87)

 

CAPO I USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

N 5 articoli (da art. 69 a art. 73)

 

Articolo 69 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di unattivit o allattuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimit di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) operatore: il lavoratore incaricato delluso di una attrezzatura di lavoro.

 

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

 

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente allemanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^ )

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente - nota: per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^)

arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente nota: limitatamente ai punti dellallegato V, parte II, diversi da quelli sopra indicati per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato V, parte 2^)

 

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dellarticolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dellarticolo 28 del decreto legislativo 19settembre 1994, n. 626.

 

4. Qualora gli organi di vigilanza, nellespletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che unattrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o pi requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente lautorit nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalit di uso in sicurezza dellattrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorit nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformit dellattrezzatura ad uno o pi requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dellarticolo 70.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui allarticolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

 

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;

b) i rischi presenti nellambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dallimpiego delle attrezzature stesse

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature gi in uso.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alluso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI.

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro cfr allegato VI)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente nota: limitatamente ai punti dellallegato VI, diversi da quelli sopra indicati per una pi precisa identificazione delle fattispecie cfr allegato VI )

 

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch:

 

a) le attrezzature di lavoro siano:

 

1) installate ed utilizzate in conformit alle istruzioni duso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui allarticolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni duso e libretto di manutenzione;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: per una pi precisa identificazione delle fattispecie si veda lallegato VI)

 

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui allarticolo 18, comma1, lettera z);

 

b) siano curati la tenuta e laggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso previsto.

 

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza in rapporto alle previsioni del comma 1, ovvero del comma 4, lettera a), punto 3 non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalit di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

 

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante luso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dellergonomia.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

 

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilit particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguata;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinch:

 

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localit di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

 

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattivit.

c) Gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e lefficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

 

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dellunit produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante lesecuzione dellultimo controllo con esito positivo.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

 

11 Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne leffettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche effettuata dallISPESL che vi provvede nel termine di 60 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro pu avvalersi delle ASL e di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalit di cui al comma 13. Le successive verifiche sono dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro pu avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalit del comma 13.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

 

12. Per leffettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e lISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

 

13. Le modalit di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all ALLEGATO VII, nonch i criteri per labilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

14. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui allarticolo 6, vengono apportate le modifiche all ALLEGATO VII relativamente allelenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

 

Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.700 il noleggiatore)

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilit, che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui allALLEGATO V

 

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovr altres acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dellattrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti lindicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui allart. 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.

 

Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

 

1. Nellambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinch per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati delluso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

 

2. Il datore di lavoro provvede altres a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante luso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nellambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonch sui cambiamenti di tali attrezzature.

 

3. Le informazioni e le istruzioni duso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

 

4. Il datore di lavoro provvede affinch i lavoratori incaricati delluso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilit particolari di cui allarticolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lutilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

 

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonch le modalit per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit della formazione.

 

CAPO II USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

N 6 articoli (da art. 74 a art. 79)

 

Articolo 74 - Definizioni

 

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o pi rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonch ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

 

2. Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attivit lavorative ;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

 

Articolo 75 - Obbligo di uso

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

 

Articolo 76 - Requisiti dei DPI

 

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

 

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per s un rischio maggiore;

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessit.

 

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di pi DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

 

Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

 

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinch questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

 

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entit del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

 

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui allarticolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dallarticolo 76.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Il datore di lavoro:

 

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni digiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano luso di uno stesso DPI da parte di pi persone, prende misure adeguate affinch tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

f) rende disponibile nellazienda ovvero unit produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dellutilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa luso corretto e lutilizzo pratico dei DPI.

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5. In ogni caso laddestramento indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione delludito.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

 

1. In ottemperanza a quanto previsto dallarticolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

 

2. In ottemperanza a quanto previsto dallarticolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

 

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

 

4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

 

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

 

Articolo 79 - Criteri per lindividuazione e luso

 

1. Il contenuto dell ALLEGATO VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.

 

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 6, tenendo conto della natura, dell'attivit e dei fattori specifici di rischio sono indicati:

a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;

b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorit delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

 

2-bis. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 2 restano ferme le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1 giugno 2001.

 

 

CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

N 8 articoli (da art. 80 a art. 87)

 

Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinch i lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi allimpiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;

b) contatti elettrici indiretti;

c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;

e) fulminazione diretta ed indiretta;

f) sovratensioni;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

 

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;

b) i rischi presenti nellambiente di lavoro;

c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con ladozione delle misure di cui al comma 1.

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3-bis. Il datore di lavoro prende, altres, le misure necessarie affinch le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche

Articolo 81 - Requisiti di sicurezza

 

1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonch le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola darte.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola darte se sono realizzati secondo le pertinenti norme tecniche.

 

3. Abrogato

Articolo 82 - Lavori sotto tensione

 

1. E vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche.

b) per sistemi di categoria 0 ed I purch l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attivit secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica

c) per sistemi di II e III categoria purch:

1) i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivit.

 

2. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c, numero 1).

 

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende gi autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

 

Articolo 83 - Lavori in prossimit di parti attive

 

1. Non possono essere eseguiti lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette,o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell ALLEGATO IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

 

2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.

 

Articolo 84 - Protezioni dai fulmini

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche.

 

Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dallinnesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all ALLEGATO IX.

 

Articolo 86 - Verifiche

 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinch gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. (sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

 

 

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalit ed i criteri per leffettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

 

3. Lesito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dellautorit di vigilanza.

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

 

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

 

1. Il datore di lavoro punito con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 80, comma 2.

2. Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) dellarticolo 70, comma 1;

b) dellarticolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dellallegato V, parte II;

c) dellarticolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d) degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

a) dellarticolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dellallegato V, parte II;

b) dellarticolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dellallegato VI;

c) dellarticolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d) dellarticolo 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

a) dellarticolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dellallegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) dellarticolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dellallegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;

c) dellarticolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d) dellarticolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dellillecito, ed punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 considerata una unica violazione ed punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro per la violazione dellarticolo 72.

 

 

 


 

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

N 3 CAPI - N 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allAllegato XIII, nella parte relativa alle Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, considerata una unica violazione ed punita con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati)

 

CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

N 17 articoli (da art. 88 a art. 104)

Articolo 88 - Campo di applicazione

 

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti allarticolo 89, comma 1, lettera a).

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro - per le attivit disciplinate caratterizzate dalla compresenza di pi imprese e la cui entit presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno)

 

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

 

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attivit minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonch i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attivit di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attivit svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purch tali attivit non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;

g-bis) ai lavori di manutenzione relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui allallegato X;

g-ter) alle attivit di cui al Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui allallegato X;

Articolo 89 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

 

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco riportato nell ALLEGATO X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto che pu essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori il responsabile del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attivit professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non pu essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilit di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;

g) uomini-giorno: entit presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nellesecuzione dellopera appaltata, pu avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, limpresa affidataria limpresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nellatto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralit di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nellatto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione ;

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue unopera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali

l) idoneit tecnico-professionale: possesso di capacit organizzative, nonch disponibilit di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

 

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dellopera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui allarticolo 15, in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

 

1-bis. Per i lavori pubblici lattuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

 

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

 

3. Nei cantieri in cui prevista la presenza di pi imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

4. Nei cantieri in cui prevista la presenza di pi imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o pi imprese.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolt di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

 

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolt di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

 

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

 

a) verifica l'idoneit tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalit di cui all ALLEGATO XVII. Nei cantieri la cui entit presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui allallegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte dellimpresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarit contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall ALLEGATO XVII;

corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dallallegato XVII;

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonch una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pi rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entit presunta inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui allallegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarit contributiva fatto salvo quanto previsto dallarticolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dellautocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette allamministrazione concedente, prima dellinizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivit, copia della notifica preliminare di cui allarticolo 99, il documento unico di regolarit contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dallarticolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante lavvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 o del fascicolo di cui allarticolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui allarticolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarit contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, sospesa lefficacia del titolo abilitativo. Lorgano di vigilanza comunica linadempienza allamministrazione concedente.

 

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

 

 


Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

 

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dellopera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

b-bis) coordina lapplicazione delle disposizioni di cui allarticolo 90, comma 1.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per la progettazione)

 

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

 

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

 

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

 

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per lesecuzione)

 

b) verifica l'idoneit del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con questultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui allarticolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per lesecuzione)

 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivit nonch la loro reciproca informazione;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per lesecuzione)

 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da1.000 a 4.800 euro il coordinatore per lesecuzione)

 

e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e 97,comma 1, alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione d comunicazione dell'inadempienza alla azienda unit sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per lesecuzione)

 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per lesecuzione)

 

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per lesecuzione)

 

 

Articolo 93 - Responsabilit dei committenti e dei responsabili dei lavori

 

1. Il committente esonerato dalle responsabilit connesse alladempimento degli obblighi limitatamente allincarico conferito al responsabile dei lavori.

 

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il commettente o il responsabile dei lavori dalle responsabilit connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

 

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attivit nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

(Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro il lavoratore autonomo)

 

Articolo 95 - Misure generali di tutela

 

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrit;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivit che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimit del cantiere.

 

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

 

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

 

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalit chiaramente visibili e individuabili;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

c) curano la disposizione o laccatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

(Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

 

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui allarticolo 26.

(datore di lavoro:

1) arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro

2. si applica la pena dellarresto da 4 a 8 mesi o lammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione commessa in cantieri temporanei o mobili in cui limpresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base allAllegato XI;

3. si applica la pena dellammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza redatto in assenza di uno o pi degli elementi di cui allAllegato XV)

 

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonch la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a), allarticolo 26 commi 1 lettera b), 2, 3 e 5, e allarticolo 29 comma 3.

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dellimpresa affidataria

 

1. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e lapplicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. Gli obblighi derivanti dallarticolo 26, fatte salve le disposizioni di cui allarticolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dellimpresa affidataria. Per la verifica dellidoneit tecnico professionale si fa riferimento alle modalit di cui all ALLEGATO XVII.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

3. Il datore di lavoro dellimpresa affidataria deve, inoltre:

a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per lesecuzione.

(arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attivit di cui al punto 4 dellallegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, limpresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

 

3-ter) Per lo svolgimento delle attivit di cui al presente articolo, il datore di lavoro dellimpresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

(arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dellUniversit e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dellUniversit e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dellistruzione, delluniversit e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonch attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivit lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

 

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dellUniversit e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonch attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivit lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

 

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonch attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attivit lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

 

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altres, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dellapprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle universit, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando lobbligo di aggiornamento di cui allallegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dellentrata in vigore del presente decreto.

 

3. I contenuti, le modalit e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIV.

 

4. L'attestato di cui al comma 2 non richiesto per coloro che, non pi in servizio, abbiano svolto attivit tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualit di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all ALLEGATO XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalit di svolgimento siano conformi allallegato XIV. Lattestato di cui al comma 2 non richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

 

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

 

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

 

Articolo 99 - Notifica preliminare

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unit sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonch gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entit presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento

 

1. Il piano costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessit dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all ALLEGATO XI, nonch la stima dei costi di cui al punto 4 dell ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sullorganizzazione del cantiere e, ove la particolarit dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e lindicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all ALLEGATO XV.

 

2. Il piano di sicurezza e coordinamento parte integrante del contratto di appalto.

 

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

(con larresto sino a tre mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il lavoratore autonomo)

 

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro datore di lavoro e dirigente)

 

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facolt di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

 

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuit in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

 

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura lattuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dellimpresa affidataria previsti dallarticolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica larticolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza allimpresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per lesecuzione. I lavori hanno inizio dopo lesito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dallavvenuta ricezione.

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori)

 

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

 

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolt di formulare proposte al riguardo.

 

Articolo 103 - Modalit di previsione dei livelli di emissione sonora Abrogato

 

Articolo 104 - Modalit attuative di particolari obblighi

 

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli gi visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attivit i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta allanno lambiente di lavoro in cui svolgono la loro attivit i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

 

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

 

4. I datori di lavoro, quando previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).

 

 

CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

N 8 SEZIONI - N 52 articoli (da art. 105 a art. 156)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro - datore di lavoro e dirigente - per la violazione delle disposizioni del presente Capo II non altrimenti sanzionate)

 

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

N 3 articoli (da art. 105 a art. 107)

Articolo 105 - Attivit soggette

 

1. Le norme del presente capo si applicano alle attivit che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attivit lavorativa.

 

Articolo 106 - Attivit escluse

 

1. Le disposizioni del presente capo, ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;

b) alle attivit di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

c) ai lavori svolti in mare.

 

Articolo 107 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attivit lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

 

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

N 10 articoli (da art. 108 a art. 117)

 

Articolo 108 - Viabilit nei cantieri

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

1. Fermo restando quanto previsto al punto 1 dell ALLEGATO XVIII., durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilit delle persone e dei veicoli.

 

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

 

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire laccesso agli estranei alle lavorazioni.

 

Articolo 110 - Luoghi di transito

 

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

 

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

 

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro pi idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformit ai seguenti criteri:

a) priorit alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

 

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo pi idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

 

3. Il datore di lavoro dispone affinch sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate pi sicure non giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non pu modificare.

 

4. Il datore di lavoro dispone affinch siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro pu essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata pi sicura non giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non pu modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

 

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

 

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

8. Il datore di lavoro dispone affinch sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

 

Articolo 112 - Idoneit delle opere provvisionali

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte,

proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata

del lavoro.

 

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica

per eliminare quelli non ritenuti pi idonei ai sensi dell ALLEGATO XIX.

Articolo 113 - Scale

 

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

 

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pi di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolt costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

 

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe pi di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremit inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremit superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilit della scala.

 

4. Per le scale provviste alle estremit superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

 

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

 

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilit durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;

c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

d) le scale a pioli usate per laccesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;

e) le scale a pioli composte da pi elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;

f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

 

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

 

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o pi elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:

a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremit superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;

b) le scale in opera lunghe pi di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;

c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;

d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

 

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

 

10. ammessa la deroga alle disposizioni ci carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all ALLEGATO XX.

 

Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro

 

1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.

 

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

 

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dallalto

 

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto allarticolo 111, comma 1, lett. a), necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per luso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:

 

a) assorbitori di energia;

b) connettori;

c) dispositivo di ancoraggio;

d) cordini;

e) dispositivi retrattili;

f) guide o linee vita flessibili;

g) guide o linee vita rigide;

h) imbracature.

 

2. Abrogato

 

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

 

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

 

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformit ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro pi pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessit. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilit ai criteri di cui allarticolo 111, commi 1 e 2.

 

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

 

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

 

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit dei corsi sono riportati nell ALLEGATO XXI.

 

Articolo 117 - Lavori in prossimit di parti elettriche attive

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

1. Ferme restando le disposizioni di cui allarticolo 83, quando occorre effettuare lavori in prossimit di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano lavvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

 

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui allallegato IX o a quelli risultanti dallapplicazione delle pertinenti norme tecniche.

 

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

N 4 articoli (da art. 118 a art. 121)

Articolo 118 - Splateamento e sbancamento

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Nei lavori di Splateamento o sbancamento, se previsto laccesso di lavoratori, eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

 

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

 

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

 

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

 

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilit del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

 

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

 

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza allesterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

 

Articolo 119 Pozzi, scavi e cunicoli

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi pi di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilit, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.


2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pu essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.



4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.


5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.


7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

 

7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4. dellAllegato XVIII.

 

Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimit degli scavi

 

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

 

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

 

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilit dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

 

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprech sia assicurata una efficace e continua aerazione.

 

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

 

5. Nei casi previsti dal commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

 

 

SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISIONALI

N 9 articoli (da art. 122 a art. 130)

 

Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisionali

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Nei lavori in quota devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell ALLEGATO XVIII.

 

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

 

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

(con larresto sino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo)

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.

 

2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

 

Articolo 125 - Disposizione dei montanti

 

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altres essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

4. Laltezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 lultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sullultimo impalcato

 

5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; pu essere consentita una maggiore distanza quando ci sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purch, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilit.

 

6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

 

Articolo 126 - Parapetti

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

 

Articolo 127 - Ponti a sbalzo

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purch la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidit e la stabilit.

 

Articolo 128 - Sottoponti

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

 

2. La costruzione del sottoponte pu essere omessa per i ponti sospesi per le torri di carico, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

 

Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

 

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato pi di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte pu servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

 

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione pu essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

 

Articolo 130 - Andatoie e passerelle

 

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

 

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

 

 

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

N 8 articoli (da art. 131a art. 138)

 

Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

 

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.

 

2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.

 

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio gi autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.

 

4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.

 

5. Lautorizzazione soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare ladeguatezza del ponteggio allevoluzione del progresso tecnico.

 

6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.

 

7. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si avvale anche dellISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dellautorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

 


Articolo 132 - Relazione tecnica

 

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:

 

a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;

b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;

c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;

d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;

f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;

g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

 

Articolo 133 - Progetto

 

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonch le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessit in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

a) calcolo di resistenza e stabilit eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;

b) disegno esecutivo.

 

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

 

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al comma 1.

 

Articolo 134 - Documentazione

 

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell ALLEGATO XXII del presente Titolo.

 

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

 

Articolo 135 - Marchio del fabbricante

 

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

 


Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

 

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessit del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso ladozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano pu assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. (arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

 

2. Nel serraggio di pi aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente luno vicino allaltro.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno pu fare parte del parapetto.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

4. Il datore di lavoro assicura che:

 

a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;

b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacit portante sufficiente;

c) il ponteggio stabile;

d) Abrogata

e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonch la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola darte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;

b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;

c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;

d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;

f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

 

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validit dei corsi sono riportati nell ALLEGATO XXI.

 

Articolo 137 - Manutenzione e revisione

 

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalit dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

 

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

 

Articolo 138 - Norme particolari

 

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

 

2. E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.

 

3. E fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

(con larresto sino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo)

 

4. E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

(con larresto sino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo)

 

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

 

a) alla disposizione di cui allarticolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;

b) alla disposizione di cui allarticolo 126, comma 1, a condizione che laltezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;

c) alla disposizione di cui allarticolo 126, comma 1, a condizione che laltezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;

d) Abrogata

 

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI

N 2 articoli (da art. 139 a art. 140)

 

Articolo 139 - Ponti su cavalletti

1.I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell'allegato XVIII.

 

Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

 

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

 

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

 

3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante lesecuzione dei lavori in quota

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all ALLEGATO XXIII.

 

5. La verticalit dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

 

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

 

 

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE

N 9 articoli (da art. 141 a art. 149)

 

Articolo 141 - Strutture speciali

 

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilit dell'opera sia completamente assicurata.

 

Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

 

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidit e con modalit tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

 

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilit.

 

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

 

Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine

 

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

 

Articolo 144 - Resistenza delle armature

 

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonch le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

 

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

 

Articolo 145 - Disarmo delle armature

 

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

 

Articolo 146 - Difesa delle aperture

 

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

 

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto pu essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

 

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondit superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

 

Articolo 147 - Scale in muratura

 

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

 

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

 

Articolo 148 - Lavori speciali

(arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando lobbligo di predisporre sistemi collettivi di protezione dei bordi, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

 

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumit delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

 

Articolo 149 - Paratoie e cassoni

 

1. Paratoie e cassoni devono essere:

a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;

b) provvisti dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

 

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

 

 

SEZIONE VIII DEMOLIZIONI

N 7 articoli (da art. 150 a art. 156)

 

Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture

 

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilit delle varie strutture da demolire.

 

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

 

Articolo 151 - Ordine delle demolizioni

 

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilit delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

 

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

 

Articolo 152 - Misure di sicurezza

 

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

(con larresto sino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro il lavoratore autonomo)

 

3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

 

Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

 

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.

 

2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.

 

3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.

 

4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

 

5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

 

Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione

(arresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.

 

2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

 

Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento

 

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri pu essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.

 

2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.

 

3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.

 

4. Il rovesciamento per spinta pu essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

 

5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

 

Articolo 156 - Verifiche

 

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, pu stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalit e l'organo tecnico incaricato.

 

 

CAPO III SANZIONI

N 4 articoli (da art. 157 a art. 160)

Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

 

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 90, commi 3, 4 e 5;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lettera a), e 93, comma 2 e 100 comma 6-bis;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo

 

Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori

 

1. Il coordinatore per la progettazione punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 91, comma 1;

2. Il coordinatore per lesecuzione dei lavori punito:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dellarticolo 92, comma 1, lettera d).

Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti

 

1. Il datore di lavoro punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dellarresto da 4 a 8 mesi o lammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione commessa in cantieri temporanei o mobili in cui limpresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base allallegato XI; si applica la pena dellammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza redatto in assenza di uno o pi degli elementi di cui allallegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con larresto fino a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

c) con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonch per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato XIII, nella parte relativa alle Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, considerata una unica violazione ed punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

 

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dellarticolo 100, comma 3;

b) con larresto fino a un mese o con lammenda da 300 a 800 euro per la violazione dellarticolo 94;

c) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, e 152, comma 2.

 


 

TITOLO V SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

N 2 CAPI - N 6 articoli (da art. 161 a art. 166)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 4 articoli (da art. 161 a art. 164)

 

Articolo 161 - Campo di applicazione

 

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto dei Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, emanato il regolamento per lindividuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivit lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare.

 

Articolo 162 - Definizioni

 

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata segnaletica di sicurezza: una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivit o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;

c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);

g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilit garantita da una illuminazione di intensit sufficiente;

h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;

i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato determinato;

l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;

m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;

n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;

o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;

p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

 

Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformit all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a ALLEGATO XXXII.

 

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarit del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

 

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unit produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII.

 

Articolo 164 - Informazione e formazione

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch:

a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unit produttiva;

b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonch i comportamenti generali e specifici da seguire.

 

CAPO II SANZIONI

N 2 articoli (da art. 165 a art. 166)

 

Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 163;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dellarticolo 164.

2. La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per lintero, XXVII, per lintero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 considerata una unica violazione ed punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto

 

Abrogato

 


 

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

N 2 CAPI - N 5 articoli (da art. 167 a art. 171)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 3 articoli (da art. 167 a art. 169)

 

Articolo 167 - Campo di applicazione

 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.

 

2. Ai fini del presente titolo, sintendono:

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o pi lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

 

Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessit di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII, ed in particolare:

a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;

b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell' ALLEGATO XXXIII;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attivit comporta, in base all' ALLEGATO XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all ALLEGATO XXXIII.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalit del presente articolo e dell ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si pu fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

 

Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento

 

1. Tenendo conto dell ALLEGATO XXXIII, il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;

b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalit di corretta esecuzione delle attivit.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori laddestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

 

CAPO II SANZIONI

N 2 articoli (da art. 170 a art. 171)

 

Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 168, commi 1 e 2.

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dellarticolo 169, comma 1.

Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto

 

Abrogato

 

TITOLO VII ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

N 3 CAPI - N 8 articoli (da art. 172 a art. 179)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 2 articoli (da art. 172 a art. 173)

Articolo 172 - Campo di applicazione

 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attivit lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

 

2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;

d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;

e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

 

Articolo 173 - Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;

b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unit a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonch l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

 

 

 

 


 

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

N 4 articoli (da art. 174 a art. 177)

 

Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro

 

1. Il datore di lavoro, allatto della valutazione del rischio di cui allarticolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

 

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui allarticolo 173, in conformit ai requisiti minimi di cui all ALLEGATO XXXIV.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro

 

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attivit mediante pause ovvero cambiamento di attivit.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Le modalit di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

 

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Le modalit e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessit.

 

5. comunque esclusa la cumulabilit delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

 

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

 

7. La pausa considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

 

Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria

 

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per lapparato muscolo-scheletrico.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dellarticolo 41, comma 6.

 

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicit delle visite di controllo biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di et; quinquennale negli altri casi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Per i casi di inidoneit temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneit.

 

5. Il lavoratore sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalit previste allarticolo 41, comma 2, lettera c).

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attivit svolta, quando lesito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessit e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

 

Articolo 177 - Informazione e formazione

 

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dallarticolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:

1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;

2) le modalit di svolgimento dell'attivit;

3) la protezione degli occhi e della vista;

b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

 

CAPO III SANZIONI

N 2 articoli (da art. 178 a art. 179)

Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

 

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 fino a 6.400 euro per la violazione degli articoli 174, comma 2 e 3, 175, commi 1 e 3, e 176, commi 1, 3, 5;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 176, comma 6, e 177.

2. La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui allallegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 considerata una unica violazione ed punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto

 

Abrogato

 

TITOLO VIII AGENTI FISICI

N 6 CAPI - N 41 articoli (da art. 180 a art. 220)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 7 articoli (da art. 180 a art. 186)

Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione

 

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attivit comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.

 

3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

 

Articolo 181 - Valutazione dei rischi

 

1. Nellambito della valutazione di cui allarticolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.

 

2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nellambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi riportata sul documento di valutazione di cui allarticolo 28, essa pu includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entit dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi pi dettagliata.

 

Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi

 

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilit di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.

 

2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorch, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili

 

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui allarticolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

 


Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinch i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) all'entit e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonch ai potenziali rischi associati;

c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;

d) alle modalit per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;

e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;

f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;

g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie alluso.

 

Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro il medico competete)

 

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui allarticolo 41, ed effettuata dal medico competente nelle modalit e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

 

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore unalterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nellattuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

 

Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio

 

1. Nella cartella di cui allarticolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

 

 

CAPO II PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

N 12 articoli (da art. 187 a art. 198)

Articolo 187 - Campo di applicazione

 

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

 


Articolo 188 - Definizioni

 

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C";

b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20 μPa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;

c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

 

Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione

 

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

 

a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa);

b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa);

c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).

 

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attivit lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attivit.

 

3. Nel caso di variabilit del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

 

Articolo 190 - Valutazione del rischio

 

1. Nell'ambito di quanto previsto dallarticolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attivit svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformit alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilit di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, pu fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

 

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purch sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

 

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dellincertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

 

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed documentata in conformit allarticolo 28, comma 2.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

5-bis. Lemissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti pu essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validit riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui allarticolo 6, riportando la fonte documentale cui si fatto riferimento.

Articolo 191 - Valutazione di attivit a livello di esposizione molto variabile

 

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attivit che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro pu attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare:

 

a) la disponibilit dei dispositivi di protezione individuale delludito;

 

b) linformazione e la formazione;

 

c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dellidentificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui allarticolo 192, comma 2.

 

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori cos classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

 

Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione

 

1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualit di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensit dell'esposizione e ladozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

 

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui allarticolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre lesposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali (arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente). Dette aree sono inoltre delimitate e laccesso alle stesse limitato, ove ci sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attivit, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

 

Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali

 

1. In ottemperanza a quanto disposto dallarticolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui allarticolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per ludito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;

 

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

 

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

 

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale delludito.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare lefficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, e comunque rispettano le prestazioni richieste dalle normative tecniche.

Articolo 194 - Misure per la limitazione dellesposizione

 

1. Fermo restando lobbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante ladozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

 


Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 184 nellambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dallesposizione al rumore.

 

Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu disporre contenuti e periodicit della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

 

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi lopportunit.

 

Articolo 197 - Deroghe

 

1. Il datore di lavoro pu richiedere deroghe alluso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, lutilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

 

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dallorgano di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

 

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente). Il datore di lavoro assicura lintensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

 

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

 

Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attivit ricreative e dei call center

 

1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e ligiene del lavoro di cui allarticolo 6, sentite le parti sociali, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per lapplicazione del presente capo nei settori della musica, delle attivit ricreative e dei call center.

 


CAPO III PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

N 7 articoli (da art. 199 a art. 205)

 

Articolo 199 - Campo di applicazione

 

1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati allarticolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

 

Articolo 200 - Definizioni

 

1. Ai fini del presente capo, si intende per:

a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;

b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;

c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;

d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms-2]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

 

Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori dazione

 

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.

 

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 5 m/s2; mentre su periodi brevi pari a 20 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, fissato a 2,5 m/s2.

 

b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:

1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 1,0 m/s2; mentre su periodi brevi pari a 1,5 m/s2;

2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, fissato a 0,5 m/s2.

 

2 Nel caso di variabilit del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

 

Articolo 202 - Valutazione dei rischi

 

1. Nell'ambito di quanto previsto dallarticolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche pu essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entit delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.

 

3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all' ALLEGATO XXXV, parte A.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

 

4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all' ALLEGATO XXXV, parte B.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

 

5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;

b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;

c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;

d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;

e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;

f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;

g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di l delle ore lavorative, in locali di cui responsabile;

h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, lelevata umidit o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;

i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Fermo restando quanto previsto nellarticolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;

b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;

c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;

d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;

e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;

f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;

g) la limitazione della durata e dell'intensit dell'esposizione;

h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;

i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidit.

 

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare lesposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

 


Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria

 

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, pu disporre contenuti e periodicit della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

 

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altres sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o pi delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

 

Articolo 205 - Deroghe

 

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, pu richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

 

2. Nel caso di attivit lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma pu occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro pu richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

 

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

 

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura lintensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

5. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

 


CAPO IV PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

N 7 articoli (da art. 206 a art. 212)

 

Articolo 206 - Campo di applicazione

 

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

 

2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

 

Articolo 207 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:

a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

 

b) valori limite di esposizione : limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;

c) valori di azione: l'entit' dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensit di campo elettrico (E), intensit di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) , corrente indotta attraverso gli arti (IL), e densit di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o pi delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

 

Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori dazione

 

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell' ALLEGATO XXXVI, lettera A, tabella 1.

 

2. I valori di azione sono riportati nell' ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2.

 

Articolo 209 - Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi

 

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformit alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finch le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformit al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

 

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purch si sia gi proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

 

4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);

4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;

e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

f) la disponibilit di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;

g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;

h) sorgenti multiple di esposizione;

i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

 

 

5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dallarticolo 210.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

Articolo 210 - Misure di prevenzione e protezione

 

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;

b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensit inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e dell'intensit dell'esposizione;

g) della disponibilit di adeguati dispositivi di protezione individuale.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e dirigente)

 

2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse limitato laddove ci sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorch, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

 

Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria

 

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui allarticolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. Lorgano di vigilanza, con provvedimento motivato, pu disporre contenuti e periodicit diversi da quelli forniti dal medico competente.

 

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.

 

Articolo 212 - Linee guida

 

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

 

CAPO V PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

N 6 articoli (da art. 213 a art. 218)

 

Articolo 213 - Campo di applicazione

 

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

 

Articolo 214 - Definizioni

 

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:

 

a) radiazioni ottiche : tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

2) radiazioni visibili : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

3) radiazioni infrarosse : radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm- 1 mm);

 

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

 

c) radiazione laser : radiazione ottica prodotta da un laser;

 

d) radiazione non coerente : qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser;

 

e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;

 

f) irradianza (E) o densit di potenza : la potenza radiante incidente per unit di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2);

 

g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato (J m-2);

 

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unit d'angolo solido per unit di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiante (W m-2 sr-1);

 

i) livello : la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali esposto un lavoratore.

 

Articolo 215 - Valori limite di esposizione

 

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte I.

 

2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell' ALLEGATO XXXVII, parte II.

 

 

Articolo 216 - Identificazione dellesposizione e valutazione dei rischi

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

 

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;

c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;

e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

g) la disponibilit di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformit delle pertinenti direttive comunitarie.

 

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

 

Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi

 

1. Se la valutazione dei rischi di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

 

a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;

b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;

g) della disponibilit di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse limitato, laddove ci sia tecnicamente possibile.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

(arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria

 

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicit inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria effettuata con lobiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonch prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dallesposizione a radiazioni ottiche.

 

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.

 

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;

b) il datore di lavoro informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

 

CAPO VI SANZIONI

N 2 articoli (da art. 219 a art. 220)

 

Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

 

1. Il datore di lavoro punito:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, e 216;

b) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con arresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;

b) con larresto da due a quattro mesi o con lammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

 

Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente

 

1. Il medico competente punito con larresto fino tre mesi o con lammenda da euro 400 a euro 1.600 per la violazione degli articoli 185 e 186.


 

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

N 4 CAPI - N 45 articoli (da art. 221 a art. 265)

 

CAPO I PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

N 12 articoli (da art. 221 a art. 232)

Articolo 221 - Campo di applicazione

 

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attivit lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

 

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

 

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altres al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dallarticolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dellaccordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

 

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attivit comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

Articolo 222 - Definizioni

 

1. Ai fini del presente capo si intende per:

 

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivit lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

 

b) agenti chimici pericolosi:

 

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonch gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per lambiente;

 

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonch gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per lambiente;

 

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro propriet chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

 

c) attivit che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attivit lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede lutilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, limmagazzinamento, il trasporto o leliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attivit lavorativa;

 

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nellaria allinterno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori riportato nell ALLEGATO XXXVIII;

 

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nellappropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori riportato nell ALLEGATO XXXIX;

 

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dellesposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

 

g) pericolo: la propriet intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

 

h) rischio: la probabilit che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

 

Articolo 223 - Valutazione dei rischi

 

1. Nella valutazione di cui allarticolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente leventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro propriet pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dellimmissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il modo e la durata dellesposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantit delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco riportato negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gi intraprese.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

 

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dellarticolo 224 e, ove applicabile, dellarticolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attivit, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali prevedibile la possibilit di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo ladozione di tutte le misure tecniche.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

 

3. Nel caso di attivit lavorative che comportano lesposizione a pi agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

 

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dellimmissione sul mercato di agenti chimici pericolosi tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

 

5. La valutazione del rischio pu includere la giustificazione che la natura e lentit dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria unulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

 

6. Nel caso di unattivit nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e lattuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivit comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e allattuazione delle misure di prevenzione. (arresto fino sei mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro)

 

 

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessit.

 

Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

 

1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 15, devono essere eliminati i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

 

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dellintensit dellesposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantit di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessit della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nellimmagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonch dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

 

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantit di un agente chimico pericoloso e alle modalit e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Il datore di lavoro, sulla base dellattivit e della valutazione dei rischi di cui allarticolo 223, provvede affinch il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dellattivit lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dellattivit non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante lapplicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorit:

 

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonch uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi lesposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

 

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sullesposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui riportato un elenco meramente indicativo nell ALLEGATO XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dellesposizione in termini spazio temporali.

 

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dellevento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

 

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per ladempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui allarticolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi limmagazzinamento, la manipolazione e lisolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantit pericolose di sostanze chimicamente instabili.

 

5. Laddove la natura dellattivit lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantit pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o lesistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti allaccensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

 

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda luso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

 

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

 

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dellevento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne d comunicazione, senza indugio,allorgano di vigilanza.

 

Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonch quelle previste dal decreto del Ministro dellinterno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

 

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

 

3. Ai lavoratori cui consentito operare nellarea colpita o ai lavoratori indispensabili alleffettuazione delle riparazioni e delle attivit necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

 

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi dallarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente lincidente o lemergenza.

 

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

 

a) informazioni preliminari sulle attivit pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per lidentificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

 

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

 

Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori

 

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

 

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali lidentit degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dellimmissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

 

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui allarticolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dalladdestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

 

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinch la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

 

4. Il responsabile dellimmissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997 n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

 

Articolo 228 - Divieti

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e limpiego degli agenti chimici sul lavoro e le attivit indicate all ALLEGATO XL

 

2. Il divieto non si applica se un agente presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purch la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nellallegato stesso.

 

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attivit:

 

a) attivit a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;

b) attivit volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;

c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita lesposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e luso pi rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attivit di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che la rilascia sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione corredata dalle seguenti informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga;

b) i quantitativi dellagente da utilizzare annualmente;

c) il numero dei lavoratori addetti;

d) descrizione delle attivit e delle reazioni o processi;

e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire lesposizione dei lavoratori.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria

 

1. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 250 a 1.000 euro il preposto)

 

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

 

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta lesposizione;

b) periodicamente, di norma una volta lanno o con periodicit diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) allatto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 250 a 1.000 euro il preposto)

3. Il monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali stato fissato un valore limite biologico. (arresto sino a due mesi o con lammenda da 300 a 1.200 euro il medico competente) Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 250 a 1.000 euro il preposto)

 

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

 

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere lallontanamento del lavoratore secondo le procedure dellarticolo 42. (arresto sino a due mesi o con lammenda da 250 a 1.000 euro il preposto)

 

 

6. Nel caso in cui allatto della sorveglianza sanitaria si evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, lesistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 300 a 1.200 euro il medico competente)

 

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

 

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dellarticolo 223;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nellattuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prendere le misure affinch sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito unesposizione simile.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

8. Lorgano di vigilanza, con provvedimento motivato, pu disporre contenuti e periodicit della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

 

Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 300 a 1.200 euro il medico competente)

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui allarticolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dallarticolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra laltro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

 

2. Su richiesta, fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

 

Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori

 

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui allarticolo 50.

Articolo 232 - Adeguamenti normativi

 

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e laggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, su proposta dellIstituto superiore di sanit, dellISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

2. Con uno o pi decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altres stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dellevoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

 

3. Con i decreti di cui al comma 2 inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui allarticolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantit ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

 

4. Nelle more delladozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o pi decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, dintesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per lindividuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui allarticolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori comunque effettuata dal datore di lavoro.

 

 

CAPO II PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

N 13 articoli (da art. 233 a art. 245)

 

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 233 - Campo di applicazione

 

1. Fatto salvo quanto previsto per le attivit disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunit europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attivit lavorativa.

 

Articolo 234 - Definizioni

 

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

 

a) agente cancerogeno:

 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

 

2) un preparato contenente una o pi sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o pi delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

 

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all' ALLEGATO XLII, nonch una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall' ALLEGATO XLII;

 

b) agente mutageno:

 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

 

2) un preparato contenente una o pi sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o pi delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

 

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell' ALLEGATO XLIII.

 

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 235 - Sostituzione e riduzione

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

 

2. Se non tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinch la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purch tecnicamente possibile.

 

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinch il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al pi basso valore tecnicamente possibile. Lesposizione non deve comunque superare il valore limite dellagente stabilito nell ALLEGATO XLIII.

 

Articolo 236 - Valutazione del rischio

 

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacit degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi assorbimento cutaneo.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarit delle situazioni lavorative.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o lautocertificazione delleffettuazione della valutazione dei rischi di cui allarticolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

 

a) le attivit lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all ALLEGATO XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

 

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurit o sottoprodotti;

 

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

 

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

 

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

 

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

6. Il rappresentante per la sicurezza pu richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessit delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessit predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ci non tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il pi vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell' ALLEGATO XLI del presente decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

 

Articolo 238 - Misure tecniche

 

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) provvede affinch i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altres a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

(Chiunque viola le disposizioni di cui allarticolo 238, comma 2, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro)

 

Articolo 239 - Informazione e formazione

 

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la necessit di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 250 a 1.000 euro il preposto)

 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 250 a 1.000 euro il preposto)

 

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivit in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

 

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinch gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 250 a 1.000 euro il preposto)

 

Articolo 240 - Esposizione non prevedibile

 

1. Qualora si verifichino eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non pu essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, limitata al tempo strettamente necessario.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi egli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

 

 

 

Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeno o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.

 

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

 

SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

 

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

(arresto sino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro il medico competente)

 

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

 

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 300 a 1.200 euro il medico competente)

 

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformit all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dellesposizione allagente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.

[arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente nota: lettera b)]

 

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivit lavorativa.

 

Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie

 

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale riportata, per ciascuno di essi, l'attivit svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

 

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dallarticolo 25, comma 1, lettera c).

 

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia allISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dellarticolo 25 del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

5. In caso di cessazione di attivit dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attivit che espone ad agenti cangerogeni o mutageni.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

 

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanit copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attivit dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attivit con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonch copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

9. I modelli e le modalit di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

 

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

 

Articolo 244 - Registrazione dei tumori

 

1. LISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui allarticolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonch i dati di carattere occupazionale rilevati, nellambito delle rispettive attivit istituzionali, dallIstituto nazionale della previdenza sociale, dallIstituto nazionale di statistica, dallIstituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altres integrano i flussi informativi di cui allarticolo 8.

 

2. I medici e le strutture sanitari pubbliche e private, nonch gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione allISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalit di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

 

3. Presso lISPESL costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate :

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavit nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a pi bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalit di possibile significativit epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

 

4. LISPESL rende disponibili al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, allINAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicit annuale.

 

5. I contenuti, le modalit di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dintesa con le regioni e province autonome.

 

Articolo 245 - Adeguamenti normativi

 

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

 

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

b) pubblicato lelenco delle sostanze in funzione dellindividuazione effettuata ai sensi del comma 1.

 

 

CAPO III PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALLESPOSIZIONE ALLAMIANTO

N 16 articoli (da art. 246 a art. 261)

 

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 246 - Campo di applicazione

 

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attivit lavorative che possono comportare, per i lavoratori, unesposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dellamianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonch bonifica delle aree interessate.

 

Articolo 247 - Definizioni

 

l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

 

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

 

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto

 

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

2. Se vi il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

 

Articolo 249 - Valutazione del rischio

 

l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dellesposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensit e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione allamianto non superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivit:

 

a) brevi attivit non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

 

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

 

 

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

 

d) sorveglianza e controllo dellaria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

 

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

 

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensit, di cui al comma 2.

 

 

Articolo 250 - Notifica

 

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

 

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attivit e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

(arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il datore di lavoro provvede affinch i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.

(arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. In tutte le attivit di cui allarticolo 246, la concentrazione nellaria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

 

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente

dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero pi basso possibile;

 

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nellaria. La protezione deve essere tale da garantire allutilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nellaria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nellaria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato allarticolo 254

 

c) lutilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati allimpegno fisico richiesto dal lavoro, laccesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui allarticolo 256, comma 4, lettera d);

 

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dallart. 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

 

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ci non possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

 

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

 

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il pi presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sar apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformit alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

 

Articolo 252 - Misure igieniche

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivit di cui allarticolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinch:

 

a) i luoghi in cui si svolgono tali attivit siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

 

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

 

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

 

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

 

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

 

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

 

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione;

 

Articolo 253 - Controllo dellesposizione

 

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nellaria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dellarticolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dalla concentrazione nellaria della polvere proveniente dallamianto o dai materiali contenenti amianto.

 

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanit in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

 

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di 8 ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

 

6. Il conteggio delle fibre di amianto effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanit (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

 

7. Ai fini della misurazione dellamianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

 

Articolo 254 - Valore limite

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto fissato a 0,l fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinch nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nellaria superiore al valore limite.

 

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il pi presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro pu proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

 

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

 

4. In ogni caso, se l'esposizione non pu essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dallarticolo 251, comma 1, lettera b); lutilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati allimpegno fisico richiesto dal lavoro; laccesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui allarticolo 256, comma 4, lettera d).

 

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

 

Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante ladozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dallarticolo 251, comma 1, lettera b);

b) provvede allaffissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui allarticolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivit.

 

 

 

Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dellamianto

 

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui allarticolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dellamianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonch dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dellamianto o dei materiali contenenti amianto prima dellapplicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che lamianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dellassenza di rischi dovuti allesposizione allamianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dellamianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui allarticolo 254, delle misure di cui allarticolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dellamianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e).

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

5. Copia del piano di lavoro inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso lorgano di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro pu eseguire i lavori. Lobbligo del preavviso di trenta giorni prima dellinizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza, confermata dallorgano di vigilanza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dellorario di inizio delle attivit

(arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui allarticolo 250.

(arresto fino a tre mesi o ammenda da 800 a 2.000 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

 

7. Il datore di lavoro provvede affinch i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

 

Articolo 257 - Informazione dei lavoratori

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivit comportanti esposizione ad amianto, nonch ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti allesposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessit di non fumare;

c) le modalit di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui allarticolo 254 e la necessit del monitoraggio ambientale.

 

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il pi presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

 

Articolo 258 - Formazione dei lavoratori

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

 

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le propriet dellamianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare unesposizione allamianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) leliminazione dei rifiuti;

i) la necessit della sorveglianza medica.

 

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dellamianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

 

Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria

 

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dellamianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonch bonifica delle aree interessate di cui allarticolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicit fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilit di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. I lavoratori che durante la loro attivit sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui allarticolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica allatto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed allopportunit di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, lesame clinico generale ed in particolare del torace, nonch esami della funzione respiratoria.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Il medico competente, sulla base dellevoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta lopportunit di effettuare altri esami quali la citologia dellespettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al precedente capoverso il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali documentata lefficacia diagnostica

 

Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

 

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui allarticolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nellambiente e luso di idonei DPI, nella valutazione dellesposizione accerta che lesposizione stata superiore a quella prevista dallarticolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui allarticolo 240, li iscrive nel registro di cui allarticolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed allISPESL. Liscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire lobiettivo della non permanete condizione di esposizione superiore a quanto indicato allarticolo 251, comma 1, lettera b).

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e allISPESL copia dei documenti di cui al comma l.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette allISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

(amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. L' ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dellesposizione.

 

Articolo 261 - Mesoteliomi

 

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

 

CAPO IV SANZIONI

N 4 articoli (da art. 262 a art. 265)

 

Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

 

1. Il datore di lavoro punito:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;

b) con larresto fino a sei mesi o con lammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dellarticolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con larresto fino a sei mesi o con lammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.


Articolo 263 - Sanzioni per il preposto

 

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto punito:

a) con larresto sino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;

b) con larresto fino a un mese o con lammenda da 250 a 1000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

 

Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente

 

1. Il medico competente punito:

a) con larresto fino a due mesi o con lammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;

b) con larresto fino a un mese o con lammenda da 200 a 800 euro per la violazione dellarticolo 243, comma 2.

 

Articolo 264-bis Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui allarticolo 238, comma 2, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro

Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori

 

Abrogato


TITOLO X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

N 4 CAPI - N 21 articoli (da art. 266 a art. 286)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 5 articoli (da art. 266 a art. 270)

Articolo 266 - Campo di applicazione

 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attivit lavorative nelle quali vi rischio di esposizione ad agenti biologici.

 

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

 

Articolo 267 - Definizioni

 

1. Ai sensi del presente titolo s intende per:

 

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

 

b) microrganismo: qualsiasi entit microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

 

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

 

Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici

 

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilit di causare malattie in soggetti umani;

 

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che pu causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; poco probabile che si propaga nella comunit; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

 

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che pu causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico pu propagarsi nella comunit, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che pu provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e pu presentare un elevato rischio di propagazione nella comunit; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non pu essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio pi elevato tra le due possibilit.

 

3. L' ALLEGATO XVLI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

 

 

Articolo 269 - Comunicazione

 

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attivit che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:

 

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

b) il documento di cui all' articolo 271, comma 5.

 

2. Il datore di lavoro che stato autorizzato all'esercizio di attivit che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

 

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

 

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

 

5. Ove le attivit di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all allegato IV del del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

 

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

 

Articolo 270 - Autorizzazione

 

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attivit, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. La richiesta di autorizzazione corredata da:

a) le informazioni di cui allarticolo 269, comma 1;

b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

 

3. L'autorizzazione rilasciata dai competenti uffici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sentito il parere dell'Istituto superiore di sanit. Essa ha la durata di 5 anni ed rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

 

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonch di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

 

6. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

 


CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

N 8 articoli (da art. 271 art. 278

 

Articolo 271 - Valutazione del rischio

 

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalit lavorative, ed in particolare:

 

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall' ALLEGATO XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

 

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

 

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

 

d) della conoscenza di una patologia della quale affetto un lavoratore, che da porre in correlazione diretta all'attivit lavorativa svolta;

 

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorit sanitaria competente che possono influire sul rischio;

 

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarit delle situazioni lavorative.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attivit lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

4. Nelle attivit, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell' ALLEGATO XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro pu prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non necessaria.

 

5. Il documento di cui all'articolo 17 integrato dai seguenti dati:

 

a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;

b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);

c) le generalit del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonch le misure preventive e protettive applicate;

e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro)

 

6. Il rappresentante per la sicurezza consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

 

 

 

 

 

 

Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. In tutte le attivit per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

 

2. In particolare, il datore di lavoro:

 

a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attivit lavorativa lo consente;

b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;

c) progetta adeguatamente i processi lavorativi, anche attraverso luso di dispositivi di sicurezza atti a proteggere dallesposizione accidentale ad agenti biologici;

d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;

e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;

f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell' ALLEGATO XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;

g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;

h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;

i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;

l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;

m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno e allesterno del luogo di lavoro.

 

Articolo 273 - Misure igieniche

 

1. In tutte le attivit nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

 

a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonch, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

 

b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

 

c) i dispositivi di protezione individuale, ove non siano monouso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altres a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;

 

d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Nelle aree di lavoro in cui c' rischio di esposizione vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

(Chiunque viola le disposizioni di cui allarticolo 273, comma 2, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro)

 

 

Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie

 

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attivit svolta.

 

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunit, i materiali ed i rifiuti contaminati.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

3. Nelle strutture di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' allegato XLVII in funzione delle modalit di trasmissione dellagente biologico.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all' ALLEGATO XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformit all' ALLEGATO XLVII.

 

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

 

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

 

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

 

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso pu far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

 

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito l'Istituto superiore di sanit, pu individuare misure di contenimento pi elevate.

 

Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

(arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all' ALLEGATO XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell' ALLEGATO XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

 

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso pu far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

 

Articolo 277 - Misure di emergenza

 

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

(arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro i lavoratori)

 

2. Il datore di lavoro informa al pi presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonch i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha gi adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

 

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

(arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro i lavoratori)

 

Articolo 278 - Informazioni e formazione

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Nelle attivit per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.

 

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

 

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attivit in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

(arresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro il preposto)

 

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

 


CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA

N 3 articoli (da art. 279 a art. 281)

 

Articolo 279 - Prevenzione e controllo

 

1. Qualora lesito della valutazione del rischio ne rilevi la necessit i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono gi immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;

b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.

(arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro il medico competente)

 

4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformit all'articolo 271.

 

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attivit che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell' ALLEGATO XLVI nonch sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

 

Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali

 

1. I lavoratori addetti ad attivit comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attivit svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il datore di lavoro:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 allISPESL e allorgano di vigilanza competente per territorio,comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta,le variazioni intervenute;

b) comunica allISPESL e allorgano di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro,dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo laggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente le relative cartelle sanitarie e di rischio;

c) in caso di cessazione di attivit dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanit e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonch per il tramite del medico competente le cartelle sanitarie e di rischio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attivit che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonch copia della cartella sanitaria e di rischio.

 

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attivit che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo di quaranta anni.

 

5. La documentazione di cui ai precedenti commi custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

 

6. I modelli e le modalit di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.

 

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

 

Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso

 

1. Presso l'ISPESL tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.

 

2. I medici, nonch le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.

 

3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalit di tenuta del registro di cui al comma 1, nonch le modalit di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

 

4. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

 

CAPO IV - SANZIONI

N 5 articoli (da art. 282 a art. 286)

Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

 

1. Il datore di lavoro punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 271, commi 1, 3 e 5.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272, 273, comma 1, 274, commi 2 e 3, 275; 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;

b) con larresto fino a tre mesi o con lammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;

c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dellarticolo 280, commi 3 e 4.

Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti

 

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente titolo, il preposto punito con larresto fino a due mesi o con lammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2, 272, 274, commi 2 e 3, 275, 276, e 278, commi 1 e 3.

Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente

 

1. Il medico competente punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dellarticolo 279, comma 3.

 

Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

 

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dellarticolo 277, comma 3;

b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dellarticolo 277, comma 1.

 

Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

 

1. Chiunque viola le disposizioni di cui allarticolo 273, comma 2, punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.


 

TITOLO XI PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

N 2 CAPI - N 11 articoli (da art. 287 a art. 297)

 

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

N 2 articoli (da art. 287 a art. 288)

 

Articolo 287 - Campo di applicazione

 

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.

 

2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove presente un'area con atmosfere esplosive, oppure prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.

 

3. Il presente titolo non si applica:

a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;

b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;

c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;

d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;

e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonch la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

 

Articolo 288 - Definizioni

 

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: atmosfera esplosiva una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nellinsieme della miscela incombusta.

 

1-bis. Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nellatmosfera approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purch tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle propriet esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

 

CAPO II OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

N 8 articoli (da art. 289 a art. 296)

Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni

 

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attivit; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

 

2. Se la natura dell'attivit non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;

b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

 

Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

 

a) probabilit e durata della presenza di atmosfere esplosive;

b) probabilit che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;

c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;

d) entit degli effetti prevedibili.

 

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

 

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

 

Articolo 291 - Obblighi generali

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinch:

a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantit tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantit tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

 

Articolo 292 - Coordinamento

 

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di pi imprese, ciascun datore di lavoro responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

 

2. Ferma restando la responsabilit individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalit di attuazione di detto coordinamento.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

 

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell' ALLEGATO XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

 

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all' ALLEGATO L.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantit tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell' ALLEGATO LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino lavvio e la fermata dellimpianto, sia durante il normale ciclo sia nelleventualit di unemergenza in atto..

 

Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni

 

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: documento sulla protezione contro le esplosioni.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all' ALLEGATO XLIX;

d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all' ALLEGATO L.

e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

4. Il documento di cui al comma 1 parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

 

Articolo 294-bis Informazione e formazione dei lavoratori

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Nellambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinch i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;

b) alla classificazione delle zone;

c) alle modalit operative necessarie a minimizzare la presenza e lefficacia delle sorgenti di accensione;

d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dellimpianto;

e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;

f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;

g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento allasfissia;

h) alluso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni alluso.

 

 

Articolo 295 - Termini per l'adeguamento

 

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, gi utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all' ALLEGATO L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

 

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all' ALLEGATO L, parti A e B.

 

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

 

Articolo 296 - Verifiche

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

 

1. Il datore di lavoro provvede affinch le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell' ALLEGATO XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

 

CAPO III SANZIONI

N 1 articoli (art. 297)

 

Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

 

1. Il datore di lavoro punito con larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dellarticolo 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296


 

TITOLO XII DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

N 6 articoli (da art. 298 a art. 303)

 

Articolo 298 - Principio di specialit

 

1. Quando uno stesso fatto punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o pi disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

 

Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi

 

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui allarticolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altres su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

 

Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

 

1. Larticolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sostituito dal seguente:

Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

1. In relazione al delitto di cui allarticolo 589 del codice penale, commesso con violazione dellarticolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui allarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui allarticolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui allarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui allarticolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui allarticolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi..

 

Articolo 301 - Applicabilit delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

 

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonch da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dellarresto o dellammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

 

Articolo 301-bis Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione

 

1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere lillecito amministrativo, ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dallorgano di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.

Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto

 

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dellarresto, il giudice pu, su richiesta dellimputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui allarticolo 135 del codice penale. La sostituzione pu avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non pu essere comunque inferiore a euro 2.000.

 

2. La sostituzione di cui al comma 1 non consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato lincapacit di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

 

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che limputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui allarticolo 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, limitatamente allipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

 

Articolo 302-bis Potere di disposizione

 

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dellapplicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

 

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dellesecutivit dei provvedimenti, allautorit gerarchicamente sovraordinata nellambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorit gerarchicamente sovraordinata il dirigente della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

 

 

Articolo 303 - Circostanza attenuante

 

Abrogato

 

 


TITOLO XIII NORME TRANSITORIE E FINALI

N 3 articoli (da art. 304 a art. 306)

 

Articolo 304 - Abrogazioni

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

 

a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

d-bis) la lettera c) del terzo comma dellarticolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

d-ter) gli articoli 42 e 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320;

d-quarter) il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, 222.

 

1-bis. Le funzioni attribuite allispettorato medico centrale dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, sono svolte dalla struttura di livello dirigenziale generale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, individuata in sede regolamentare nellambito del complessivo processo di riorganizzazione dello stesso Dicastero, in attuazione dellarticolo 74 del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

2. Con uno o pi decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

 

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

 

Articolo 305 - Clausola finanziaria

 

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
 

Articolo 306 - Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.
 
2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
 

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio 2010. Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni di cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014. Per il settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al rumore di cui allarticolo 189 entra in vigore il 15 febbraio 2011.

 
4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si d attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalit esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonche' da altre direttive gi recepite nell'ordinamento nazionale.
 
4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonch da atti aventi forza di legge vengono rivalutate ogni cinque anni a far data dallentrata in vigore del presente decreto in misura pari allindice ISTAT dei prezzi al consumo per il corrispondente periodo, previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore.
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato Roma, addi' 9 aprile 2008

 

 

NAPOLITANO

 

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Damiano, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Turco, Ministro del lavoro, della salute e

delle politiche sociali

Di Pietro, Ministro delle

infrastrutture

Bersani, Ministro dello sviluppo

economico

Bonino, Ministro per le politiche

europee

Scotti, Ministro della giustizia

De Castro, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Amato, Ministro dell'interno

Parisi, Ministro della difesa

Fioroni, Ministro della pubblica

istruzione

Ferrero, Ministro della solidariet

sociale

Mussi, Ministro dell'universit e

della ricerca

Lanzillotta, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie locali

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze

 

Visto, il Guardasigilli: Scotti

 
 

ALLEGATO I

GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELLADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELLATTIVIT IMPRENDITORIALE

 

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

 

 

Violazioni che espongono al rischio di caduta dallalto

 

 

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento

 

 

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

 

 

Violazioni che espongono al rischio damianto

 


          

 

ALLEGATO II

CASI IN CUI E CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (art. 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 addetti

2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 addetti

3. Aziende della pesca................................fino a 20 addetti

4. Altre aziende ..........................................fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attivit minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.

 

 

 


 

 

ALLEGATO 3A

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

 

 

 

 

LAVORATORE.sesso M F

 

LUOGO E DATA DI NASCITA...

 

Codice fiscale

 

Domicilio (Comune e Prov.) .

 

ViaTel..

 

Medico curante Dott...................

 

ViaTel.

 

Datore di lavoro

 

Attivit dellAzienda pubblica o privata.

 

Data di assunzione.

 

Sede/i di lavoro

 

 

La presente cartella sanitaria e di rischio instituita per:

prima istituzione

 

esaurimento del documento precedente

 

altri motivi.

 

 

 

Il medico competente

 

.

 

 

 

La presente cartella sanitaria e di rischio costituita da npagine.

 

 

Data

 

 

 

 

 

 

VISITA MEDICA PREVENTIVA

 

DATI OCCUPAZIONALI (1)

 

Destinazione lavorativa Mansioni

 

...

 

Fattori di rischio (specificare quali).

......

 

Tempo di esposizione (giorni/anno)

 

 

Note:

I dati di questa sezione sono forniti dal datore di lavoro (indicare ndegli allegati)

 

 

 

 

ANAMNESI LAVORATIVA

 

 

Esposizioni precedenti no si

 

 

 

ANAMNESI FAMILIARE

 

 

ANAMNESI PERSONALE

 

Infortuni Traumi (lavorativi o extralavorativi)

 

Invalidit riconosciute (I. civile, INPS, INAIL, Ass. Private)

 

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro o attivit professionale autonoma no sii

 

Altre notizie utili a fini anamnestici lavorativi

 

 

Per presa visione

 

il lavoratore

 

Data .. .

 

 

 


 

 

  1. Programma di sorveglianza sanitaria (protocolli, periodicit)

 

  1. Esame clinico generale

 

  1. Accertamenti integrativi specialistici e/o di laboratorio (indicare gli accertamenti eseguiti e il n di riferimento dei referti allegati)

 

  1. Valutazioni conclusive (dei dati clinico anamnestici e dei risultati degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali).

 

  1. Giudizio di idoneit:

 

idoneo

idoneo con prescrizioni

idoneo con limitazioni

inidoneo temporaneamente

inidoneo permanentemente

 

 

Data

 

Avverso il giudizio di inidoneit ammesso ricorso allOrgano di vigilanza territorialmente competente, ai sensi del comma 9 dellart. 41 del D. Lgs , entro il termine di 30 giorni

 

Il lavoratore per presa visione Il medico competente

.

 

  1. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEIT AL DATORE DI LAVORO effettuata il . a mezzo

 

 

Il medico competente

 

.

 

 


 

 

Da consegnare al datore di lavoro

 

Il lavoratore .. in data ....... stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio)

con il seguente esito:

 

idoneo

idoneo con prescrizioni

idoneo con limitazioni

inidoneo temporaneamente

inidoneo permanentemente

 

Da sottoporre a nuova visita medica il previa esecuzione di seguenti accertamenti

 

 

 

Data .. Il medico competente

..

 


 

 

VISITA MEDICA

 

motivazione:

 

Periodica

idoneit alla mansione specifica

cambio mansione

su richiesta

fine rapporto di lavoro

 

 

 

1.       DATI OCCUPAZIONALI (1)

 

Variaz. destinazione lavorativa o mansione

 

 

Eventuale uso di dispositivi di protezione personale

 

 

Fattori di rischio (specificare quali)

 

 

Tempo di esposizione giorni/anno

.

 

Note:

1)       Questa sezione va compilata in caso di variazione rispetto allultima visita medica con i dati forniti dal datore di lavoro (indicare n degli allegati).

 

 

2.                   ANAMNESI INTERCORRENTE

 

Infortuni Traumi (lavorativi o extralavorativi)

 

Riconoscimenti di invalidit

 

Contemporanea esposizione presso altri datori di lavoro o attivit professionale autonoma (indicare gli agenti) no si

 

Per presa visione

il lavoratore

 

 

 

3. Esame obiettivo (con particolare riferimento ad eventuali modificazioni rispetto alla visita precedente)

 

4. Accertamenti integrativi specialistici e/o di laboratorio (indicare gli accertamenti eseguiti e riportare il n di riferimento dei referti allegati)

 

5. Valutazione conclusive (dei dati clinico-anamnestici e dei risultat degli accertamenti integrativi, in relazione ai rischi occupazionali)

 

6. Giudizio di idoneit

 

 

idoneo

idoneo con prescrizioni

idoneo con limitazioni

inidoneo temporaneamente

inidoneo permanentemente

 

 

Data ..

 

Avverso il giudizio di idoneit ammesso ricorso allOrgano di vigilanza territorialmente competente,

ai sensi del comma 9 dellart. 41 del D.Lgs. 81/2008, entro il termine di 30 giorni.

 

Il lavoratore per presa visione il medico competente

 

.

 

 

 

7. TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEIT AL DATORE DI LAVORO effettuata il

 

a mezzo ..

 

 

 

Il medico competente

 

 


 

Da consegnare al datore di lavoro

 

Il lavoratorein data

 

stato sottoposto alla visita medica preventiva per esposizione a (indicare i fattori di rischio)

 

 

Con il seguente esito:

 

idoneo

idoneo con prescrizioni

idoneo con limitazioni

inidoneo temporaneamente

inidoneo permanentemente

 

 

Da sottoporre a nuova visita medica il..previa esecuzione

dei seguenti accertamenti

 

 

Data ..

 

Il medico competente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO

 

- Cessazione dellattivit dellazienda/Risoluzione del rapporto di lavoro

 

La presente cartella sanitaria e di rischio viene inviata allIstituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro ai sensi dellart. 25, comma 1, lett.f) del D.Lgs. 81/2008.

 

 


Cessazione dellattivit dellimpresa, avvenuta il

 

Risoluzione del rapporto di lavoro, avvenuta il

 

 

La cartella sanitaria viene consegnata al lavoratore .completa di n.allegati

 

Ai sensi dellart. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008.

 

Il lavoratore stato informato riguardo la necessit di conservazione della cartella sanitaria e allopportunit di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dellattivit lavorativa ai sensi dellart 25, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008.

 

 

 

Data ..

 

 

Il medico competente Il lavoratore

 

.. ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CESSAZIONE DELLINCARICO DEL MEDICO

 

Per cessazione dellincarico, avvenuta il la presente CARTELLA SANITARIA E DEI RISCHI, completa di n. allegati, viene consegnata al datore di lavoro nella persona di

 

 

 

 

Data ....

 

 

Il medico competente

 

.


 

ALLEGATO 3B

INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA

 

 

CONTENUTI MINIMI

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ALLEGATO IV

REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, e 6.6, considerata una unica violazione ed punita con la pena dellarresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati

 

1. AMBIENTI DI LAVORO

1.1 Stabilit e solidit

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.1.1. Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidit che corrisponda al loro tipo d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

1.1.2. Gli stessi requisiti vanno garantiti nelle manutenzioni.

1.1.3. I luoghi di lavoro destinati a deposito devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie.

1.1.4. I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti razionalmente ai fini della stabilit del solaio.

1.1.5. L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi.

1.1.6. Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere dell'ambiente, oppure mediante aspiratori.

1.1.7. Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non pu tenere depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.

1.2. Altezza, cubatura e superficie

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.2.1. I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano pi di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:

1.2.1.1. altezza netta non inferiore a m 3;

1.2.1.2. cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;

1.2.1.3. ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno mq 2.

1.2.2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cio senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.

1.2.3. L'altezza netta dei locali misurata dal pavimento all'altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.

1.2.4. Quando necessit tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio pu consentire altezze minime inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la superficie dei locali chiusi di lavoro estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.

1.2.5. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

1.2.6. Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.

 

1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.3.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessit della lavorazione, vietato adibire a lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti condizioni:

1.3.1.1. essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un isolamento termico e acustico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell'attivit dei lavoratori;

1.3.1.2. avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;

1.3.1.3. essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidit;

1.3.1.4. avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.

1.3.2. I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonch esenti da protuberanze, cavit o piani inclinati pericolosi.

1.3.3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e scarico.

1.3.4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature impermeabili.

1.3.5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

1.3.6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, n rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi. Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza elevata quando ci necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.

1.3.7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori.

1.3.8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentano la loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonch per i lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.

1.3.9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente resistenti pu essere autorizzato soltanto se siano fornite attrezzature che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.

1.3.10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili.

1.3.11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati.

1.3.12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremit.

1.3.13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i lavoratori possono cadere.

1.3.14. Le disposizioni di cui ai punti 1.3.10., 1.3.11., 1.3.12., 1.3.13. sono altres applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonch alle banchine di carico.

1.3.15.1. Le parti di pavimento contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno duro e stagionato nei casi in cui ci, in relazione al tipo di forno ed alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.

1.3.15.2. Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni, nonch le relative scale e passerelle di accesso, devono essere costruite con materiali incombustibili.

1.3.16. I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o nocive, che possano eventualmente depositarsi.

1.3.17. I locali o luoghi nei quali si fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti indicati tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti, nonch i tavoli di lavoro, le macchine e le attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere frequentemente ed accuratamente puliti.

 

1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.4.1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.

1.4.2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone ovvero merci dovr basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa.

1.4.3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovr essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.

1.4.4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.

1.4.5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.

1.4.6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.

1.4.7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.

1.4.8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile.

1.4.9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

1.4.10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la normale circolazione.

1.4.11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

1.4.12.1. Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonch il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede.

1.4.12.2. I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra.

1.4.12.3. Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ci non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente.

1.4.13. Lo spazio sottostante ai trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile, quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro detti pericoli.

1.4.14. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti e, quando ci non sia possibile, adeguate segnalazioni.

1.4.15. I segnali indicanti condizioni di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente illuminati durante il servizio notturno.

1.4.16.1. Le vie di transito che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.

1.4.16.2. Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.

1.4.17. Durante l'esecuzione di lavoro di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da mezzi meccanici, quando il traffico non sospeso o la linea non sbarrata, una o pi persone devono essere esclusivamente incaricate di segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.

1.4.18. Quando uno o pi veicoli sono mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non pu, direttamente o a mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare l'incolumit delle persone.

1.4.19. All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

 

1.5. Vie e uscite di emergenza.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.5.1. Ai fini del presente punto si intende per:

1.5.1.1. via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

1.5.1.2. uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

1.5.1.3. luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

1.5.1.4. larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).

1.5.2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il pi rapidamente possibile un luogo sicuro.

1.5.3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in piena

sicurezza da parte dei lavoratori.

1.5.4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonch al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi.

1.5.5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

1.5.6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell'esodo non richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

1.5.7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in casi specificamente autorizzati dall'autorit competente.

1.5.8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito vietato adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

1.5.9. Le vie e le uscite di emergenza, nonch le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

1.5.10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.

1.5.11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensit sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.

1.5.12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti pi di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici gi costruiti si dovr provvedere in conformit, quando non ne esista l'impossibilit accertata dall'organo di vigilanza. In quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute pi efficienti. Le deroghe gi concesse mantengono la loro validit salvo diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.

1.5.13. Per i luoghi di lavoro gi utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la disposizione contenuta nel punto 1.5.4, ma gli stessi devono avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.

1.5.14.1. Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

1.5.14.2. Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale.

1.5.14.3. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo.

 

1.6. Porte e portoni

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.6.1. Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.

1.6.2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attivit che si svolgono nel locale stesso pi di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m 1,20.

1.6.3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste al punto 1.6.2, la larghezza minima delle porte la seguente:

a) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

b) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

c) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

d) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla lettera c) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.

1.6.4. Il numero complessivo delle porte di cui al punto 1.6.3. lettera d) pu anche essere minore, purch la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.

1.6.5. Alle porte per le quali prevista una larghezza minima di m 1,20 applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le quali prevista una larghezza minima di m 0,80 applicabile una tolleranza in meno del 2% (due per cento).

1.6.6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui al punto 1.5.5, coincidono con le porte di cui al punto 1.6.1, si applicano le disposizioni di cui al punto 1.5.5.

1.6.7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del locale.

1.6.8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.

1.6.9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli trasparenti.

1.6.10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza degli occhi.

1.6.11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiali di sicurezza e c' il rischio che i lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici, queste devono essere protette contro lo sfondamento.

1.6.12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.

1.6.13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.

1.6.14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica.

1.6.15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.

1.6.16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.

1.6.17. I luoghi di lavoro gi utilizzati prima del 1 gennaio 1993 devono essere provvisti di porte di uscita che, per numero ed ubicazione, consentono la rapida uscita delle persone e che sono agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro. Comunque, detti luoghi devono essere adeguati quanto meno alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1.6.9. e 1.6.10.. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni dei punti 1.6.2., 1.6.3., 1.6.4., 1.6.5. e 1.6.6. concernenti la larghezza delle porte. In ogni caso la larghezza delle porte di uscita di detti luoghi di lavoro deve essere conforme a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilit.

 

1.7 Scale

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.7.1.1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito.

1.7.1.2. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

1.7.1.3. Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.

1.7.1.4. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi pi di cm. 60.

1.7.1.5. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala fissata.

1.7.1.6. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficolt costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

1.7.2.1. Agli effetti del presente decreto considerato "normale" un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:

1.7.2.1.1 sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;

1.7.2.1.2 abbia un'altezza utile di almeno un metro;

1.7.2.1.3 sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa met distanza fra quello superiore ed il pavimento;

1.7.2.1.4 sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui pu essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

1.7.2.2. E' considerato "parapetto normale con arresto al piede" il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.

1.7.2.3. E' considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi ai punti precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.

1.7.3. Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m. 2,00.

 

1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.8.1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attivit lavorativa.

1.8.2. Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere adottate altre misure o cautele adeguate.

1.8.3. I posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attivit devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei veicoli pu avvenire in modo sicuro.

1.8.4. Le disposizioni di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., sono altres applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonch alle banchine di carico.

1.8.5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo di cui ai punti 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4., 1.4.5., 1.4.6., 1.4.7., 1.4.8., si applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.

1.8.6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati con luce artificiale quando la luce del giorno non sufficiente.

1.8.7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i lavoratori:

1.8.7.1 sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di oggetti;

1.8.7.2 non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;

1.8.7.3 possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possono essere soccorsi rapidamente;

1.8.7.4 non possono scivolare o cadere.

1.8.8. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra provenienza.

 

1.9 Microclima

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1. Nei luoghi di lavoro chiusi, necessario far s che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantit sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ci necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

 

1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidit ed il movimento dell'aria concomitanti.

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi locali.

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attivit e della natura del luogo di lavoro.

1.9.2.5. Quando non conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.

 

1.9.3 Umidit

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e l'umidit nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.

 


1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.10.1. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessit delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

 

1.10.2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori.

1.10.3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensit.

1.10.4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e di efficienza.

1.10.5. Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilit.

1.10.6. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti indicati al punto 1.10.5, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza e dalla insufficienza della illuminazione.

 

1.10.7. Illuminazione sussidiaria

1.10.7.1. Negli stabilimenti e negli altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessit.

1.10.7.2. Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle necessit del loro impiego.

1.10.7.3. Quando siano presenti pi di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto in condizioni di oscurit non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti; quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili, lilluminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessit e a garantire una illuminazione sufficiente per intensit, durata, per numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al personale mediante appositi avvisi.

1.10.7.4. L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.

1.10.8. Ove sia prestabilita la continuazione del lavoro anche in caso di mancanza dellilluminazione artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in condizioni di sufficiente visibilit.

 

1.11 Locali di riposo e refezione

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.11.1. Locali di riposo

1.11.1.1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attivit, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile.

1.11.1.2. La disposizione di cui al punto 1.11.1.1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilit di riposo durante la pausa.

1.11.1.3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.

1.11.1.4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

1.11.1.5. Quando il tempo di lavoro interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinch questi possa soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

1.11.1.6. L'organo di vigilanza pu prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ci non pregiudica la normale esecuzione del lavoro.

 

1.11.2. Refettorio

1.11.2.1. Salvo quanto disposto al punto 1.14.1. per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali pi di 30 dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o pi ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli.

1.11.2.2. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate.

1.11.2.3. Lorgano di vigilanza pu in tutto o in parte esonerare il datore di lavoro dall'obbligo di cui al punto 1.11.2.1, quando riconosce che non sia necessario.

1.11.2.4. Nelle aziende in cui i lavoratori siano esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui lorgano di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, vietato ai lavoratori di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione.

 

1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande

1.11.3.1. Ai lavoratori deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.

1.11.3.2. E' vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche nell'interno dell'azienda.

1.11.3.3. E' tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantit di vino e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.

 

1.11.4. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilit di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.

 

1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.12.1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si pu loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

1.12.2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio pu essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ci adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo oppotuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

1.12.3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacit sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.

1.12.4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

1.12.5. Qualora i lavoratori svolgano attivit insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonch in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.

1.12.6. Qualora non si applichi il punto 1.12.1., ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al punto 1.12.4. per poter riporre i propri indumenti.

 

1.13. Servizi igienico assistenziali

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.13.1. Acqua

1.13.1.1. Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantit sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi.

1.13.1.2. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

 

1.13.2. Docce

1.13.2.1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivit o la salubrit lo esigono.

1.13.2.2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.

1.13.2.3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.

1.13.2.4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

 

1.13.3. Gabinetti e lavabi

1.13.3.1. I lavoratori devono disporre, in prossimit dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

1.13.3.2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ci sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, ammessa un'utilizzazione separata degli stessi.

 

1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:

1.13.4.1. Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.

1.13.4.2. I lavoratori devono usare con cura e propriet i locali, le installazioni e gli arredi indicati al punto precedente.

 

1.14. Dormitori

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

1.14.1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda.

1.14.2.1. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i requisiti di abitabilit prescritti per le case di abitazione della localit ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed essere forniti di luce artificiale in quantit sufficiente, di latrine, di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti analoghi annessi ai locali di lavoro.

1.14.2.2. In detti locali vietata l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte dall'organo di vigilanza.

1.14.3. Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbano pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel caso in cui la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che siano ben difese dall'umidit del suolo e dagli agenti atmosferici.

1.14.4.1. Quando la durata dei lavori superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, il datore di lavoro deve provvedere ai dormitori mediante mezzi pi idonei, quali baracche in legno od altre costruzioni equivalenti.

1.14.4.2. Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti condizioni:

 

1.14.4.2.1. gli ambienti devono prevedere la separazione tra uomini e donne, salvo che essi non siano destinati esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;

1.14.4.2.2. essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene asciutto e sistemato in guisa da non permettere n la penetrazione dell'acqua nelle costruzioni, n il ristagno di essa in una zona del raggio di almeno 10 metri attorno;

1.14.4.2.3. essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate durante la stagione fredda;

1.14.4.2.4. avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;

1.14.4.2.5. essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;

1.14.4.2.6. nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.

1.14.4.3. La superficie dei dormitori non pu essere inferiore a 3,50 metri quadrati per persona.

1.14.4.4. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una mensolina.

1.14.4.5. Anche per i dormitori di cui al punto 1.14.2.1 vale la norma prevista dal punto 1.14.4.2.1.

1.14.4.6. In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono essere convenienti locali per uso di cucina e di refettorio, latrine adatte e mezzi per la pulizia personale.

 

 

2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI

 

2.1. Difesa dagli agenti nocivi

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

2.1.1. Ferme restando le norme di cui al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e successive modificazioni, le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano propriet tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.

 

2.1.2. Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono essere accumulate nei locali di lavoro in quantit superiore a quella strettamente necessaria per la lavorazione.

 

2.1.3. I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra, disinfettati.

2.1.4. Il datore di lavoro tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza necessit i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

 

2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione

 

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono.

 

2.1.6.1. Nell'ingresso di ogni stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione, manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti, sussistano specifici pericoli, deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle lavorazioni che sono eseguite.

 

2.1.6.2. Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

 

2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell'elemento nocivo.

 

2.1.8.1. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.

2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ci non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni.

 

2.1.9. Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.

 

2.1.10.1. Il trasporto e l'impiego delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a diretto contatto.

2. 1.10.2. Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano lattuazione della norma di cui al punto precedente, devono essere messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in conformit a quanto stabilito nel Titolo III, Capo II.

 

2. 1.11.1. Negli stabilimenti o luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.

2. 1.11.2. Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.

 

2.1.12. In caso di spandimento di liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci, segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati con materie idonee.

2. 1.13. Le disposizioni e le precauzioni prescritte ai punti 3.2.1. e 3.2.2. devono essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o asfissianti.

 

2.2. Difesa contro le polveri

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.

2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e leliminazione delle polveri, il datore di lavoro tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai punti precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, lorgano di vigilanza pu esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai punti precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione.

2.2.7. I mezzi personali possono altres essere prescritti dallorgano di vigilanza, ad integrazione dei provvedimenti previsti ai punti 2.2.3 e 2.2.4, in quelle operazioni in cui, per particolari difficolt d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri.

 


3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio, devono essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore a cm. 40.

3.2.1. Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.

3.2.2. Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con l'indicazione del divieto di manovrarli.

3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso l'apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti disagevole, i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale respirazione.

3.3. Qualora nei luoghi di cui al punto 3.1. non possa escludersi la presenza anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di materiale ferroso e di calzature con chiodi. Qualora sia necessario l'impiego di lampade, queste devono essere di sicurezza.

3.4.1. Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90 dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno due correnti. Il parapetto non richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.

3.4.2. Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non sia possibile applicare il parapetto di cui al al punto 3.4.1., le aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei lavoratori entro di essi.

3.4.3. Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui al punto 3.4.1. deve avere altezza non minore di un metro.

3.4.4. Quanto previsto ai punti 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 non si applica quando le vasche, le canalizzazioni, i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondit non superiore a metri uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano adottate altre cautele.

3.5. Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondit di oltre 2 metri e che non siano provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti recipienti devono essere usate scale trasportabili, purch provviste di ganci di trattenuta.

3.6.1. Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo che:

3.6.1.1 in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;

3.6.1.2 in caso di necessit sia attuabile il massimo e pi rapido svuotamento delle loro parti.

3.6.2. Quando esistono pi tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella esplicativa.

 

3.7. Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessit.

 

3.8. I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori, esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori, essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali chiusure, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.

 

3.9.1. I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante, devono essere provvisti:

3.9.1.1. di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;

3.9.1.2. di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o traboccamento.

 

3.9.2. Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui al punto 3.9.1.1. non siano attuabili, devono adottarsi altre idonee misure di sicurezza.

 

3.10. I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:

3.10.1. di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;

3.10.2. di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento e svuotamento;

3.10.3. di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso particolare;

3.10.4. di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.

3.11.1. I recipienti di cui al punto 3.10., compresi quelli vuoti gi usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.

3.11.2. Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie gi contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie cautele.

3.11.3. In ogni caso vietato usare recipienti che abbiano gi contenuto liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di trasformazione.

 

 

4. MISURE CONTRO LINCENDIO E LESPLOSIONE

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:

4.1.1. vietato fumare;

4.1.2. vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;

4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto;

 

4.2.1. L'acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.

4.2.2. Parimenti l'acqua e le altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimit di conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

4.2.3. I divieti di cui ai punti 4.2.1 e 4.2.2 devono essere resi noti al personale mediante avvisi.

 

4.3 Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumit dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio ad esclusione delle attivit svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e allattuazione di idonee misure a salvaguardia dellincolumit dei lavoratori lavoratori in conformit ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi .

4.4.1. I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo parere di conformit sui progetti, da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco al quale dovr essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni, secondo le procedure di cui allart. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139.

 

4.4.2. Le aziende e lavorazioni soggette al controllo finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi del comma 1 dellart. 16 del menzionato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Fino allemanazione del suddetto regolamento, resta in vigore il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689.

 

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille.

<< Il punto 4.4. del DLgs 81/08 stato modificato dal DLgs 106/09 in 4.4.1 ed stato aggiunto il punto 4.4.2 >>

 

4.5.2. Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle sorgenti di calore.

 

4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei lavoratori.

 

4.6.1. Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi per fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano raggiungere temperature capaci di innescare le materie pericolose ivi esistenti.

 

4.6.2. Nei casi indicati al punto precedente le finestre e le altre aperture esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la penetrazione dei raggi solari.

 

4.7.1. Nei locali di cui al punto precedente devono essere predisposte nelle pareti o nei solai adeguate superfici di minor resistenza atte a limitare gli effetti delle esplosioni.

 

4.7.2. Dette superfici possono essere anche costituite da normali finestre o da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.

4.7.3. In ogni caso dette superfici di minor resistenza devono essere disposte in modo che il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.

 

4.8.1. Negli stabilimenti dove si producono differenti qualit di gas non esplosivi n infiammabili di per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna qualit di gas devono essere sistemate in locali isolati, sufficientemente distanziati fra loro.

4.8.2. La disposizione di cui al punto precedente non si applica quando i diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo, semprech siano adottate idonee misure per evitare la formazione di miscele pericolose.

 

4.9. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali sufficientemente areati e distanziati ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri.

4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se predisposti in applicazione del punto 2.1.8.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti:

4.10.1. essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di funzionamento;

4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato elettricamente a terra;

4.10.3. essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;

4.10.4. avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non possono essere causa di pericolo.

4.11. Nelle installazioni in cui possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di aspirazione per ogni qualit di gas, vapore o polvere, oppure adottate altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.

 

 

5. PRIMO SOCCORSO

 

Abrogato

 

 

6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE

6.1. Abitazioni e dormitori:

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

6.1.1. Ferme restando le disposizioni relative alle condizioni di abitabilit delle case rurali, contenute nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico:

6.1.1.1 grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;

6.1.1.2 capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne, frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.

6.1.2. E' fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non continuativi, n periodici che si devono eseguire in localit distanti pi di cinque chilometri dal centro abitato, per il qual caso si applicano le disposizioni di cui al punto 1.14.3..

6.1.3. E' fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.

6.2. Dormitori temporanei:

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

6.2.1. Le costruzioni fisse o mobili, adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni prescritte per le costruzioni di cui ai punti 1.14.4.1., 1.14.4.2., 1.14.4.2.1., 1.14.4.2.2., 1.14.4.2.3., 1.14.4.2.4., 1.14.4.2.5., 1.14.4.2.6., 1.14.4.3., 1.14.4.4., 1.14.4.5., 1.14.4.6. del presente decreto.

6.2.2. Lorgano di vigilanza pu prescrivere che i dormitori dispongano dei servizi accessori previsti al punto 1.14.4.6., quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei lavori, nonch alle condizioni locali.

 

6.3. Acqua:

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

6.3.1. Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.

 

6.4. Acquai e latrine:

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

6.4.1. Le abitazioni stabili assegnate dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori devono essere provviste di acquaio e di latrina.

6.4.2. Gli scarichi degli acquai, dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonch dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.4.3. Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.

6.4.4. I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze di abitazione, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.

 

6.5. Stalle e concimaie:

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

6.5.1. Le stalle non devono comunicare direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.

6.5.2. Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.

6.5.3. Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi bottini collocati fuori dalle stalle stesse secondo le norme consigliate dalla igiene.

6.5.4. Nei locali di nuova costruzione le stalle non devono avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

6.5.5. Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonch dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile.

6.5.6. Qualora, per difficolt provenienti dalla ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, lorgano di vigilanza pu consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.

6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

6.6.1. Le aziende devono altres tenere a disposizione dei lavoratori addetti alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive.

6.6.2. Nelle attivit concernenti il diserbamento, la distruzione dei parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei topi o di altri animali nocivi, nonch in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute ai punti 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. e 2.1.4..


 

 

ALLEGATO V

 

REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE.

 

PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO

1. Osservazioni di carattere generale

 

1.1 I requisiti del presente allegato si applicano allorch esiste, per lattrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

1.2 Eventuali disposizioni concernenti luso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nel presente allegato al fine di consentirne limpiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.

2. Sistemi e dispositivi di comando

2.1. I sistemi di comando devono essere sicuri ed essere scelti tenendo conto dei guasti, dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili nell'ambito dell'uso progettato dellattrezzatura.

I dispositivi di comando di un'attrezzatura di lavoro aventi un'incidenza sulla sicurezza devono essere chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati in maniera appropriata.

I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di comando, quali ad es. gli arresti d emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.

Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone pericolose. Se ci non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dellattrezzatura di lavoro deve essere preceduta automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.

I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.

I motori soggetti a variazioni di velocit che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocit, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento. Quando una scorretta sequenza delle fasi della tensione di alimentazione pu causare una condizione pericolosa per gli operatori e le persone esposte o un danno allattrezzatura, deve essere fornita una protezione affinch sia garantita la corretta sequenza delle fasi di alimentazione

 

2.2. La messa in moto di un'attrezzatura deve poter essere effettuata soltanto mediante un'azione volontaria su un organo di comando concepito a tal fine.

Lo stesso vale:

Questa disposizione non si applica quando la rimessa in moto o la modifica delle condizioni di funzionamento risultano dalla normale sequenza di un ciclo automatico.

 

2.3. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza.

Ogni postazione di lavoro deve essere dotata di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutta l'attrezzatura di lavoro, oppure soltanto una parte di essa, in modo che l'attrezzatura si trovi in condizioni di sicurezza. L'ordine di arresto dell'attrezzatura di lavoro deve essere prioritario rispetto agli ordini di messa in moto. Ottenuto l'arresto dell'attrezzatura di lavoro, o dei suoi elementi pericolosi, l'alimentazione degli azionatori deve essere interrotta.

 

2.4. Se ci appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di emergenza.

 

3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento

 

3.1. Un'attrezzatura di lavoro che presenti pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di sicurezza, corrispondenti a tali pericoli.

 

3.2. Nel caso in cui esistano rischi di spaccatura o di rottura di elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro, tali da provocare seri pericoli per la sicurezza o la salute dei lavoratori, devono essere prese le misure di protezione appropriate.

 

4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.

 

4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

 

5. Stabilit

 

5.1. Qualora ci risulti necessario ai fini della sicurezza o della salute dei lavoratori, le attrezzature di lavoro ed i loro elementi debbono essere resi stabili mediante fissazione o con altri mezzi.

 

6. Rischi dovuti agli elementi mobili

 

6.1. Se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, essi devono essere dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione.

 

Le protezioni ed i sistemi protettivi:

 

         devono essere di costruzione robusta,

         non devono provocare rischi supplementari,

         non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,

         devono essere situati ad una sufficiente distanza dalla zona pericolosa,

         non devono limitare pi del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,

         devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione degli attrezzi, nonch per i lavori di manutenzione, limitando per l'accesso unicamente al settore dove deve essere effettuato il lavoro e, se possibile, senza che sia necessario smontare le protezioni o il sistema protettivo.

 

6.2. Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro si devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per larresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando multiplo simultaneo.

 

6.3. Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:

a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando lattrezzatura di lavoro in moto o provochi larresto dellattrezzatura di lavoro allatto della rimozione o dellapertura del riparo;

b) non consenta lavviamento dellattrezzatura di lavoro se il riparo non nella posizione di chiusura.

 

6.4. Nei casi previsti nei punti 6.2 e 6.3, quando gli organi lavoratori non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di arresto dellattrezzatura di lavoro, oltre ad avere lorgano di comando a immediata portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta larresto nel pi breve tempo possibile.

 

6.5. Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro, la parte di organo lavoratore o di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per ridurre al minimo il pericolo.

 

7. Illuminazione

 

7.1. Le zone di operazione ed i punti di lavoro o di manutenzione di un'attrezzatura di lavoro devono essere opportunamente illuminati in funzione dei lavori da effettuare.

 

8.Temperature estreme

 

8.1. Le parti di un'attrezzatura di lavoro a temperatura elevata o molto bassa debbono, ove necessario, essere protette contro i rischi di contatti o di prossimit a danno dei lavoratori.

 

9. Segnalazioni, indicazioni.

 

9.1. I dispositivi di allarme dell'attrezzatura di lavoro devono essere ben visibili e le relative segnalazioni comprensibili senza possibilit di errore.

 

9.2. L'attrezzatura di lavoro deve recare gli avvertimenti e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori.

 

9.3. Gli strumenti indicatori, quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto allimpianto o allapparecchio.

 

9.4. Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare lindicazione della tensione, dellintensit e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per luso.

 

9.5. Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto.

 

10. Vibrazioni

 

10.1. Le attrezzature di lavoro devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilit, la resistenza dei loro elementi e la stabilit degli edifici.

 

10.2. Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica funzione tecnologica dellattrezzatura di lavoro, devono adottarsi le necessarie misure o cautele affinch ci non sia di pregiudizio alla stabilit degli edifici od arrechi danno alle persone.

 

11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.

 

11.1. Le operazioni di manutenzione devono poter essere effettuate quando l'attrezzatura di lavoro ferma. Se ci non possibile, misure di protezione appropriate devono poter essere prese per l'esecuzione di queste operazioni oppure esse devono poter essere effettuate al di fuori delle zone pericolose.

 

11.2. Ogni attrezzatura di lavoro deve essere munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentano di isolarla da ciascuna delle sue fonti di energia.

Il ripristino dell'alimentazione deve essere possibile solo in assenza di pericolo per i lavoratori interessati.

 

11.3. Per effettuare le operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione delle attrezzature di lavoro, i lavoratori devono poter accedere in condizioni di sicurezza a tutte le zone interessate.

 

11.4. Le attrezzature di lavoro che per le operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia, riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in modo assoluto la posizione di fermo dellattrezzatura di lavoro e dei suoi organi durante lesecuzione di dette operazioni. Devono altres adottarsi le necessarie misure e cautele affinch lattrezzatura di lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.

 

12. Incendio ed esplosione

 

12.1. Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi d'incendio o di surriscaldamento dell'attrezzatura stessa;

12.2. Tutte le attrezzature di lavoro devono essere realizzate in maniera da evitare di sottoporre i lavoratori ai rischi di esplosione dell'attrezzatura stessa e delle sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro.

 

PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dellillecito omissis

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati)

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dei punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 cfr. art. 70)

(Il datore di e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dei punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 cfr. art. 70)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente nota: limitatamente ai punti dellallegato V, parte II, diversi da quelli sopra indicati)

 

1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione

 

1.1 Le attrezzature, insiemi ed impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in conformit ai requisiti di resistenza e idoneit alluso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione ed alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dellambiente circostante alla attrezzatura stessa

2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.

 

2.1 Le attrezzature di lavoro con lavoratore/i a bordo devono essere strutturate in modo tale da ridurre i rischi per il lavoratore/i durante lo spostamento.

Deve essere previsto anche il rischio che il lavoratore venga a contatto con le ruote o i cingoli o vi finisca intrappolato.

 

2.2 Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione denergia accoppiabili tra unattrezzatura di lavoro mobile e i suoi accessori e/o traini possa provocare rischi specifici, questa attrezzatura di lavoro deve essere realizzata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi di trasmissione denergia.

Nel caso in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovr essere presa ogni precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i lavoratori.

 

2.3 Se gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, deve essere possibile il loro fissaggio.

 

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili con lavoratore/i a bordo devono limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento dellattrezzatura di lavoro:

mediante una struttura di protezione che impedisca allattrezzatura di ribaltarsi di pi di un quarto di giro,

ovvero mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa continuare oltre un quarto di giro,

ovvero mediante qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.

Queste strutture di protezione possono essere integrate allattrezzatura di lavoro.

Queste strutture di protezione non sono obbligatorie se lattrezzatura di lavoro stabilizzata durante tutto il periodo duso, oppure se lattrezzatura di lavoro concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.

Se sussiste il pericolo che in caso di ribaltamento, il lavoratore o i lavoratori trasportati rimangano schiacciati tra parti dellattrezzatura di lavoro e il suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione.

 

2.5 I carrelli elevatori su cui prendono posto uno o pi lavoratori devono essere sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad esempio,

istallando una cabina per il conducente,

mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello elevatore,

mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo,

mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso

 

2.6 Le attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento pu comportare rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:

 

  1. esse devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non autorizzata;
  2. esse devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al minimo le conseguenze di uneventuale collisione in caso di movimento simultaneo di pi attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
  3. esse devono essere dotate di un dispositivo che consenta la frenatura e larresto; qualora considerazioni di sicurezza limpongano, un dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici deve consentire la frenatura e larresto in caso di guasto del dispositivo principale;
  4. quando il campo di visione diretto del conducente insufficiente per garantire la sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare la visibilit;
  5. le attrezzature di lavoro per le quali previsto un uso notturno o in luoghi bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
  6. le attrezzature di lavoro che comportano, di per s o a causa dei loro traini e/o carichi, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a meno che tali dispositivi non si trovino gi ad una distanza sufficientemente ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
  7. le attrezzature di lavoro telecomandate devono arrestarsi automaticamente se escono dal campo di controllo;
  8. le attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali, possono comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori, devono essere dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.

 

2.7 Al termine delle linee di trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.

 

2.8 I dispositivi che collegano fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di distacco e da garantire la stabilit del collegamento.

E' vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia esperto.

 

2.9 I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a chiave.

I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave la cabina.

 

2.10 I piani inclinati con rotaie devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.

Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere predisposte nicchie di rifugio per il personale.

Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il transito pedonale senza pericolo.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

2.11 I piani inclinati devono essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento degli organi di trazione, quando ci sia necessario in relazione alla lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocit di esercizio o ad altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati, anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.

Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarit dell'impianto o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal caso vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle persone.

In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.

 

2.12 I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.

 

2.13 I mezzi di trasporto meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi direttamente dai lavoratori, devono essere provvisti di adatti elementi di presa che rendano la manovra sicura.

 

2.14 I veicoli nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire la manovra in modo sicuro.

 

2.15 All'esterno delle fronti di partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e sporgere da questo per almeno m. 2.

 

2.16 Le teleferiche dai cui posti di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono avere in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che consenta la trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione principale.

 

2.17 L'ingrassatura delle funi portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito carrello.

 

3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o allimmagazzinamento di carichi.

 

3.1 Prescrizioni generali

 

3.1.1 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la solidit e la stabilit durante luso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture.

 

3.1.2 Abrogato

 

3.1.3 Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare unindicazione chiaramente visibile del loro carico nominale e, alloccorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della macchina.

Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di unutilizzazione sicura.

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima ammissibile.

Se lattrezzatura di lavoro non destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in tal senso dovr esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna possibilit di confusione.

 

3.1.4 Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere disposte in modo tale da ridurre il rischio che i carichi:

a) urtino le persone,

b) in modo involontario derivino pericolosamente o precipitino in caduta libera, ovvero

c) siano sganciati involontariamente.

 

3.1.5 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo e, quando necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualit dellarresto.

Il presente punto non si applica ai mezzi azionati a mano per i quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocit e condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di pericolo.

 

3.1.6 Nei casi in cui linterruzione dellenergia di azionamento pu comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino larresto automatico sia del mezzo che del carico.

In ogni caso larresto deve essere graduale onde evitare eccessive sollecitazioni nonch il sorgere di oscillazioni pericolose per la stabilit del carico.

 

3.1.7 I mezzi di sollevamento e di trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonch di illuminazione del campo di manovra.

 

3.1.8 Gli apparecchi e gli impianti di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che impediscano:

a) lavvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni duso dellapparecchio (dispositivo di arresto automatico di fine corsa);

b) la fuoruscita delle funi o catene dalla sede dei tamburi e delle pulegge durante il normale funzionamento.

Sono esclusi dallapplicazione della disposizione di cui alla lettera a) i piccoli apparecchi per i quali in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocit e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo. (Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

3.1.9 I tamburi e le pulegge degli apparecchi ed impianti indicati al punto 3.1.8 devono avere le sedi delle funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.

Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte

 

3.1.10 I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati nel punto 3.1.8 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.

 

3.1.11 Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.1.12 Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonch impigliamenti o accavallamenti.

Le estremit libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di piombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

 

3.1.13 I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:

a) potersi raggiungere senza pericolo;

b) essere costruiti o difesi in modo da consentire lesecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;

c) permettere la perfetta visibilit di tutta la zona di azione del mezzo.

 

3.1.14 Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.

Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.

 

3.1.15 Le modalit di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per lesecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

 

3.2 Gru, argani, paranchi e simili

 

3.2.1 I piani di posa delle rotaie di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per laccesso al carro ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative allesercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli stessi piani e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri dalla sagoma di ingombro del carro ponte.

Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la sagoma di ingombro della gru.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

3.2.2 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremit di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocit ed alla massa del mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro delle ruote.

 

3.2.3 Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai mezzi di arresto indicati nel punto 3.2.2, devono essere provvisti di dispositivo agente sullapparato motore per larresto automatico del carro alle estremit della sua corsa.

 

3.2.4 Gli elevatori azionati a motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato anche nella discesa

 

3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante lesecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.

 

3.3.1 Elevatori montati su impalcature di ponteggi

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidit adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.3.2 - Argani - Salita e discesa dei carichi nei cantieri

Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere.

Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del carico.

Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8.

 

3.3.3 - Trasporti con vagonetti su guide - Il binario di corsa dei vagonetti deve essere posato su terreno o altro piano resistente e mantenuto in buono stato per tutta la durata dei lavori.

Le rotaie debbono risultare saldamente assicurate alle traversine; le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di blocco.

I binari debbono essere posati in modo da lasciare un franco libero di almeno 70 centimetri oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.

Le passerelle o le andatoie destinate al transito dei veicoli devono lasciare un uguale franco, avere il piano di posa dei binari costituito da tavole accostate ed essere provviste di normali parapetti nonch di tavole fermapiede.

Nelle passerelle od andatoie lunghe, qualora il franco sia limitato ad un sol lato, devono essere realizzate delle piazzole di rifugio ad opportuni intervalli lungo l'altro lato.

Deve essere vietato ai lavoratori salire sui vagonetti spinti a mano.

 

3.3.4 - Pendenza dei binari - E' fatto divieto di disporre in pendenza il binario adducente alle scariche delle materie scavate o demolite.

Quando per esigenze tecniche o per condizioni topografiche non sia possibile evitare la posa del binario in pendenza, l'ultimo tratto deve essere in contropendenza.

Alle estremit del binario deve essere disposto un arresto di sicuro affidamento per la trattenuta del vagonetto.

 

3.3.5 - Transito e attraversamento sui piani inclinati - E' vietato il transito lungo i tratti di binario in pendenza quando i vagonetti sono in movimento.

Tale divieto deve essere espresso mediante avvisi posti alle due estremit del percorso in pendenza.

Quando si renda necessario un attraversamento, davanti a ciascuno sbocco e parallelamente alle rotaie si devono applicare barriere con la parte centrale mobile di lunghezza pari almeno a tre volte la larghezza dell'attraversamento.

 

3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili

 

3.4.1 I trasportatori verticali a piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il carico e lo scarico.

 

3.4.2 Presso ogni posto di carico e scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere predisposto un dispositivo per il rapido arresto dellapparecchio.

 

3.4.3 I trasportatori verticali a piani mobili, quelli a tazza e simili ed i trasportatori a nastro e simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti di un dispositivo automatico per larresto dellapparecchio quando per linterruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la marcia in senso inverso al normale funzionamento.

 

3.4.4 I condotti dei trasportatori a coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture di carico e scarico devono essere efficacemente protette.

 

3.4.5 Le aperture per il carico e lo scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.

 

3.4.6. Le aperture di carico dei piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per lintroduzione del carico, purch il ciglio superiore di inizio del piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del pavimento. Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare la fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per evitare la caduta del carico.

 

3.4.7 Abrogato

 

4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose.

 

4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:

a) da evitare i rischi di caduta dallabitacolo, se esiste, per mezzo di dispositivi appropriati;

b) da evitare per lutilizzatore qualsiasi rischio di caduta fuori dellabitacolo, se esiste;

c) da escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di urto dellutilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione accidentale;

d) da garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nellabitacolo non siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati.

Qualora, per ragioni inerenti al cantiere e al dislivello da superare, i rischi di cui alla precedente lettera a) non possano essere evitati per mezzo di un dispositivo particolare, dovr essere installato un cavo con coefficiente di sicurezza rinforzato e il suo buono stato dovr essere verificato ad ogni giornata di lavoro.

 

4.2 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice

 

4.2.1 I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.

I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

La verticalit dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.

I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.

 

4.3 - Scale aeree su carro

 

4.3.1 Il carro della scala aerea deve essere sistemato su base non cedevole, orizzontale, ed in modo che il piano di simmetria della scala sia verticale e controllabile mediante pendolino applicato sul lato posteriore del carro stesso.

Le scale aeree non possono essere adoperate con pendenze minori di 60 n maggiori di 80 sull'orizzontale; la pendenza deve essere controllata mediante dispositivo a pendolo annesso al primo tratto della scala.

I pezzi delle scale a tronchi distaccati, che compongono la volata, devono portare un numero progressivo nell'ordine di montaggio.

Prima che la scala sia montata, alle ruote devono essere applicate robuste calzatoie doppie per ogni ruota, sagomate e collegate con catenelle o tiranti.

 

4.3.2 Qualunque operazione di spostamento e di messa a punto deve essere eseguita a scala scarica.

Durante la salita devono essere evitate scosse ed urti; il lavoratore ed eventuali carichi in ogni caso non superiori a 20 chilogrammi a pieno sviluppo della scala, devono gravare sulla linea mediana della stessa.

E' vietato ogni sforzo di trazione da parte di chi lavora in cima alla scala, la quale non deve poggiare con la estremit superiore a strutture fisse.

Quando sia necessario spostare una scala aerea in prossimit di linee elettriche, si deve evitare ogni possibilit di contatto, abbassando opportunamente la volata della scala.

 

4.4 - Ponti sospesi e loro caratteristiche

 

4.4.1 Sui ponti sospesi leggeri, che hanno una fune di sospensione ed un argano di manovra per ciascuna estremit, non devono gravare sovraccarichi, compreso il peso dei lavoratori, superiori a 100 chilogrammi per metro lineare di sviluppo.

Essi non devono avere larghezza superiore a m. 1.

Detti ponti, sui quali non consentita la contemporanea presenza di pi di due persone, devono essere usati soltanto per lavori di rifinitura, di manutenzione, o altri lavori di limitata entit.

I ponti pesanti che hanno quattro funi di sospensione per ogni unit (ponte singolo) e quattro argani di manovra non devono avere larghezze maggiori di metri 1,50.

Detti ponti possono essere collegati e formare ponti continui purch le unit di ponte siano allo stesso livello.

Su ciascuna unit di ponti pesanti non consentita la contemporanea presenza di persone in numero superiore a quello indicato nelle targhette prescritte dal successivo punto 4.4.4.

Gli argani di ogni unit di ponte devono essere dello stesso tipo e della stessa portata.

 

4.4.2 L'unit di ponte deve essere costituita da due telai metallici, che sono collegati da correnti sostenenti i traversi, sui quali viene fissato il tavolame.

I due telai devono essere montati con distanza di non pi di tre metri; i correnti devono avere un franco a sbalzo, oltre ciascun telaio, di 50 centimetri e devono essere muniti di sicuro sistema di trattenuta contro il pericolo di sfilamento dai telai.

Il piano di calpestio deve essere costituito da tavole di spessore non inferiore a 4 centimetri, bene accostate fra loro ed assicurate contro eventuali spostamenti. Il legname impiegato nel ponte deve essere a fibre longitudinali dirette e parallele, privo di nodi.

Gli elementi in legno possono essere sostituiti da elementi metallici di resistenza non minore.

Il collegamento di pi unit di ponti pesanti deve essere effettuato rendendo direttamente connesse fra di loro le unit contigue, senza inserzione di passerelle tra l'una e l'altra.

I bulloni usati nel montaggio devono essere assicurati con rondelle elastiche e con contro-dadi.

 

4.4.3 Sui lati prospicienti il vuoto, il ponte deve essere munito di normali parapetti e tavola fermapiede. Il corrente superiore del parapetto esterno dei ponti leggeri deve essere formato con tubo di ferro di 4 centimetri di diametro; gli altri correnti possono essere di legno; le distanze libere verticali fra la tavola fermapiede ed il corrente intermedio e tra questo ed il superiore non devono essere maggiori di 30 centimetri.

Gli elementi costituenti il parapetto devono essere assicurati solidamente alla parte interna dei ritti estremi del ponte in corrispondenza degli argani.

I ponti leggeri devono avere il parapetto anche nel lato prospiciente la costruzione.

Sull'intavolato dei ponti pesanti deve essere applicata lungo il lato prospiciente la costruzione e privo di parapetto una sponda di arresto al piede di altezza non inferiore a 5 centimetri.

 

4.4.4 Gli argani devono essere rigidamente connessi con i telai di sospensione. Essi devono essere a discesa autofrenante e forniti di dispositivo di arresto.

Il tamburo di avvolgimento della fune deve essere di acciaio ed avere le flangie laterali di diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta, un franco pari a due diametri della fune.

Il diametro del tamburo deve essere non inferiore a 12 volte il diametro della fune.

Le parti dell'argano, soggette a sollecitazioni dinamiche, devono avere un grado di sicurezza non minore di otto.

Su ciascun argano deve essere fissata in posizione visibile una targhetta metallica indicante il carico massimo utile ed il numero delle persone ammissibili riferite all'argano stesso. La targhetta deve anche indicare la casa costruttrice, l'anno di costruzione ed il numero di matricola.

 

4.4.5 Le funi devono essere di tipo flessibile, formate con fili di acciaio al crogiuolo, con un carico di rottura non minore di 120 e non maggiore di 160 kg. per mm e devono essere calcolate per un coefficiente di sicurezza non minore di 10.

Le funi ed i fili elementari devono essere protetti contro gli agenti corrosivi esterni mediante ingrassatura.

L'attacco al tamburo dell'argano deve essere ottenuto con piombatura a bicchiere o in altro modo che offra eguale garanzia contro lo sfilamento.

L'attacco alla trave di sostegno deve essere ottenuto mediante chiusura del capo della fune piegato ad occhiello con impalmatura, o con non meno di tre morsetti a bulloni; nell'occhiello deve essere inserita apposita redancia per ripartire la pressione sul gancio o anello di sospensione.

 

4.4.6 Le travi di sostegno devono essere in profilati di acciaio e calcolate, per ogni specifica installazione, con un coefficiente di sicurezza non minore di 6.

Le travi di sostegno, che devono poggiare su strutture e materiali resistenti, devono avere un prolungamento verso l'interno dell'edificio non minore del doppio della sporgenza libera e devono essere saldamente ancorate ad elementi di resistenza accertata, provvedendosi ad una sufficiente distribuzione degli sforzi e ad impedire qualsiasi spostamento. Non ammesso l'ancoraggio con pesi.

Gli anelli o ganci di collegamento della fune alla trave di sostegno devono avere un coefficiente di sicurezza non inferiore a 6 ed essere assicurati contro lo scivolamento lungo la trave stessa verso l'esterno.

 

4.4.7 - L'accesso e l'uscita dal ponte devono avvenire, a seconda delle varie condizioni di impiego, da punti e con mezzi tali da rendere sicuri il passaggio e la manovra.

Nel caso di ponti pesanti ad unit collegate, si pu fare uso di scale a mano, sempre che sia stato assicurato l'ancoraggio del ponte e della scala.

 

4.4.8 Ad ogni livello di lavoro, i ponti sospesi devono essere ancorati a parti stabili della costruzione.

La distanza del tavolato dei ponti pesanti dalla parete della costruzione non deve superare 10 centimetri.

Ove per esigenze della costruzione tale distanza non possa essere rispettata, i vuoti risultanti devono essere protetti fino alla distanza massima prevista dal comma precedente.

I ponti sospesi non devono essere usati in nessun caso come apparecchi di sollevamento e su di essi non devono essere installati apparecchi del genere.

Nei ponti leggeri il punto di attacco delle funi di sospensione ai ponti stessi deve essere situato ad altezza non inferiore a metri 1,50 dal piano di calpestio.

 

4.4.9 - Manovra dei ponti - Prima di procedere al sollevamento o all'abbassamento del ponte, deve essere accertato che non esistano ostacoli al movimento e che non vi siano sovraccarichi di materiali.

Durante la manovra degli argani devono rimanere avvolte sul tamburo almeno due spire di fune.

La manovra deve essere simultanea sui due argani nei ponti leggeri; nei ponti pesanti la manovra deve essere simultanea sui due argani di una estremit dell'unit di ponte, procedendo per le coppie di argani successive con spostamenti che non determinano sull'impalcato pendenze superiori al 10 per cento.

 

4.4.10 La manutenzione e l'efficienza del ponte, la lubrificazione delle funi e degli argani devono essere costantemente curate.

Le funi non devono essere pi usate quando su un tratto di fune lungo quattro volte il passo dell'elica del filo elementare nel trefolo il numero dei fili rotti apparenti sia superiore al 10 per cento dei fili costituenti la fune.

 

4.5 Ascensori e montacarichi.

 

4.5.0. Le disposizioni della presente sezione si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non soggetti a disposizioni speciali.

 

4.5.1 - Difesa del vano.

Gli spazi ed i vani nei quali si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri.

Dette difese devono avere un'altezza minima di m.1,70 a partire dal piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri quando le parti mobili distino 4 o pi centimetri.

Se il contrappeso non sistemato nello stesso vano nel quale si muove la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto in conformit alle disposizioni dei commi precedenti.

 

4.5.2 Accessi al vano.

Gli accessi al vano degli ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m. 1,80 quando la cabina accessibile alle persone, e comunque eguale all'altezza dell'apertura del vano quando questa inferiore a m. 1,80.

Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un centimetro se la cabina sprovvista di porta, non superiore a 3 centimetri se la cabina munita di una propria porta e la distanza della soglia della cabina dalla porta al vano non inferiore a 5 centimetri.

Sono ammesse porte del tipo flessibile, purch tra le aste costituenti le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12 millimetri.

 

4.5.3 Porte di accesso al vano.

Le porte di accesso al vano di cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che ne impedisca l'apertura, quando la cabina non si trova al piano corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le porte non sono chiuse.

Il dispositivo di cui al precedente comma non richiesto per i montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre idonee misure di sicurezza.

 

 

4.5.4 Installazioni particolari.

Le protezioni ed i dispositivi di cui ai punti 4.5.1, 4.5.2 e 4.5.3, non sono richiesti quando la corsa della cabina o della piattaforma non supera i m.2 e l'insieme dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o di caduta nel vano.

 

 

4.5.5 Pareti e porte della cabina.

Le cabine degli ascensori e dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono avere pareti di altezza non minore di m.1,80 e porte apribili verso l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m. 1,80.

Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture di larghezza non superiore a 10 millimetri.

Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza superiore a 12 millimetri.

Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una apertura superiore a un centimetro, purch queste difese non presentino sporgenze pericolose e non siano distanti pi di 4 centimetri dalla soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere assicurata la stabilit del carico.

Per i montacarichi per il trasporto di sole cose sufficiente che le cabine o piattaforme abbiano chiusure o dispositivi atti ad impedire la fuoriuscita o la sporgenza del carico.

 

4.5.6 Spazi liberi al fondo ed alla sommit del vano.

Quando il vano di corsa degli ascensori e dei montacarichi supera m 0,25 di sezione deve esistere uno spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano stesso e la parte pi sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la cabina non scenda al di sotto di tale limite.

Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm.50, deve essere garantito, con mezzi analoghi, al disopra del tetto della cabina nel suo pi alto livello di corsa.

 

 

4.5.7 Posizione dei comandi.

I montacarichi per trasporto di sole merci devono avere i comandi di manovra posti all'esterno del vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da persona che si trovi in cabina.

 

 

4.5.8 Apparecchi paracadute.

Gli ascensori ed i montacarichi per trasporto cose accompagnate da persone ed i montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le operazioni di carico e scarico, nonch i montacarichi con cabina non accessibile per le operazioni di carico e scarico purch di portata non inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di sospensione.

Per montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute non richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto, l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.

 

 

4.5.9 Arresti automatici di fine corsa.

Gli ascensori e montacarichi di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.

 

4.5.10 Divieto di discesa libera per apparecchi azionati a motore.

Negli ascensori e montacarichi azionati a motore anche il movimento di discesa deve avvenire a motore inserito.

 

4.5.11 Carico e scarico dei montacarichi a gravit.

Le cabine o piattaforme dei montacarichi a gravit accessibili ai piani devono essere munite di dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di carico.

 

4.5.12 Regolazione della velocit dei montacarichi.

I montacarichi azionati a mano e quelli a gravit devono essere provvisti di un dispositivo di frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma possa assumere velocit pericolosa.

 

4.5.13 Ascensori da cantiere a pignone e cremagliera

Ferma restando la previsione di cui al comma 3 dellart. II, si considerano conformi alle disposizioni della presente sezione gli ascensori da cantiere a pignone e cremagliera realizzati secondo le prescrizioni di cui alle pertinenti norme tecniche ovvero della linea guida Ispesl Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei

 

5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro

 

5.1 Mole abrasive

5.1.1

Le macchine molatrici a velocit variabile devono essere provviste di un dispositivo, che impedisca lazionamento della macchina ad una velocit superiore a quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.

 

5.1.2

Le mole a disco normale devono essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio o di altro materiale metallico uguale fra loro e non inferiore ad 1\3 del diametro della mola, salvo quanto disposto al punto 5.1.4. Laggiustaggio tra dette flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.

Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiere o altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in moto.

 

5.1.3

Le mole abrasive artificiali devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi anche sulle due facce laterali della mola ed essere il pi vicino possibile alle superfici di questa.

Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui costituita ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da resistere allurto dei frammenti di mola in caso di rottura.

Le cuffie di protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocit periferica di lavoro superiore a 25 metri al secondo e purch lo spessore della cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.1.4

1. La cuffia di protezione delle mole abrasive artificiali, prescritta nel punto 5.1.3 precedente, pu, per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga pi di 3 centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30 centimetri; di centimetri 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8 centimetri per mole di diametro maggiore.

2. Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli "sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti previsti dal comma precedente, purch siano adottate altre idonee misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della mola.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.1.5

Le macchine molatrici devono essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare non pi di 2 millimetri, dalla mola, a meno che la natura del materiale in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarit di questa non richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.

 

5.1.6

Le mole abrasive artificiali che sono usate promiscuamente da pi lavoratori per operazioni di breve durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione personale.

 

5.1.7

1. Le mole naturali azionate meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo di m. 1 e non devono funzionare ad una velocit periferica superiore a 13 metri al minuto secondo.

2. Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10 di quello della mola e quando la velocit periferica supera i 10 metri al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della mola in caso di rottura.

 

5.1.8 Sulla incastellatura o in prossimit delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo della mola che pu essere montata in relazione al tipo di impasto ed al numero dei giri del relativo albero.

 

5.1.9

Le macchine pulitrici o levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non utilizzata nelloperazione, protetta contro il contatto accidentale.

 

 


5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili

 

5.2.1

Le macchine rotanti costituite da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione allesistenza di elementi sporgenti delle parti in movimento o per altre cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate, durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto accidentale con dette parti in movimento.

 

5.2.2

I bottali da concia e le altre macchine che possono ruotare accidentalmente durante le operazioni di carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne assicuri la posizione di fermo.

 

5.2.3

1. Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi lavoratori in moto.

2. Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

3. Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.

 

5.2.4

1. Nelle gramolatrici e macchine simili devono essere protetti:

a) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;

b) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle mani;

c) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore posteriormente allimbocco, quando la distanza tra la parte mobile e quella fissa inferiore a 6 centimetri.

 

5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto

 

5.3.1

Le macchine di fucinatura e di stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di fermo della testa portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli stampi e dei controstampi.

 

5.3.2

1. Gli schermi di difesa contro le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.

2. Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi la possibilit che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.

 

5.4 Macchine utensili per metalli

 

5.4.1

1. Nei torni, le viti di fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione. Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.

2. Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.

 

5.4.2

1. I grandi torni e gli alesatori a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere provvisti di un dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche dal posto di osservazione sulla piattaforma.

 


5.4.3

1. I vani esistenti nella parte superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore tra le traverse del bancale e le estremit della piattaforma scorrevole portapezzi.

 

5.4.4

1. I pezzi da forare al trapano, che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dellutensile, devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.

 

5.4.5

1. Le seghe a nastro per metalli devono essere protette conformemente a quanto disposto al punto 4.5.2 5.5.2, punto 2.

 

5.4.6

1. Le seghe circolari a caldo devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti.

 

5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini

 

5.5.1

Le seghe alternative a movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione della biella atta a trattenerne i pezzi in caso di rottura.

 

5.5.2

1. Le seghe a nastro devono avere i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro in caso di rottura.

2. Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la lavorazione.

 

5.5.3

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza di non pi di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.

Qualora per esigenze tecniche non sia possibile ladozione del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.5.4

Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco.

Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dellorgano tirante.

 

5.5.5

Le pialle a filo devono avere il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza non superiore a 12 millimetri per leliminazione dei trucioli.

La distanza fra i bordi dellapertura del banco di lavoro e il filo tagliente delle lame deve essere limitata al minimo indispensabile rispetto alle esigenze della lavorazione.

Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.

 

5.5.6

Le pialle a spessore devono essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o dei pezzi in lavorazione.

 

5.5.7 Le fresatrici da legno devono essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con lutensile. Tali mezzi debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

 

5.6 Presse e cesoie

 

5.6.1

Le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari dispositivi atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.

Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:

a) schermi fissi che permettono il passaggio dei materiali nella zona di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;

b) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione di chiusura;

c) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili della macchina;

d) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di pericolo.

3. I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che alla macchina sia addetto un solo lavoratore. I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o semi automatici di alimentazione.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.6.2

Nei lavori di meccanica minuta con macchine di piccole dimensioni, qualora lapplicazione di uno dei dispositivi indicati al punto 5.6.1 o di altri dispositivi di sicurezza non risulti praticamente possibile, i lavoratori, per le operazione di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a mantenere le mani fuori della zona di pericolo.

 

5.6.3

Lapplicazione di ripari o dispositivi di sicurezza, in conformit a quanto stabilisce il punto 5.6.1, pu essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente dalla persona che le usa, senza intervento diretto o indiretto di motori nonch per le presse comunque azionate a movimento lento, purch le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante altri dispositivi o accorgimenti.

 

5.6.4

Le presse meccaniche alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo antiripetitore del colpo.

 

5.6.5

Le presse a bilanciere azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse stesse.

 

5.6.6

Le cesoie a ghigliottina mosse da motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore automatico o meccanico che non richieda lintroduzione delle mani o altre parti del corpo nella zona di pericolo.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)


5.6.7

Le grandi cesoie a ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o pi lavoratori debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le mani degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno che non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.6.8

Le cesoie a coltelli circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di protezione applicati alla parte di coltello soprastante il banco di lavoro ed estendersi quanto pi vicino possibile alla superficie del materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il banco devono essere protette.

 

5.6.9

Le cesoie a tamburo portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di protezione, che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in moto.

 

5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori

 

5.7.1 Gli organi lavoratori dei frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili, i quali non siano completamente chiusi nellinvolucro esterno fisso della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.7.2

I molini a palle e le macchine simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal pavimento.

 

5.7.3

Qualora per esigenze tecniche le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse complete, possono essere adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata lesigenza che ne ha richiesto la rimozione.

In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro lapertura di alimentazione o offese da parte degli organi in moto.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.7.4

Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.

Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in contatto con gli organi mobili della macchina.

 

5.8 Macchine per centrifugare e simili

 

5.8.1 Le macchine per centrifugare e simili debbono essere usate entro i limiti di velocit e di carico stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati su cartello con le istruzioni per luso, affisso presso la macchina.

 

5.8.2

Le macchine per centrifugare in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga, debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I e di freno adatto ed efficace.

Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dellinvolucro esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso linterno rispetto a quello del paniere.

 

5.9 Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri

 

5.9.1 Nelle macchine con cilindri lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi, rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore.

Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.

Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare le mani alla zona pericolosa.

Le disposizioni del presente punto non si applicano nei casi in cui, in relazione alla potenza, alla velocit, alle caratteristiche ed alle dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal primo comma.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

5.9.2 I laminatoi e le calandre che, in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocit o altre condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per larresto immediato dei cilindri avente lorgano di comando conformato e disposto in modo che larresto possa essere conseguito anche mediante semplice e leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.

Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al freno deve comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto dei cilindri prima del loro arresto definitivo.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilacciatrici, pettinatrici e macchine simili

 

5.10.1

Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili, quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie conformate e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con essi delle mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.

Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto disposto nel punto 5.10.2, essere fissate mediante viti, bulloni o altro idoneo mezzo.

 

5.10.2 Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate nel punto 5.10.1 e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.

 

5.10.3 Le aperture di carico e scarico delle macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1 devono avere una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le mani o con altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni della macchina.

 

5.10.4 La zona di imbocco dei cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma al punto 5.10.1, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente, estendendosi fino a metri uno di distanza dallimbocco dei cilindri, o protetta con rullo folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.

Se la griglia o custodia non fissa, essa deve essere provvista del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

 

5.11 Macchine per filare e simili

 

5.11.1

Le custodie mobili degli ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento pericolosi degli stiratoi dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi, dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonch gli sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente ricavate nellinvolucro esterno della macchina, devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I, qualora debbano essere aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.

 

5.11.2

Limbocco della coppia di tamburi longitudinali di comando di fusi dei filatoi e dei ritorcitoi continui ad anello ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle due estremit, mediante schermo e, longitudinalmente, con sbarre sulle due fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.

 

5.11.3

1. Il montaggio sui tamburi delle macchine indicate nel punto 5.11.2 delle funicelle di comando dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.

2. tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando losservanza delle disposizioni del punto 5.11.2, a condizione che alloperazione sia adibito personale esperto fornito di appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.

 

5.11.4

I filatoi automatici intermittenti devono essere provvisti di:

a) staffe fisse alle ruote del carro distanti non pi di 6 millimetri dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi fra la ruota e la rotaia;

b) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il tampone di arresto, salvo il caso in cui questi siano disposti al disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui non risultino facilmente accessibili;

c) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non risultino gi inaccessibili, atte a impedire ogni contatto con i punti di avvolgimento delle funi;

d) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e lalbero della controbacchetta.

 

5.12 Telai meccanici di tessitura

 

5.12.1

I telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa battente, atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di corsa.

Quando lapplicazione del guidanavetta pu riuscire dannosa per il prodotto, come nei casi di fabbricazione dei tessuti molto leggeri e con lordito molto debole o quando la velocit della navetta molto limitata, lapparecchio guidanavetta pu essere sostituito da reti intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta in caso di fuoruscita.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.12.2

Lapparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1 deve essere applicato:

a) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono pi di 80 colpi al minuto primo o aventi una luce pettine maggiore di m. 1,60, anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti, ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione dei tessuti leggeri di fantasia, per i quali lapplicazione del guidanavetta facoltativa;

b) ai telai da lana che battono pi di 100 colpi al minuto primo o aventi luce pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.

 

 

 

 

5.12.3

Lapparecchio guidanavetta di cui al primo comma del punto 5.12.1, deve essere tale che:

a) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione attiva di protezione) non appena il telaio messo in moto;

b) le due estremit laterali non distino dalla scatola delle navette pi di mezza lunghezza di navetta.

Lefficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante una costante ed accurata manutenzione.

 

5.12.4

Non sono ammessi apparecchi guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro inferiore a:

a) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza superiore a 75 centimetri;

b) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza compresa tra i 75 centimetri e un metro;

c) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza superiore a un metro.

Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidit corrispondenti.

 

5.12.5

Le reti paranavetta, di cui al secondo comma del punto 5.12.1, devono avere le seguenti dimensioni

minime:

a) cm. 50 x 50 per telai fino a m. 1,20 di luce pettine;

b) cm. 40 x 60 per telai con luce pettine da m. 1,21 a m. 1,60;

c) cm. 70 x 70 per telai con luce pettine superiore a m. 1,60.

Dette reti devono essere disposte il pi vicino possibile alle due testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione estrema posteriore.

Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai prospicienti pareti cieche, purch non vi sia possibilit di passaggio.

 

5.12.6

I pesi delle leve di pressione del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dellordito dei telai meccanici di tessitura e telai meccanici per la fabbricazione di tele o tessuti metallici o di altre materie devono essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.

 

 

5.12.7

Gli impianti di tessitura devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del subbio dellordito.

 

5.13 Macchine diverse

 

5.13.1

Nelle ammorbidatrici per canapa e nelle distenditrici per juta, limbocco dei cilindri deve essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra, estesi fino a cm. 70 dallimbocco stesso.

Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del lavoratore possano essere prese dai cilindri.

 

5.13.2

Le macchine di rottura per strappamento delle mannelle di canapa e juta, alimentate a mano devono avere la caviglia fissa e lalbero a sezione quadrata di avvolgimento disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.

 

5.13.3

Le bobine delle macchine automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione che impediscano la fuoruscita delle bobine e siano muniti del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti, la protezione pu essere costituita da schermi o reti metalliche di altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori con le parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.

 

 

5.13.4

Le macchine a motore per cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con le esigenze tecniche della lavorazione, di una protezione dellago per evitare lesioni alle dita del lavoratore.

 

5.13.5

Le macchine a motore per cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione automatica, devono essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di trovarsi nella zona pericolosa.

 

5.13.6

Le bobine delle macchine per trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo, azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta larresto immediato della macchina in caso di necessit.

 

5.13.7

Le macchine con cilindro a lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al di sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto il tratto strettamente necessario per la lavorazione.

Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.

 

5.13.8

Nelle trebbiatrici sprovviste di alimentatore automatico dei covoni, il vano dimbocco del battitore deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e di un coperchio cernierato che abbia nella parte posteriore un dispositivo di arresto che limiti lampiezza dellapertura nella misura strettamente necessaria per la normale introduzione del covone.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

5.13.9

Sulle trebbiatrici, la parete anteriore della fossetta ove prende posto limboccatore, deve essere completata da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo di blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale nei limiti di altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed un massimo di 90 centimetri.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro e il dirigente)

 

5.13.10

Il piano superiore di servizio nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50 centimetri.

Laccesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80 oltre il piano stesso.

 

5.13.11

Le trebbiatrici su ruote devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di legno per assicurarne la stabilit durante il lavoro.

 

5.13.12

Le macchine per riempire bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere provvisti di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia.

Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli di scoppio.

 

5.13.13

Le macchine tipografiche a platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare larresto automatico della macchina per semplice urto della mano del lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.

 

5.13.14

Le presse fustellatrici che richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50 millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne luso senza pericolo per le mani.

La disposizione di cui al primo comma non obbligatoria quando lapplicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione effettuata a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.

 

5.13.15

I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima desercizio.

 

 

5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili

 

5.14.1

Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o gasometri siano protetti contro le scintille e lirradiamento del calore o usati per lavori allesterno

 

5.14.2

Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:

a) impedisca il ritorno di fiamma e lafflusso dellossigeno o dellaria nelle tubazioni del gas combustibile;

b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di efficienza;

c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.

 

5.14.3

Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore omnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.

 

5.14.4

Quando la saldatura od altra operazione simile non effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente della normale linea di distribuzione senza limpiego di un trasformatore avente lavvolgimento secondario isolato dal primario.

 

5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione

 

5.15.1 Le bocche di carico e le altre aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni e dimensioni, costituiscono pericolo nellinterno, devono essere provviste di solide difese.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.15.2 Le stufe di essiccamento o di maturazione, accessibili per le operazioni connesse con il loro esercizio, devono essere provviste di porte apribili anche dallinterno.

 

5.15.3 Le porte dei forni, delle stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In particolare deve essere assicurata la stabilit della posizione di apertura.

 

5.15.4 Le pareti e le parti esterne dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che possono assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il contatto accidentale

 

5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici

 

5.16.1 Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare lindicazione della tensione, dellintensit e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per luso.

5.16.2 Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.

Pu derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

5.16.3 Abrogato

 

5.16.4 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e linvolucro metallico esterno.

 

 


 

ALLEGATO VI

 

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LUSO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

 

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui allallegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 considerata una unica violazione omissis Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati)

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da due a quattro mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dei punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 cfr art. 71, comma 3)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente nota: limitatamente ai punti dellallegato VI, diversi da quelli sopra indicati)

 

Osservazione preliminare

 

Le disposizioni del presente allegato si applicano allorch esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.

 

1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro

 

1.0.1 Le attrezzature di lavoro non possono essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.

 

1.1 Le attrezzature di lavoro devono essere installate, disposte e usate in maniera tale da ridurre i rischi per i loro utilizzatori e per le altre persone, ad esempio facendo in modo che vi sia sufficiente spazio disponibile tra i loro elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte e/o estratte in modo sicuro.

 

1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrezzature di lavoro devono essere realizzate in modo sicuro, in particolare rispettando le eventuali istruzioni d'uso del fabbricante.

 

1.3 Illuminazione

 

1.3.1 Le zone di azione delle macchine operatrici e quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari.

1.3.2. Nei casi in cui, per le esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia possibile illuminare adeguatamente i posti indicati al punto precedente, si devono adottare adeguate misure dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla insufficienza della illuminazione.

 

1.4 Avviamento

Ogni inizio ed ogni ripresa di movimento dei motori che azionano macchine complesse o pi macchine contemporaneamente devono essere preceduti da un segnale acustico convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un segnale ottico. Un cartello indicatore richiamante lobbligo stabilito dal presente punto e le relative modalit, deve essere esposto presso gli organi di comando della messa in moto del motore.

 

1.5 Rischio di proiezione di oggetti

 

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

 

1.6 Rischi dovuti agli elementi mobili

 

1.6.1 vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ci non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.

Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

 

1.6.2 vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dellincolumit del lavoratore.

Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.

 

1.6.3 Quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, deve essere installato in apposito locale o recintato o comunque protetto.

Laccesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante apposito avviso.

 

1.7 Rischio di caduta di oggetti

 

Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta.

 

1.8 Materie e prodotti pericolosi e nocivi

 

1.8.1 Presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o materie: infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti, devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.

 

1.8.2 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

 

1.9 Rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti

 

1.9.1 I lavoratori addetti alle operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti mediante adatti schermi o con altri mezzi.

 

1.9.2 Nelle installazioni in cui la colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonch per permettere loro il rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.

 

2 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.

 

2.1 Se un'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite regole di circolazione.

 

2.2 Si devono prendere misure organizzative atte e evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attivit di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure appropriate per evitare che essi siano feriti dalle attrezzature.

 

2.3 L'accompagnamento di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente autorizzato esclusivamente su posti sicuri predisposti a tal fine. Se si devono effettuare dei lavori durante lo spostamento, la velocit dell'attrezzatura deve, all'occorrenza, essere adeguata.

 

2.4 Le attrezzature di lavoro mobili dotate di un motore a combustione possono essere utilizzate nella zona di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantit sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

 

2.5 E' vietato il trasporto delle persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.

 

 

3 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare o movimentare carichi

 

3.1 Disposizioni di carattere generale

 

3.1.1 I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonch alle condizioni dimpiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

 

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.

 

3.1.3 Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilit dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.1.4 Il sollevamento di persone permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.

A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.

Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.1.5 Devono essere prese misure per impedire che i lavoratori sostino sotto i carichi sospesi, salvo che ci sia richiesto per il buon funzionamento dei lavori.

Non consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai lavoratori.

In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si devono definire ed applicare procedure appropriate.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.1.6 Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonch tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di pi accessori di sollevamento devono essere contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.1.7 Gli accessori di sollevamento devono essere depositati in modo tale da non essere danneggiati o deteriorati.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.2 Attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati

 

3.2.1 Quando due o pi attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.

(Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dellarresto da tre a sei mesi o con lammenda da 1.000 a 4.800 euro)

 

3.2.2 Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati, si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure.

 

3.2.3 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non pu osservare l'intera traiettoria del carico n direttamente n per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i lavoratori.

 

3.2.4 I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto.

 

3.2.5 Tutte le operazioni di sollevamento devono essere correttamente progettate nonch adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, quando un carico deve essere sollevato simultaneamente da due o pi attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, si deve stabilire e applicare una procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori.

 

3.2.6 Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.

I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la massima sicurezza.

 

3.2.7. L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati deve essere sospesa allorch le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo cos i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.

 

3.2.8 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.

 

4 Disposizioni concernenti luso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone

 

4.1 Sui ponti sviluppabili e simili gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza.

 

4.2 I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.

I ponti non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. E ammessa deroga quando si tratti di lavori per le linee elettriche di contatto o dei ponti recanti la marcatura CE o costruiti secondo le disposizioni di cui allarticolo 70, comma 3, del presente decreto, semprech tale funzionalit risulti esplicitamente prevista dal fabbricante.

 

5 Disposizioni concernenti luso di determinate attrezzature di lavoro

 

5.1. Berte a caduta libera

5.1.1. Le berte a caduta libera per la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad impedire la proiezione allesterno di frammenti di materiale.

5.1.2. Anche laccesso a tale recinto deve essere sistemato in modo da rispondere allo stesso scopo.

5.1.3. La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dallesterno del recinto o comunque da posto idoneamente protetto.

 

5.2 Laminatoi siderurgici e simili

5.2.1. Negli impianti di laminazione in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per evitare che il materiale investa i lavoratori.

5.2.2. Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta, dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del lavoro.

 

5.3 Abrogato

 


6 Rischi per Energia elettrica

 

6.1 Le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori dai rischi di natura elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.

6.2 Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni delle norme tecniche

 

7 Materie e prodotti infiammabili o esplodenti

 

7.1 Per la lubrificazione delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.

 

8 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica, ossidrica, elettrica e simili

 

8.1. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.

 

8.2. Il trasporto nellinterno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilit dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.

 

8.3. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.

 

8.4 vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle seguenti condizioni: a) su recipienti o tubi chiusi; b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto lazione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto lazione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose. altres vietato di eseguire le operazioni di saldatura nellinterno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati. Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente articolo si possono eliminare con lapertura del recipiente chiuso, con lasportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con luso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati allo stesso primo comma, purch le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

 

8.5 Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando l'osservanza delle disposizioni di cui al punto 8.4, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da contatti accidentali con parti in tensione. Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente

 

9 Macchine utensili per legno e materiali affini

 

La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorch queste siano provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.

 

10 Macchine per filare e simili

 

Il lavoratore che ha la responsabilit del funzionamento del filatoio automatico intermittente, prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori.

vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del filatoio automatico intermittente. altres vietato introdursi nello stesso spazio a macchina ferma senza lautorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo responsabile.

Le disposizioni del presente punto integrate con il richiamo allobbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di introdursi tra il carro mobile e il banco fisso, devono essere rese note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.

 

11 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili

 

Abrogato

 

 

 

 


 

ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

 

Attrezzatura

Intervento/periodicit

Scale aeree ad inclinazione variabile

 

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato

 

Verifica annuale

Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano

 

Verifica biennale

Ponti sospesi e relativi argani

 

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

 

Verifica biennale

Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 (m x giri/min.)

 

Verifica triennale

Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm

Verifica annuale

Carrelli semoventi a braccio telescopico

Verifica annuale

Piattaforme di lavoro auto sollevanti su colonne

Verifica biennale

Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalit di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo.

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalit di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalit di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalit di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica annuale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalit di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalit di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni

Verifica biennale

Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalit di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni

Verifica triennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti  per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

 

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV

Verifica di funzionamento: triennale

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria

Verifica di funzionamento: quadriennale

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Generatori di vapor d'acqua.

Verifica di funzionamento: biennale

Visita interna: biennale

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 C

Verifica di integrit: decennale

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3)

Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 C

 

Verifica di funzionamento: quinquennale

Verifica di integrit: decennale

Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialit globale dei focolai superiore a 116 kW

Verifica quinquennale

 

 

 

 


 

 

ALLEGATO VIII

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

Indicazioni di carattere generale relative a protezioni particolari

 

Protezione dei capelli

 

I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.

 

Protezione del capo

 

I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei raggi del sole.

 

Protezione degli occhi

 

I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati.

 

Protezione delle mani

 

Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione.

 

Protezione dei piedi

 

Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.

 

Protezione delle altre parti del corpo

 

Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.

 

Cinture di sicurezza

 

I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.

 

Maschere respiratorie

 

I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori


 

1. Schema indicativo per linventario dei Rischi ai fini dellimpiego di attrezzature di protezione individuale

 

 

2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale

 

Dispositivi di protezione della testa

         Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).

         Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).

         Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).

 

Dispositivi di protezione dell'udito

         Palline e tappi per le orecchie.

         Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).

         Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.

         Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.

         Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.

 

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

         Occhiali a stanghette.

         Occhiali a maschera.

         Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.

         Schermi facciali.

         Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi).

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

         Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.

         Apparecchi isolanti a presa d'aria.

         Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.

         Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.

         Scafandri per sommozzatori.

 

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

         Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni

         chimiche, per elettricisti e antitermici.

         Guanti a sacco.

         Ditali.

         Manicotti.

         Fasce di protezione dei polsi.

         Guanti a mezze dita.

         Manopole.

 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

         Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.

         Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.

         Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

         Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

         Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;

         Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;

         Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;

         Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;

         Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;

         Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;

         Zoccoli;
Ginocchiere;
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede

         Ghette;
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);

         Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.

 

Dispositivi di protezione della pelle

         Creme protettive/pomate.

 

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome

         Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);

         Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;

         Giubbotti termici;

         Giubbotti di salvataggio;

         Grembiuli di protezione contro i raggi x;

         Cintura di sicurezza del tronco.

 

Dispositivi dell'intero corpo

         Attrezzature di protezione contro le cadute;

         Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

         Attrezzature con freno ad assorbimento di energia cinetica (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);

         Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)

Indumenti di protezione

         Indumenti di lavoro cosiddetti di sicurezza" (due pezzi e tute);

         Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

         Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;

         Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;

         Indumenti di protezione contro il calore;

         Indumenti di protezione contro il freddo;

         Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;

         Indumenti antipolvere;

         Indumenti antigas;

         Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;

         Coperture di protezione.

 

3. Elenco indicativo e non esauriente delle attivit e dei settori di attivit per i quali pu rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale

1. Protezione del capo (protezione del cranio)

Elmetti di protezione
- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimit di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione.
- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche.
- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera.
- Lavori in terra e in roccia.
- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile.
- Uso di estrattori di bulloni.
- Brillatura mine.
- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonch in fonderie.
- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
- Macelli.

2. Protezione del piede

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali.
- Lavori su impalcatura.
- Demolizioni di rustici.
- Lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature.
- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito.
- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile
- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru, caldaie e impianti elettrici.
- Costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonch montaggio di costruzioni metalliche.
- Lavori di trasformazione e di manutenzione.
- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura.
- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.
- Lavorazione e finitura di pietre.
- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonch lavorazione e finitura.
- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica.
- Lavori di rivestimenti in prossimit del forno nell'industria della ceramica.
- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da costruzione.
- Movimentazione e stoccaggio.
- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve.
- Costruzioni navali.
- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
- Lavori sui tetti.
- Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
- Attivit su e con masse molte fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido
- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

3. Protezione degli occhi o del volto

Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione
- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura
- Lavori di mortasatura e di scalpellatura
- Lavorazione e finitura di pietre
- Uso di estrattori di bulloni.
- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti.
- Fucinatura a stampo.
- Rimozione e frantumazione di schegge.
- Operazioni di sabbiatura.
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Impiego di pompe a getto liquido.
- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimit delle stesse.
- Lavori che comportano esposizione al calore radiante.
- Impiego di laser.

4. Protezione delle vie respiratorie

Autorespiratori
- Lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno.
- lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno.
- Lavori in prossimit dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno.
- Lavori in prossimit della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti.
- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di polveri.
- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione.
- Lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria.
- Attivit in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del refrigerante.

5. Protezione dell'udito

Otoprotettori
- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli.
- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici.
- Attivit del personale a terra negli aeroporti.
- Battitura di pali e costipazione del terreno.
- Lavori nel legname e nei tessili.

6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani

Indumenti protettivi
- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi.
- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un'esposizione al calore.
- Lavorazione di vetri piani.
- Lavori di sabbiatura.
- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili
- Lavori di saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli imperforabili
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Lavori che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio
- Saldatura
- Fucinatura
- Fonditura
Bracciali
- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti
- Saldatura.
- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine.
- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica
- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli.
- Attivit protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione.
- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.

7. Indumenti di protezione contro le intemperie

- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.

8. Indumenti fosforescenti

- Lavori in cui necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)

- Lavori su impalcature.
- Montaggio di elementi prefabbricati.
- Lavori su piloni.

10. Attacco di sicurezza con corda

- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru.
- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori.
- Posti di lavoro sopraelevati su torri di trivellazione.
- Lavori in pozzi e in fogne.

11. Protezione dell'epidermide

- Manipolazione di emulsioni.
- Concia di pellami.

4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale

 

  1. Elementi di protezione per lindustria.
  2. Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso.
  3. Otoprotettori.
  4. Autorespiratori.
  5. Guanti di protezione.
  6. Stivali e scarpe di sicurezza.
  7. Indumenti di protezione.
  8. Giubbotti di salvataggio per lindustria.
  9. Dispositivi di protezione contro le cadute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

1. ELMETTI DI PROTEZIONE PER LINDUSTRIA

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Meccanici

Cadute di oggetti, urti

-Capacit dammortizzare gli urti -Resistenza alla perforazione -Resistenza agli impatti

Schiacciamento laterale

Resistenza laterale

Elettrici

Bassa tensione elettrica

Isolamento elettrico

Termici

Freddo, caldo

Mantenimento delle caratteristiche alle basse e alte temperature

Spruzzi di metallo fuso

Resistenza agli spruzzi di metallo fuso

Ridotta visibilit

Percettibilit insufficiente

Colore luminescente/riflettente

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Elmetti di protezione per lindustria)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

Comfort inadeguato

-Progetto ergonomico: -peso -intercapedine daria -adattamento alla testa -ventilazione

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilit

Qualit dei materiali

Carenza di igiene

Facilit di manutenzione

Scarsa stabilit, perdita dellelmetto

Adattamento dellelmetto alla testa

Contatto con le fiamme

Non infiammabilit e resistenza alla fiamma

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Elmetti di protezione per lindustria)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante


 

2. OCCHIALI PROTETTIVI E SCHERMI PER LA PROTEZIONE DEL VISO

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Generali (non specifici)

-Sollecitazioni connesse con lutilizzo -Penetrazione di corpi estranei di bassa energia

-Lente con resistenza meccanica sufficiente e rottura in schegge non pericolose -Impenetrabilit e resistenza

Meccanici

-Particelle ad alta velocit, schegge, proiezioni

-Resistenza meccanica

Termici/Meccanici

Particelle incandescenti ad alta velocit

Resistenza a materiali incandescenti o fusi

Bassa temperatura

Ipotermia degli occhi

Perfetto adattamento al viso

Chimici

-Irritazione causata da: -gas -aerosol -polveri -fumi

Impenetrabilit (protezione laterale) e resistenza a prodotti chimici

Radiazioni

-Sorgenti tecnologiche di radiazioni infrarosse, visibili e ultraviolette, di radiazioni ionizzanti e di radiazioni laser -Radiazione naturale: luce del giorno

-Caratteristiche filtranti delle lenti -Perfetta tenuta della montatura -Montatura opaca alle radiazioni

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

-Comfort inadeguato: -dispositivo troppo grande

-Progetto ergonomico: -riduzione della massa del dispositivo

-aumento della traspirazione

-ventilazione sufficiente, lenti antiappannanti

-adattamento poco stabile, pressione di contatto troppo alta

-Adattabilit individuale allutilizzatore

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilit

Qualit dei materiali

Carenza di igiene

Facilit di manutenzione

Rischio di ferimento causato da spigoli taglienti

-Spigoli e bordi arrotondati -Impiego di lenti di sicurezza

Alterazione della vista causata da cattiva qualit ottica, per es. distorsione delle immagini, modificazione dei colori e in particolare dei segnali, diffusione

-Essere vigilanti qualit ottica -Impiego di lenti resistenti allabrasione

Riduzione del campo visivo

Lenti di dimensioni sufficienti

Riverbero

Lenti e montature antiriverbero

Brusco e notevole cambiamento di trasparenza (chiaro/scuro)

Velocit di reazione degli oculari (fotocromatici)

Lente appannata

Dispositivi antiappannanti

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali

 

 

dellambiente, pulizia, utilizzo

-Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Occhiali protettivi e schermi per la protezione del viso)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

Uso non corretto del

-Impiego appropriato del dispositivo con

 

dispositivo

attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

 

3. OTOPROTETTORI

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Rumore

-Rumore continuo -Rumore impulsivo

-Attenuazione acustica sufficiente per ogni tipo di rumore

Termici

Proiezione di gocce di metallo, ad esempio durante la saldatura

Resistenza agli oggetti fusi o incandescenti

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Otoprotettori)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

-Comfort inadeguato: -dispositivo troppo grande -pressione troppo alta -aumento della traspirazione -adattamento insufficiente

-Progetto ergonomico: -massa -pressione quando viene indossato e sforzo richiesto per tenerlo a posto -adattabilit individuale

Restrizione della capacit uditiva

Deterioramento dellintelligibilit della parola, del riconoscimento dei segnali, del riconoscimento dei rumori informativi connessi con il lavoro, deterioramento della capacit di localizzazione direzionale

-Variazione dellattenuazione con la frequenza, ridotte prestazioni acustiche -Possibilit di sostituire le conchiglie auricolari con tappi auricolari -Scelta dopo la prova uditiva -Impiego di un protettore elettroacustico appropriato

 

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilit

Qualit dei materiali

Carenza di igiene

Facilit di manutenzione

Materiali inadatti

Possibilit di sostituire gli auricolari con conchiglie, impiego di tappi auricolari a perdere

Spigoli vivi

Spigoli e angoli arrotondati

Dispositivo che si impiglia nei capelli

Eliminazione degli elementi sporgenti

Contatto con corpi incandescenti

Resistenza alla combustione e alla fusione

Contatto con le fiamme

Non infiammabilit, resistenza alla fiamma

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Otoprotettori)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

Uso non corretto del

-Impiego appropriato del dispositivo con

 

dispositivo

attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

 

 


4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Sostanze pericolose nellaria inalata

Inquinanti in forma particellare (polveri, fumi, aerosol)

Filtro antipolvere di efficienza appropriata (classe del filtro), in relazione alla concentrazione, tossicit/rischio per la salute, e allo spettro granulometrico delle particelle. Prestare particolare attenzione alla eventuale presenza di particelle liquide (goccioline)

Inquinanti in forma di gas e vapori

Selezione delladatto tipo di filtro antigas e dellappropriata classe del filtro in relazione alla concentrazione, tossicit/rischio per la salute, alla durata di impiego prevista ed al tipo di lavoro

Inquinanti in forma sia particellare che gassosa

Selezione delladatto tipo di filtro combinato secondo gli stessi criteri indicati per i filtri antipolvere e per i filtri antigas

Carenza di ossigeno nellaria inalata

-Consumo di ossigeno -Pressione dellossigeno (diminuzione)

-Alimentazione in ossigeno garantita dal dispositivo -Tenere in considerazione la capacit in ossigeno del dispositivo in relazione alla durata dellintervento

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

-Comfort inadeguato: -dimensioni

-Progetto ergonomico: -adattabilit

-massa

-massa ridotta, buona distribuzione del peso

-alimentazione

-ridotta interferenza con i movimenti del capo

-resistenza respiratoria

-resistenza respiratoria e sovrappressione nella zona respiratoria

-microclima nel facciale

-dispositivi con valvole, ventilazione

-utilizzo

-maneggevolezza/ utilizzo semplice

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilit

Qualit dei materiali

Carenza di igiene

Facilit di manutenzione e disinfezione

Scarsa tenuta (perdite)

Adattamento a tenuta al viso; tenuta del dispositivo

Accumulo di CO2 nellaria inalata

Dispositivi con valvole, ventilati o con assorbitori di CO2

Contatto con fiamme, scintille, proiezioni di metallo fuso

Uso di materiali non infiammabili

Riduzione del campo visivo

Adeguato campo visivo

Contaminazione

Resistenza, facilit alla decontaminazione

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di uso industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

 

 

 

 

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni del fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -osservanza delle limitazioni di impiego e della durata di utilizzo; in caso di concentrazioni troppo elevate o di carenza di ossigeno, impiego di dispositivi isolanti invece di dispositivi filtranti -Scelta di dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore (possibilit di sostituzione)

Uso non corretto del dispositivo

-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -osservanza delle informazioni e istruzioni per luso fornite dal fabbricante, dalle organizzazioni per la sicurezza e dai laboratori di prova

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -controlli regolari -osservanza dei periodi massimi di utilizzo -sostituzione a tempo debito -osservanza delle istruzioni di sicurezza del fabbricante

 

 

5. GUANTI DI PROTEZIONE

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Generali

Contatto

Zona della mano da proteggere

Sollecitazioni connesse con lutilizzo

Resistenza allo strappo, allungamento, abrasione

Meccanici

Abrasivi, oggetti taglienti o appuntiti

Resistenza alla penetrazione, al taglio

Impatto

Imbottitura

Termici

Materiali caldi o freddi, temperatura dellambiente

Isolamento contro il caldo o il freddo

Contatto con fiamme

Non infiammabilit, resistenza alla fiamma

Lavori di saldatura

Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi

Elettrici

Elettricit

Isolamento elettrico

Chimici

Effetti dei prodotti chimici

Impenetrabilit, resistenza

Vibrazioni

Vibrazioni meccaniche

Attenuazione delle vibrazioni

Contaminazioni

Contatto con materiali radioattivi

Impenetrabilit, facilit di decontaminazione, resistenza

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Guanti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con

Comfort inadeguato

-Progetto ergonomico: -massa, progressione delle taglie, area della

 

 

lattivit lavorativa

 

superficie, comfort, permeabilit al vapore acqueo

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilit

Qualit dei materiali

Carenza di igiene

Facilit di manutenzione

Calzata insoddisfacente

Progetto del modello

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo -Inalterabilit dimensionale

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Guanti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

Uso non corretto del

-Impiego appropriato del dispositivo con

 

dispositivo

attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

 

 

6. CALZATURE PER USO PROFESSIONALE

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Meccanici

Caduta di oggetti o schiacciamento della parte anteriore del piede

Resistenza della parte anteriore della calzatura

Cadute e urti sul tallone

-Capacit di assorbimento di energia nella zona del tallone -Contrafforte rinforzato

Cadute per scivolamento

Resistenza delle suole allo scivolamento

Calpestamento di oggetti appuntiti o taglienti

Resistenza delle suole alla perforazione

-Danneggiamento di: -malleoli -metatarso -gamba

-Protezione di: -malleoli -metatarso -gamba

Elettrici

Bassa e media tensione

Isolamento elettrico

Alta tensione

Conducibilit elettrica

Termici

Freddo, caldo

Isolamento termico

 


 

 

Proiezioni di metalli fusi

Resistenza, impenetrabilit

Chimici

Polveri o liquidi dannosi

Resistenza e impenetrabilit

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Calzature per uso professionale)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

-Comfort inadeguato: -calzata insoddisfacente

-Progetto ergonomico: -forma, imbottitura, taglia

-insufficiente eliminazione della traspirazione

-permeabilit al vapore acqueo e capacit di assorbimento dacqua

-fatica causata dallimpiego del dispositivo

-flessibilit, massa

-penetrazione di umidit

-impermeabilit allacqua

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilit

Qualit dei materiali

Carenza di igiene

Facilit di manutenzione

Rischio di lussazioni o di storte dovuto alla scorretta posizione del piede

Rigidit trasversale della scarpa e del cambriglione, adattabilit

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza alla corrosione, allabrasione e allo sforzo della suola -Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

Carica elettrostatica

Scarica dellelettricit statica

Conducibilit elettrica

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Calzature per uso professionale)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

Uso non corretto del dispositivo

-Impiego appropriato del dispositivo con attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

 

 

 

7. INDUMENTI DI PROTEZIONE

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Generali

Contatto

Zona del corpo da proteggere

Sollecitazioni derivanti dallutilizzo

Resistenza allo strappo, allungamento, capacit di prevenire lestensione delle lacerazioni

Meccanici

Oggetti abrasivi, appuntiti e taglienti

Resistenza alla penetrazione

Termici

Materiali freddi o caldi, temperatura dellambiente

Isolamento contro il freddo e il caldo, mantenimento delle caratteristiche protettive

Contatto con fiamme

Non infiammabilit, resistenza alla fiamma

Lavori di saldatura

Protezione e resistenza alla radiazione e alle proiezioni di metalli fusi

Elettrici

Elettricit

Isolamento elettrico

Chimici

Effetti dei prodotti chimici

Impenetrabilit e resistenza ai prodotti chimici

Umidit

Assorbimento di acqua da parte dellabbigliamento

Impermeabilit allacqua

Ridotta visibilit

Insufficiente percettibilit dellabbigliamento

Colore brillante o riflettente

Contaminazione

Contatto con prodotti radioattivi

Impenetrabilit, facilit di decontaminazione, resistenza

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Indumenti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

Comfort inadeguato

-Progetto ergonomico -taglia, progressione delle taglie, area della superficie, comfort, permeabilit al vapore acqueo

Infortuni e rischi per la salute

Scarsa compatibilit

Qualit dei materiali

Carenza di igiene

Facilit di manutenzione

Vestibilit insoddisfacente

Progetto del modello

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo -Inalterabilit dimensionale

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Indumenti di protezione)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

 

 

 

 

Uso non corretto del

dispositivo

-Impiego appropriato del dispositivo con

attenzione al rischio

-Osservanza delle istruzioni fornite dal

fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o

deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato

-Controlli regolari

-Sostituzione a tempo debito

-Osservanza delle istruzioni fornite dal

fabbricante

 

8. GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO PER LINDUSTRIA

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Annegamento

Caduta in acqua di persona in abito da lavoro, priva di coscienza o delle necessarie facolt fisiche

-Galleggiabilit -Capacit di posizionare correttamente lutilizzatore anche se privo di coscienza -Tempo necessario per il gonfiaggio -Sistema di gonfiaggio automatico -Capacit di mantenere la bocca e il naso al di fuori dallacqua

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Giubbotti di salvataggio per lindustria)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

Costrizione provocata da dimensioni o progetto inadeguati

Progetto ergonomico che non limiti la vista, la respirazione o il movimento

Infortuni e rischi per la salute

Perdita del giubbotto nella caduta in acqua

Progetto (mantenimento in posizione)

Danneggiamento del giubbotto durante lutilizzo

Resistenza al danneggiamento (urto, schiacciamento, perforazione)

Alterazione della funzionalit del sistema di gonfiaggio

-Mantenimento delle caratteristiche di sicurezza in tutte le condizioni -Tipo di gas usato per il gonfiaggio (capacit del contenitore del gas, innocuit) -Efficienza del sistema di gonfiaggio automatico (anche dopo lungo periodo di immagazzinamento) -Possibilit di azionare il gonfiaggio manualmente -Possibilit di gonfiaggio a bocca anche quando il giubbotto indossato

Utilizzo improprio

Schema delle istruzioni per luso stampate in modo indelebile sul giubbotto

Invecchiamento

Esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza agli agenti chimici, biologici e fisici: acqua di mare, detergenti, idrocarburi, microrganismi (batteri, muffe) -Resistenza a fattori climatici: sollecitazioni termiche, umidit, pioggia, schizzi, raggi solari -Resistenza dei materiali e delle custodie esterne: strappo, abrasione non infiammabilit, proiezioni di metalli fusi (saldatura)

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Giubbotti di salvataggio per lindustria)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

Uso non corretto del

-Impiego appropriato del dispositivo con

 

dispositivo

attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

 

 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALLALTO

RISCHI DA CUI PROTEGGERE

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Urto

-Cadute da posizione elevata -Cadute in cavit -Perdita dellequilibrio

-Resistenza e idoneit del dispositivo e del punto di ancoraggio

RISCHI DERIVANTI DAL DISPOSITIVO (Dispositivi di protezione contro le cadute dallalto)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Disagio, interferenza con lattivit lavorativa

-Progetto ergonomico inadeguato -Limiti alla libert di movimento

-Progetto ergonomico: -modalit di costruzione -calzabilit -flessibilit -facile da indossare -dispositivo di collegamento con regolazione automatica della lunghezza

Infortuni e rischi per la salute

Sollecitazione dinamica esercitata sullutilizzatore e sul dispositivo durante la frenata

-Idoneit del dispositivo -distribuzione delle sollecitazioni di frenata sulle parti del corpo che hanno maggiore capacit di assorbimento -riduzione della forza di frenata -distanza di frenata -posizione dei dispositivi di aggancio/trattenuta

 

Oscillazione e urto laterale

Punto dancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio in altri punti

 

 


 

 

Rischio di sospensione inerte

-Progetto del dispositivo (distribuzione delle sollecitazioni)

 

Scivolamento del dispositivo di collegamento

-Frazionamento degli ancoraggi

Invecchiamento

Modifica della resistenza meccanica causata da esposizione a fenomeni atmosferici, condizioni dellambiente, pulizia, utilizzo

-Resistenza alla corrosione -Resistenza del dispositivo alle condizioni di utilizzo industriali -Conservazione del dispositivo per la durata di utilizzo

RISCHI DERIVANTI DALLUSO DEL DISPOSITIVO (Dispositivi di protezione contro le cadute dallalto)

Rischi

Origine e forma dei rischi

Criteri di sicurezza e prestazionali per la scelta del dispositivo

Protezione inadeguata

Errata scelta del dispositivo

-Scelta del dispositivo in relazione al tipo, entit dei rischi e condizioni di lavoro: -osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante -osservanza delle marcature del dispositivo (per es. livello di protezione, impieghi specifici) -Scelta del dispositivo in relazione alle esigenze dellutilizzatore

Uso non corretto del

-Impiego appropriato del dispositivo con

 

dispositivo

attenzione al rischio -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

Dispositivo sporco, logoro o deteriorato

-Mantenimento del dispositivo in buono stato -Controlli regolari -Sostituzione a tempo debito -Osservanza delle istruzioni fornite dal fabbricante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ALLEGATO IX

 

 

Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici

 

In relazione alla loro tensione nominale i sistemi elettrici si dividono in:

- sistemi di Categoria 0 (zero), chiamati anche a bassissima tensione, quelli a tensione nominale minore o uguale a 50 V se a corrente alternata o a 120 V se in corrente continua (non ondulata);

- sistemi di Categoria I (prima), chiamati anche a bassa tensione, quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 1000 V se in corrente alternata o da oltre 120 V fino a 1500 V compreso se in corrente continua;

- sistemi di Categoria II (seconda),chiamati anche a media tensione quelli a tensione nominale oltre 1000 V se in corrente alternata od oltre 1500 V se in corrente continua, fino a 30 000 V

compreso;

- sistemi di Categoria III (terza),chiamati anche ad alta tensione, quelli a tensione nominale maggiore di 30 000 V.

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra

Per sistema elettrico si intende la parte di un impianto elettrico costituito da un complesso di componenti elettrici aventi una determinata tensione nominale.

 

Tab. 1 Allegato IX Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nellesecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonch degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti allazione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche

 

 

Un (kV)

D (m)

≤ 1

3

1 < Un ≤ 30

3,5

30 < Un ≤ 132

5

> 132

7

 

Dove Un = tensione nominale.

 


 

ALLEGATO X

 

ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a)

 

1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

 

2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

 

 


ALLEGATO XI

 

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di cui all'articolo 100, comma 1

 

 

1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento a profondit superiori a 2,5 m e sviluppo lineare superiore a 6 m o di sprofondamento a profondit superiori a 3 m o di caduta dallalto da altezza superiore a 4 m, che richieda linstallazione di opere provvisionali con unestensione lineare superiore a 6 m

 

 

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria

 

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

 

4. Lavori in prossimit di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

 

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

 

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

 

7. Lavori subacquei con respiratori.

 

8. Lavori in cassoni ad aria compressa.

 

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

 

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

 


 

 

ALLEGATO XII

CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99

 

1. Data della comunicazione.

 

2. Indirizzo del cantiere.

 

3. Committente (i) (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

 

4. Natura dell'opera.

 

5. Responsabile (i) dei lavori (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

 

6. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

 

7. Coordinatore (i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome (i), cognome (i), codice fiscale e indirizzo (i)).

 

8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.

 

9. Durata presunta dei lavori in cantiere.

 

10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.

 

11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.

 

12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese gi selezionate.

 

13. Ammontare complessivo presunto dei lavori ().

 

 


 

 

ALLEGATO XIII

 

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE

 

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.

 

PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI

 

1. Spogliatoi e armadi per il vestiario

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

1.1. I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

 

1.2. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

 

1.3. La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalit e di ergonomia per la tutela e ligiene dei lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

 

2. Docce

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

2.1. I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.

 

3. Gabinetti e lavabi

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.

 

3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

 

3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.

 

3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

 

3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per lallestimento dei servizi di cantiere, e in prossimit di strutture idonee aperte al pubblico, consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire alleventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

 

 

1.       Locali di riposo, di refezione e dormitori

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

4.1. I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

 

4.2. Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di soddisfacente igienicit.

 

4.3. I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantit sufficiente nei locali occupati, nonch nelle vicinanze dei posti di lavoro.

 

4.4. Nei locali di riposo e di refezione cos come nei locali chiusi di lavoro vietato fumare.

 

4.5. I locali forniti dal datore di lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono essere riscaldati nella stagione fredda, essere forniti di luce artificiale in quantit sufficiente, essere dotati di servizi igienici, di acqua per bere e per lavarsi, nonch di arredamento necessario

 

5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

5.1. Non devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre assicurate da serramenti apribili; l'illuminazione naturale, quando necessario, sar integrata dall'impianto di illuminazione artificiale.

 

6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali

 

6.1. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, consentito esclusivamente ad inizio cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

 

6.2. L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, consentito nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

 

PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI

1. I posti di lavoro allinterno dei locali in cui si esercita l'attivit di costruzione, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, devono soddisfare alle disposizioni di seguito riportate.

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

 

1. Porte di emergenza

 

Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.

Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.

 

1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di emergenza.

 

2. Aerazione e temperatura

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

2.1. Ai lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantit di aria. Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

 

2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

 

2.3. Durante il lavoro, la temperatura per lorganismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche imposte ai lavoratori.

 

3. Illuminazione naturale e artificiale

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

3.1. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.


4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavit o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.

 

4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di igiene.

 

4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, n essere feriti qualora vadano in frantumi.

 

5. Finestre e lucernari dei locali

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i lavoratori.

 

5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonch per i lavoratori presenti.

 

6. Porte e portoni

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono determinati dalla natura e dall'uso dei locali.

 

6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte trasparenti.

 

6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli trasparenti.

 

6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c' da temere che i lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono essere protette contro lo sfondamento.

 

7. Vie di circolazione e zone di pericolo

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

 

7.2. Adeguate misure devono essere adottate per proteggere i lavoratori che sono autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, le quali devono essere segnalate in maniera ben visibile

 

8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili

(con larresto sino a due mesi o con lammenda da 500 a 2.000 euro datore di lavoro e dirigente)

8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.

 

8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

 

8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili

e accessibili.

 


 

 

ALLEGATO XIV

 

CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER LESECUZIONE DEI LAVORI

 

 

PARTE TEORICA

Modulo giuridico per complessive 28 ore

 

 

Modulo tecnico per complessive 52 ore

 

 

Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

 

 

PARTE PRATICA per complessive 24 ore

 

 

VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO

 

La verifica finale di apprendimento dovr essere effettuata da una commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite :

 

 

 

MODALIT DI SVOLGIMENTO DEI CORSI

 

La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. Il numero massimo di partecipanti per ogni corso fissato a 60 per la parte teorica e 30 per la parte pratica.

E inoltre previsto lobbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nellarco del quinquennio. Laggiornamento pu essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito lattestato prima dellentrata in vigore del presente decreto, lobbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

 


 

ALLEGATO XV

 

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

 

1. DISPOSIZIONI GENERALI

 

1.1. - Definizioni e termini di efficacia

 

1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

 

a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;

 

b) procedure: le modalit e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;

 

c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;

 

d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;

 

e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;

 

f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessit dell'opera da realizzare;

 

g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessit dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;

 

h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100;

 

i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

 

l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, lettera h, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;

 

m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 100, nonch gli oneri indicati all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche.

 

 

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

 

2.1. - Contenuti minimi

 

2.1.1. Il PSC specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilit; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto.

 

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

 

a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:

 

1) l'indirizzo del cantiere;

 

2) la descrizione del contesto in cui collocata l'area di cantiere;

 

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

 

b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora gi nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;

 

c) una relazione concernente lindividuazione, lanalisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento allarea ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze;

 

d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:

 

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1. e 2.2.4.;

 

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.;

 

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.;

 

e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.;

 

f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di pi imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.;

 

g) le modalit organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonch della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

 

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze di tipo comune, nonch nel caso di cui all'articolo 104, comma 4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

 

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessit dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonch l'entit presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

 

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.

 

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarit delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

 

2.1.4. Il PSC corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarit dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se gi redatta.

 

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2., riportato nell'allegato XV.1.

 

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

 

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'allegato XV.2, in relazione:

 

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

 

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

 

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

 

b 2) al rischio di annegamento;

 

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

 

 

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

 

a) le modalit da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

 

b) i servizi igienico-assistenziali;

 

c) la viabilit principale di cantiere;

 

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricit, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

 

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

 

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;

 

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);

 

h) le eventuali modalit di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

 

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

 

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

 

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

 

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

 

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessit dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, con riferimento allarea e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dellattivit dellimpresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti.

 

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

 

b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

 

c) al rischio di caduta dall'alto;

 

d) al rischio di insalubrit dell'aria nei lavori in galleria;

 

e) al rischio di instabilit delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

 

f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalit tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;

 

g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;

 

h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;

 

i) al rischio di elettrocuzione;

 

l) al rischio rumore;

 

m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

 

 

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., il PSC contiene:

 

a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;

 

b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a).

 

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

 

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

 

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalit di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

 

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilit della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

 

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di pi imprese e lavoratori autonomi.

 

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al punto 2.2.4 ed al punto 2.3.4 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalit di verifica.

 

 

 

 

 


3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

 

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

 

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

 

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

 

3.2.1. Il POS redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dellarticolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

 

a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

 

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;

 

2) la specifica attivit e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

 

3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;

 

4) il nominativo del medico competente ove previsto;

 

5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

 

6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

 

7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

 

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;

 

c) la descrizione dell'attivit di cantiere, delle modalit organizzative e dei turni di lavoro;

 

d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

 

e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

 

f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;

 

g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

 

h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

 

i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

 

l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

 

3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, integrato con gli elementi del POS.

 

 

 

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

 

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

 

4.1.1. Ove prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

 

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

 

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;

 

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

 

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

 

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;

 

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

 

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I,del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

 

4.1.3. La stima dovr essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si far riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

 

4.1.4. I costi della sicurezza cos individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

 

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza cos individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

 

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

 

 

 

 

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.

 

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.

 

2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gr; autogr; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.

 

3. Le infrastrutture comprendono: viabilit principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.

 

4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

 

Allegato XV.2.

 

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.

 

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire;infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilit; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

 

 


 

ALLEGATO XVI

 

FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELLOPERA

 

I. INTRODUZIONE

 

Il fascicolo predisposto la prima volta a cura del coordinatore per la progettazione, eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dellevoluzione dei lavori ed aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in unopera nel corso della sua esistenza. Per interventi su opere esistenti gi dotate di fascicolo e che richiedono la designazione dei coordinatori, laggiornamento del fascicolo predisposto a cura del coordinatore per la progettazione.

 

Per le opere di cui al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il fascicolo tiene conto del piano di manutenzione dellopera e delle sue parti, di cui allarticolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

 

Il fascicolo accompagna lopera per tutta la sua durata di vita.

 

II. CONTENUTI

 

Il fascicolo comprende tre capitoli:

 

CAPITOLO I la descrizione sintetica dellopera e lindicazione dei soggetti coinvolti (scheda I)

 

CAPITOLO II lindividuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dellopera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sullopera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonch per gli altri interventi successivi gi previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).

 

Le misure preventive e protettive in dotazione dellopera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sullopera.

 

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sullopera.

 

Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dellopera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

 

a)       accessi ai luoghi di lavoro;

b)       sicurezza dei luoghi di lavoro;

c)       impianti di alimentazione e di scarico;

d)       approvvigionamento e movimentazione materiali;

e)       approvvigionamento e movimentazione attrezzature;

f)        igiene sul lavoro;

g)       interferenze e protezione dei terzi.

 

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dellopera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonch le informazioni riguardanti le modalit operative da adottare per:

 

a)       utilizzare le stesse in completa sicurezza;

b)       mantenerle in piena funzionalit nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicit.

 

 

CAPITOLO III - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).

 

CAPITOLO I - Modalit per la descrizione dell'opera e lindividuazione dei soggetti interessati.

 

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo utilizzata come riferimento la successiva scheda I, che sottoscritta dal soggetto responsabile della sua compilazione.

 

 

Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

 

Descrizione sintetica dell'opera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata effettiva dei lavori

 

Inizio lavori

 

Fine lavori

 

 

Indirizzo del cantiere

 

Via

 

Localit

 

Citt

 

Provincia

 

 


Soggetti interessati

 

Committente

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Responsabile dei lavori

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Progettista architettonico

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Progettista strutturista

 

Indirizzo:

 

tel.

 


Progettista impianti elettrici

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Altro progettista (specificare)

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Coordinatore per la progettazione

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Coordinatore per lesecuzione dei lavori

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Impresa appaltatrice

 

Legale rappresentante

 

Indirizzo:

 

tel.

 

Lavori appaltati

 

 


CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dellopera e di quelle ausiliarie.

 

1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

2.1 La scheda II-1 redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sullopera, descrive i rischi individuati e, sulla base dellanalisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dellopera e quelle ausiliarie. Tale scheda corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dellopera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonch il percorso e lubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la complessit dellopera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad illustrare le soluzioni individuate.

2.2 La scheda II-2 identica alla scheda II-1 ed utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in unopera nel corso della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale comunque conservata fino allultimazione dei lavori.

2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dellopera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonch consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.

 

 


Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dellopera ed ausiliarie

 

Tipologia dei lavori

Codice scheda

 

 

 

Tipo di intervento

Rischi individuati

 

 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

 

 

 

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dellopera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro

 

 

 

Impianti di alimentazione e di scarico

 

 

Approvvigionamento e movimentazione materiali

 

 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

 

 

Igiene sul lavoro

 

 

 

Interferenze e protezione terzi

 

 

 

Tavole allegate

 

 

 

 

Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dellopera ed ausiliarie

 


Tipologia dei lavori

Codice scheda

 

 

 

Tipo di intervento

Rischi individuati

 

 

 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro

 

 

 

Punti critici

Misure preventive e protettive in dotazione dellopera

Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

 

 

 

Sicurezza dei luoghi di lavoro

 

 

 

Impianti di alimentazione e di scarico

 

 

Approvvigionamento e movimentazione materiali

 

 

Approvvigionamento e movimentazione attrezzature

 

 

Igiene sul lavoro

 

 

 

Interferenze e protezione terzi

 

 

 

Tavole allegate

 

 


Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dellopera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalit di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

 

Codice scheda

 

 

Misure preventive

e protettive in dotazione dellopera previste

Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza

Modalit di utilizzo in condizioni di sicurezza

Verifiche e controlli

da effettuare

Periodicit

Interventi di manutenzione

da effettuare

Periodicit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.

 

1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dellopera che risultano di particolare utilit ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sullopera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:

 

a)       il contesto in cui collocata;

b)       la struttura architettonica e statica;

c)       gli impianti installati.

 

2. Qualora lopera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra.

 

3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione.

 


 

 

 

Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

 


Elaborati tecnici per i lavori di

Codice scheda

 

 

Elenco degli elaborati tecnici

relativi allopera nel proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del documento

Collocazione degli elaborati tecnici

Note

 

 

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Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

 


Elaborati tecnici per i lavori di

Codice scheda

 

 

Elenco degli elaborati tecnici

relativi alla struttura architettonica e statica dellopera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del documento

Collocazione degli elaborati tecnici

Note

 

 

Nominativo:

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Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

 


Elaborati tecnici per i lavori di

Codice scheda

 

 

Elenco degli elaborati tecnici

relativi agli impianti dellopera

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del documento

Collocazione degli elaborati tecnici

Note

 

 

Nominativo:

indirizzo:

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ALLEGATO XVII

 

IDONEIT TECNICO PROFESSIONALE

 

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per lassolvimento dei compiti di cui allarticolo 97.

1. Ai fini della verifica dellidoneit tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonch le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per lesecuzione dellopera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dellappalto

b) documento di valutazione dei rischi di cui allarticolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui allarticolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo

c) documento unico di regolarit contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui allart. 14 del presente decreto legislativo

 

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dellappalto

b) specifica documentazione attestante la conformit alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneit sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

e) documento unico di regolarit contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

 

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro dellimpresa affidataria verifica lidoneit tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2


 

ALLEGATO XVIII

 

VIABILIT NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI

 

1. Viabilit nei cantieri

 

1.1. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilit dei mezzi stessi. Laccesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dallaccesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato.

 

1.2. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri.

 

1.3. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilit.

 

1.4. Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

 

1.5. I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati.

 

1.6 Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il pi rapidamente possibile un luogo sicuro.

 

1.7 In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

 

1.8 Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dallimpiego, dallattrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonch dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

 

1.9 Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere

 

2. Ponteggi

2.1. Ponteggi in legname

 

2.1.1. Collegamenti delle impalcature

 

2.1.1.1. L'accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

 

2.1.2. Correnti

 

2.1.2.1. I correnti devono essere disposti a distanze verticali consecutive non superiori a m 2.

 

2.1.2.2. Essi devono poggiare su gattelli in legno inchiodati ai montanti ed essere solidamente assicurati ai montanti stessi con fasciatura di piattina di acciaio dolce (reggetta) o chiodi forgiati. Il collegamento pu essere ottenuto anche con gattelli in ferro e con almeno doppio giro di catena metallica (agganciaponti); sono consentite legature con funi di fibra tessile o altri idonei sistemi di connessione.

 

2.1.2.3. Le estremit dei correnti consecutivi di uno stesso impalcato devono essere sovrapposte e le sovrapposizioni devono avvenire in corrispondenza dei montanti.

 

2.1.3. Traversi

 

2.1.3.1. I traversi di sostegno dell'intavolato devono essere montati perpendicolarmente al fronte della costruzione.

 

2.1.3.2. Quando l'impalcatura fatta con una sola fila di montanti, un estremo dei traversi deve poggiare sulla muratura per non meno di 15 centimetri e l'altro deve essere assicurato al corrente.

 

2.1.3.3. La distanza fra due traversi consecutivi non deve essere superiore a m 1,20. E' ammessa deroga alla predetta disposizione sulla distanza reciproca dei traversi, a condizione che:

 

a) la distanza fra due traversi consecutivi non sia superiore a m 1,80;

 

b) il modulo di resistenza degli elementi dell'impalcato relativo sia superiore a 1,5 volte quello risultante dall'impiego di tavole poggianti su traversi disposti ad una distanza reciproca di m 1,20 e aventi spessore e larghezza rispettivamente di cm 4 e di cm 20. Tale maggiore modulo di resistenza pu essere ottenuto mediante impiego, sia di elementi d'impalcato di dimensioni idonee, quali tavole di spessore e di larghezza rispettivamente non minore di 4 x 30 cm ovvero di 5 x 20 cm, sia di elementi d'impalcato compositi aventi caratteristiche di resistenza adeguata.

 

 

2.1.4. Intavolati

 

2.1.4.1. Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti, passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento parallelo all'asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 centimetri, e larghezza non minore di 20 centimetri. Le tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano pi del dieci per cento la sezione di resistenza.

 

2.1.4.2. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare almeno su tre traversi, le loro estremit devono essere sovrapposte, in corrispondenza sempre di un traverso, per non meno di 40 centimetri.

 

2.1.4.3. Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all'opera in costruzione; tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.

 

2.1.4.4. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montanti.

 

2.1.5. Parapetti

 

2.1.5.1. Il parapetto di cui allarticolo 126 costituito da uno o pi correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di calpestio.

 

2.1.5.2. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.

 

2.1.5.3. Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.

 

2.1.5.4. E' considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso.

 

2.1.6. Ponti a sbalzo

 

2.1.6.1. Per il ponte a sbalzo in legno di cui allarticolo 127 devono essere osservate le seguenti norme:

 

a) l'intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; questultimo pu essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di pi ponti sovrapposti;

 

b) l'intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;

 

c) i traversi di sostegno dell'impalcato devono essere solidamente ancorati all'interno a parte stabile dell'edificio ricorrendo eventualmente all'impiego di saettoni; non consentito l'uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;

 

d) i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;

 

e) le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l'altro alle estremit dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento.

 

2.1.7. Mensole metalliche

 

2.1.7.1. Nei ponteggi a sbalzo possono essere usati sistemi di mensole metalliche, purch gli elementi fissi portanti siano applicati alla costruzione con bulloni passanti trattenuti dalla parte interna da dadi e controdadi su piastra o da chiavella oppure con altri dispositivi che offrano equivalente resistenza.

 

2.2. Ponteggi in altro materiale

 

2.2.1. Caratteristiche di resistenza

 

2.2.1.1. Gli elementi costituenti il ponteggio devono avere carico di sicurezza non minore di quello indicato nell'autorizzazione ministeriale prevista all'articolo 131.

 

2.2.1.2. L'estremit inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.

 

2.2.1.3. I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; ammessa deroga alla controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a trazione e a compressione.

 

2.2.1.4. A giunto serrato, le due ganasce non devono essere a contatto dalla parte del bullone.

 

2.2.1.5. Le parti costituenti il giunto di collegamento, in esercizio devono essere riunite fra di loro permanentemente e solidamente in modo da evitare l'accidentale distacco di qualcuna di esse.

 

2.2.2. Ponti su cavalletti

 

2.2.2.1. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato.

 

2.2.2.2. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi pu essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.

 

2.2.2.3. La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.

 

2.2.2.4. E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

 

 


3. Trasporto dei materiali

3.1. Castelli per elevatori

 

3.1.1. I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.

 

3.1.2. I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da pi elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti.

 

3.1.3. I castelli devono essere progettati ai sensi dellarticolo 133 ed ancorati alla costruzione ad ogni piano di ponteggio.

 

3.2. Impalcati e parapetti dei castelli

 

3.2.1. Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.

 

3.2.2. Per il passaggio della benna o del secchione pu essere lasciato un varco purch in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.

 

3.2.3. Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore.

 

3.2.4. Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani medesimi.

 

3.3. Montaggio degli elevatori

 

3.3.1. I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidit adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.

 

3.3.2. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due.

 

3.3.3. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a terra.

 

3.3.4. Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo.

 

3.3.5. Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.

 

3.3.6. La protezione di cui al precedente punto 3.2.3. deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature.

 

3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi

 

3.4.1. Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto.

 

3.4.2. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta (arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio, con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate.

 

3.4.3. In ogni caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimit di cigli di pozzi o scavi, devono essere adottate le misure necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.

 

 


 

 

ALLEGATO XIX

VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

Si ritiene opportuno sottolineare che nel ponteggio metallico fisso la sicurezza strutturale, che ha un rilievo essenziale, dipende da numerosi parametri, quali: la frequenza di utilizzo, il numero dei montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, lambiente di lavoro, lutilizzo conforme allautorizzazione ministeriale e lo stato di conservazione degli elementi costituenti lo stesso.

In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite di vita del ponteggio, sono state elaborate le seguenti istruzioni, che ribadiscono i controlli minimali, ritenuti necessari, che lutilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante luso del ponteggio, focalizzando, per le diverse tipologie costruttive, gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilit complessiva del sistema ridurre la sicurezza dei lavoratori.

In particolare, le schede che seguono elencano le verifiche che lutilizzatore deve comunque eseguire prima di ogni montaggio, rispettivamente per i ponteggi metallici a telai prefabbricati, a montanti e traversi prefabbricati e a tubi giunti. Lultima parte, infine, elenca le verifiche da effettuarsi durante luso delle attrezzature in argomento.


 

1- VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO

A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI

 

Elementi

Tipo di verifica

Modalit di verifica

Misura adottata

GENERALE

Controllo esistenza del libretto di cui allautorizzazione ministeriale, rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visivo

Se non esiste il libretto, il ponteggio non pu essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio

Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante

Visivo

Se il controllo negativo, necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto

TELAIO

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo verticalit montanti telaio

Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo

Se la verticalit dei montanti non soddisfatta occorre scartare lelemento

Controllo spinotto di collegamento fra montanti

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo attacchi controventature: perni e/o boccole

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo, occorre:

    Scartare lelemento, o

    Ripristinare la funzionalit dellelemento in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo orizzontalit traverso

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

CORRENTI E DIAGONALI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo linearit dellelemento

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione collegamenti al telaio

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

IMPALCATI PREFABBRICATI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo orizzontalit piani di calpestio

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)

Visivo:

     Integrit del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura

     Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura

Se il controllo negativo:

    Scartare lelemento, o

    Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dellefficienza dei sistemi di collegamento

BASETTE FISSE

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo orizzontalit piatto di base

Visivo, ad esempio con un piano di riscontro

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

BASETTE REGOLABILI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo orizzontalit piatto di base

Visivo, ad esempio con un piano di riscontro

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo verticalit stelo

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata

Visivo e funzionale

     Visivo: stato di conservazione della filettatura

     Funzionale: regolare avvitamento della ghiera

Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare lelemento

 

Se negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalit (pulizia e ingrassaggio). Se ci non possibile, scartare lelemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommit, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalit di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

 


 

B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI

 

Elementi

Tipo di verifica

Modalit di verifica

Misura adottata

GENERALE

Controllo esistenza del libretto di cui allautorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visivo

Se non esiste il libretto, il ponteggio non pu essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio

Controllo che gli elementi in tubi e giunti, eventualmente utilizzati, siano di tipo autorizzato appartenenti ad unico fabbricante

Visivo

Se il controllo negativo, necessario utilizzare elementi autorizzati appartenenti ad un unico fabbricante, richiedendone il relativo libretto

MONTANTE

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

 

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo verticalit

Visivo, ad esempio con

utilizzo filo a piombo

Se la verticalit del montante non soddisfatta occorre scartare lelemento

Controllo spinotto di collegamento fra montanti

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo attacchi elementi :

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

TRAVERSO

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo orizzontalit traverso

Visivo

Se il controllo negativo scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

 

Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento, o ripristinare la funzionalit dellelemento in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

CORRENTI E DIAGONALI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo linearit dellelemento

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione collegamenti ai montanti

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento, o ripristinare la funzionalit dellelemento in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

IMPALCATI PREFABBRICATI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

 

Controllo orizzontalit piani di calpestio

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)

Visivo:

     Integrit del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura

     Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura

Se il controllo negativo:

    Scartare lelemento, o

    Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dellefficienza dei sistemi di collegamento

BASETTE FISSE

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo orizzontalit piatto di base

Visivo, ad esempio con un piano di riscontro

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

BASETTE REGOLABILI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo orizzontalit piatto di base

Visivo, ad esempio con un piano di riscontro

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo verticalit stelo

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata

Visivo e funzionale

     Visivo: stato di conservazione della filettatura

     Funzionale: regolare avvitamento della ghiera

    Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare lelemento

    Se negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalit (pulizia e ingrassaggio). Se ci non possibile, scartare lelemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommit, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalit di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

 


 

C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI

 

Elementi

Tipo di verifica

Modalit di verifica

Misura adottata

GENERALE

Controllo esistenza del libretto di cui allautorizzazione ministeriale rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Visivo

Se non esiste il libretto, il ponteggio non pu essere utilizzato. Occorre richiedere il libretto, che deve contenere tutti gli elementi del ponteggio, al fabbricante del ponteggio

TUBI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo verticalit

Visivo, ad esempio con utilizzo filo a piombo

Se la verticalit del tubo non soddisfatta occorre scartare lelemento

GIUNTI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo bulloni completi di dadi

Visivo e funzionale

     Visivo: stato di conservazione della filettatura

     Funzionale: regolare avvitamento del dado

Se il controllo visivo negativo occorre : sostituire il bullone e/o il dado con altro fornito dal fabbricante del giunto

 

Se negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalit (pulizia e ingrassaggio). Se ci non possibile, sostituire lelemento con altro fornito dal fabbricante del giunto

Controllo linearit martelletti

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo perno rotazione giunto girevole

Visivo e funzionale

     Visivo: parallelismo dei due nuclei

     Funzionale: corretta rotazione

Se i controlli sono negativi occorre scartare lelemento

IMPALCATI PREFABBRICATI

(non strutturali)

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo stato di conservazione della protezione contro la corrosione

Visivo

Se il controllo negativo, procedere al controllo degli spessori:

    Se il controllo degli spessori negativo (tenuto conto delle tolleranze previste dal fabbricante del ponteggio), scartare lelemento

    Se il controllo degli spessori positivo, procedere al ripristino della protezione, in conformit alle modalit previste dal fabbricante del ponteggio

Controllo orizzontalit piani di calpestio

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo assenza di deformazioni negli appoggi al traverso

Visivo e/o funzionale

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo efficienza dei sistemi di collegamento tra: piani di calpestio, testata con ganci di collegamento al traverso ed irrigidimenti (saldatura, rivettatura, bullonatura e cianfrinatura)

Visivo:

     Integrit del sistema di collegamento per rivettatura, bullonatura e cianfrinatura

     Assenza, nel sistema di collegamento, di cricche, distacchi ed ossidazioni penetranti per saldatura

Se il controllo negativo:

    Scartare lelemento, o

    Procedere, a cura del fabbricante del ponteggio, al ripristino dellefficienza dei sistemi di collegamento

BASETTE FISSE

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo orizzontalit piatto di base

Visivo, ad esempio con un piano di riscontro

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

BASETTE REGOLABILI

Controllo marchio come da libretto

Visivo

Se il marchio non rilevabile, o difforme rispetto a quello indicato nel libretto, occorre scartare lelemento

Controllo orizzontalit piatto di base

Visivo, ad esempio con un piano di riscontro

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

Controllo verticalit stelo

Visivo

Se il controllo negativo occorre scartare lelemento

 

Controllo stato di conservazione della filettatura dello stelo e della ghiera filettata

Visivo e funzionale

     Visivo: stato di conservazione della filettatura

     Funzionale: regolare avvitamento della ghiera

    Se i controlli, visivo e funzionale, sono negativi occorre scartare lelemento

    Se negativo il solo controllo funzionale occorre ripristinare la funzionalit (pulizia e ingrassaggio). Se ci non possibile, scartare lelemento

N.B.: Per le verifiche relative ad altri elementi di ponteggio (quali ad esempio: fermapiede, trave per passo carraio, mensola, montante per parapetto di sommit, scala, parasassi), riportati nel libretto di cui all'autorizzazione ministeriale, occorre utilizzare: tipo, modalit di verifica e misure, analoghi a quelli descritti per gli elementi sopraelencati.

 


 

2- VERIFICHE DURANTE LUSO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI

 

         Controllare che il disegno esecutivo:

 

-          Sia conforme allo schema tipo fornito dal fabbricante del ponteggio;

-          Sia firmato dalla persona competente di cui al comma 1 dellarticolo 136 per conformit agli schemi tipo forniti dal fabbricante del ponteggio;

-          Sia tenuto in cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

 

         Controllare che per i ponteggi di altezza superiore a 20 metri e per i ponteggi non conformi agli schemi tipo:

 

-          Sia stato redatto un progetto, firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione;

-          Che tale progetto sia tenuto in cantiere a disposizione dell'autorit di vigilanza, unitamente alla copia del libretto di cui all'autorizzazione ministeriale.

 

 

-          Controllo visivo della linearit delle aste delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

-          Controllo visivo dello stato di conservazione dei collegamenti ai montanti delle diagonali di facciata e delle diagonali in pianta;

-          Controllo visivo dello stato di conservazione degli elementi di impalcato aventi funzione di controventatura in pianta.

 


 

ALLEGATO XX

 

A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI

 

1. E' riconosciuta la conformit alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

 

a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a;

b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:

         laboratorio dell'ISPESL;

         laboratorio delle universit e dei politecnici dello Stato;

         laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;

         laboratori autorizzati in conformit a quanto previsto dalla sezione B del presente allegato, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;

         laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o dei paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;

 

c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:

 

         una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;

         le indicazioni utili per un corretto impiego;

         le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

         gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte  1a e parte 2a;

         una dichiarazione del costruttore di conformit alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a.

 

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell'Unione europea o in un altro Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, pu essere commercializzata in Italia purch il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

 

 

B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

 

1. REQUISITI

1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:

a) non devono esercitare attivit di consulenza, progettazione, costruzione, commercializzazione, installazione o manutenzione nella materia oggetto della certificazione. Il rapporto contrattuale a qualsiasi titolo intercorrente tra i laboratori autorizzati ed il personale degli stessi deve essere vincolato da una condizione di esclusiva per tutta la durata del rapporto stesso; 

b) devono disporre di personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi tecnici necessari per assolvere adeguatamente alle mansioni tecniche ed amministrative connesse con le procedure riguardanti l'attivit di certificazione; 

c) devono dotarsi di manuale di qualit redatto in conformit alla norma UNI CEI EN 45011;

d) devono utilizzare locali ed impianti che garantiscano le norme di igiene ambientale e la sicurezza del lavoro.

 

 

2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

2.1. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

 

2.2. L'istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l'esplicita indicazione dell'autorizzazione richiesta, nonch l'elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.

 

3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LAUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 

 

3.1. All'istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalit di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

 

a) copia dell'atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto privato, ovvero estremi dell'atto normativo per i soggetti di diritto pubblico, da cui risulti l'esercizio dell'attivit di certificazione richiesta;

b) elenco dei macchinari e attrezzature, corredato delle caratteristiche tecniche ed operative, posseduti in proprio;

c) elenco dettagliato del personale con relative qualifiche, titoli di studio, mansioni e organigramma complessivo del laboratorio da cui si evinca il ruolo svolto dai preposti alla direzione delle diverse attivit;

d) polizza di assicurazione di responsabilit civile con massimale non inferiore a 1.549.370,70 euro per i rischi derivanti dall'esercizio di attivit di certificazione;

e) manuale di qualit del laboratorio, redatto in base alle norme della serie UNI CEI EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione in cui vengono dettagliate le attrezzature e gli strumenti necessari alle certificazioni richieste, nonch le procedure che vengono seguite. In detta sezione devono essere indicati anche i seguenti elementi: normativa seguita, ente che ha effettuato la taratura e scadenza della taratura degli strumenti di misura;

f) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio in cui risultino evidenziate la funzione degli ambienti e la disposizione delle attrezzature;

g) dichiarazione impegnativa in ordine al soddisfacimento dei requisiti minimi di cui al punto 1.1, lettere a) e d).

 

3.2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.

 

4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

 

4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l'esame della documentazione di cui al punto 3. 

 

4. 2. La Commissione di cui al punto 4.1 presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed e' composta da:

 

a) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

b) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero dello sviluppo economico; 

c) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali; 

d) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro; 

e) un funzionario esperto effettivo ed uno supplente del Consiglio nazionale delle ricerche. 

 

4. 3. Sulla base dei risultati positivi dell'esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta il provvedimento di autorizzazione.

 


5. CONDIZIONI E VALIDIT DELLAUTORIZZAZIONE

 

5. 1. L'autorizzazione alla certificazione ha validit quinquennale e pu essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalit previste nel punto 4. 

 

5. 2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all'attivit di certificazione.

 

6. VERIFICHE

 

6. 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validit dell'autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneit medesima.

 

6. 2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneit medesima, l'autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l'attivit certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravit si procede alla revoca dell'autorizzazione.


 

 

ALLEGATO XXI

 

ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

 

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALLUSO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA.

 

INTRODUZIONE

 

La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dallarticolo 37 del presente decreto legislativo, deve avvenire in orario di lavoro e non pu comportare oneri economici per i lavoratori.

Si rende, inoltre, noto che la formazione di seguito prevista essendo formazione specifica non sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dellarticolo 37 del presente decreto legislativo.

Si ribadisce come durata e contenuti dei seguenti corsi siano da considerarsi come minimi e che quindi i Soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno decidere di organizzare corsi specifici per lavoratori addetti e per preposti con rilascio di specifico attestato.

Si riporta di seguito una proposta riguardante i corsi di formazione per lavoratori/preposti addetti a lavori in quota.

 

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI

 

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

 

Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

 

Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformit al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attivit del settore della sicurezza sul lavoro;

 

ISPESL;

 

Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;

 

Organismi paritetici istituiti nel settore delledilizia;

 

Scuole edili.

 

Qualora i soggetti indicati nellaccordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

 

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

 

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e da personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno biennale, nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi.

 

3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

 

3.1 ORGANIZZAZIONE

 

In ordine allorganizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

a)       individuazione di un responsabile del progetto formativo;

b)       tenuta del registro di presenza dei formandi da parte del soggetto che realizza il corso;

c)       numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 30 unit;

d)       per le attivit pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 5 (almeno 1 docente ogni 5 allievi); nel caso di solo 5 allievi (o meno di 5) sono richiesti comunque 2 docenti (un docente che si occupa delle attivit teoriche e un codocente che si occupa delle pratiche);

e)       assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

 

3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

 

Il percorso formativo finalizzato allapprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attivit di montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi.

Il percorso formativo strutturato in tre moduli della durata complessiva di 28 ore pi una prova di verifica finale:

a)       Modulo giuridico - normativo della durata di quattro ore.

b)       Modulo tecnico della durata di dieci ore

c)       Prova di verifica intermedia (questionario a risposta multipla)

d)       Modulo pratico della durata di quattordici ore

e)       Prova di verifica finale (prova pratica).

 

3.3 METODOLOGIA DIDATTICA

 

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie attive, che comportano la centralit dellallievo nel percorso di apprendimento.

A tali fini necessario:

 

a)       garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonch lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b)       favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c)       prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonch simulazione di gestione autonoma da parte dellallievo della pratica in cantiere.

 

4. PROGRAMMA DEI CORSI

PONTEGGI 28 ore

 

Modulo giuridico - normativo (4 ore)

Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni Analisi dei rischi Norme di buona tecnica e di buone prassi Statistiche degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri

2 ore

 

Titolo IV, capo II limitatamente ai "Lavori in quota" e Titolo IV, capo I "Cantieri"

2 ore

 

Modulo tecnico (10 ore)

Piano di montaggio, uso e smontaggio in sicurezza (Pi.M.U.S.), autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto

4 ore

DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione

2 ore

Ancoraggi: tipologie e tecniche

2 ore

Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie

2 ore

 

Modulo pratico (14 ore)

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti (PTG)

4 ore

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati (PTP)

4 ore

Montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati (PMTP)

4 ore

Elementi di gestione prima emergenza salvataggio

2 ore

 

5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

 

Al termine dei due moduli teorici si svolger una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentir il passaggio alla seconda parte del corso, quella pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei due moduli.

Al termine del modulo pratico avr luogo una prova pratica di verifica finale, consistente in:

 

         montaggio-smontaggio-trasformazione di parti di ponteggi (PTG, PTP e PMTP),

         realizzazione di ancoraggi.

 

Il mancato superamento delle prova di verifica finale comporta lobbligo di ripetere il modulo pratico.

Lesito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dellattestato di frequenza con verifica dellapprendimento.

 

Laccertamento dellapprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regioni e Province Autonome competenti per territorio.

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati al punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) del presente accordo.

Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

 

6. MODULO DI AGGIORNAMENTO

 

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni quattro anni.

Laggiornamento ha durata minima di 4 ore di cui 3 ore di contenuti tecnico pratici.

 

7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

 

Lattestato di frequenza con verifica dellapprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione Elenco delle certificazioni e attestazioni del libretto formativo del cittadino, cos come definito allart. 2, comma 1 lettera i), del d.lgs 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni.

 

 

 

SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116, comma 4)

 

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

 

Soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento:

 

a) Regioni e Province Autonome, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate in conformit al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01;

b) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attivit del settore della sicurezza sul lavoro;

c) ISPESL;

d) Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e di ingegneria civile;

e) Organismi paritetici istituiti nel settore delledilizia;

f) Scuole edili;

g) Ministero dellinterno Corpo dei VV.F.;

h) Collegio nazionale delle guide alpine di cui alla legge 02/01/1989 n. 6 Ordinamento della professione di guida alpina.

 

Qualora i soggetti indicati nellaccordo intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei modelli di accreditamento definiti in ogni Regione e Provincia Autonoma ai sensi del DM n. 166/01.

 

2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI

 

Le docenze verranno effettuate, con riferimento ai diversi argomenti, da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale, nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e da personale con esperienza formativa, documentata, almeno biennale nelle tecniche che comportano limpiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.

 

3. DESTINATARI DEI CORSI

 

Sono destinatari dei corsi:

 

a)       lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi;

b)       operatori con funzione di sorveglianza dei lavori di cui al punto a) come richiesto dal comma 1 lettera e) dellart. 116;

c)       eventuali altre figure interessate (datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).

 

4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI

 

4.1 ORGANIZZAZIONE

 

In ordine allorganizzazione dei corsi di formazione, si conviene sui seguenti requisiti:

 

a)       individuazione di un responsabile del progetto formativo;

b)       tenuta del registro di presenza dei formandi da parte del soggetto che realizza il corso;

c)       numero dei partecipanti per ogni corso: massimo 20 unit. Per le attivit pratiche il rapporto istruttore /allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 4 (almeno 1 docente ogni 4 allievi);

d)       assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo.

 

4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

 

Il percorso formativo finalizzato allapprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attivit che richiedono limpiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Il percorso formativo strutturato in moduli:

 

         Modulo base (comune ai due differenti percorsi formativi) propedeutico alla frequenza ai successivi moduli specifici, che da solo non abilita allesecuzione dellattivit lavorativa. I partecipanti devono conseguire lidoneit alla prosecuzione del corso, mediante test di accertamento delle conoscenze acquisite. Nel caso di mancata idoneit si possono attivare azioni individuali di recupero.

 

         Moduli specifici (A B) differenziati per contenuti, che forniscono le conoscenze tecniche per operare negli specifici settori lavorativi.

 

 

 

4.3 METODOLOGIA DIDATTICA

 

Per quanto concerne la metodologia di insegnamento/apprendimento si concorda nel privilegiare le metodologie attive, che comportano la centralit dellallievo nel percorso di apprendimento.

A tali fini necessario:

 

a) garantire un equilibrio tra lezioni frontali, valorizzazione e confronto delle esperienze in aula, nonch lavori di gruppo, nel rispetto del monte ore complessivo e di ciascun modulo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

b) favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici, con particolare attenzione ai processi di valutazione e comunicazione legati alla prevenzione;

c) prevedere dimostrazioni e prove pratiche, nonch simulazione di gestione autonoma da parte del discente della pratica in cantiere.

 

Inoltre, data la specificit della formazione, le prove pratiche e gli addestramenti dovranno essere effettuati in siti ove possano essere ricreate condizioni operative simili a quelle che si ritrovano sui luoghi di lavoro e che tengano conto della specifica tipologia di corso.

 

5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI)

 

MODULO BASE TEORICO PRATICO (comune ai due indirizzi)

Sede di svolgimento: aula (lezioni frontali presentazione di attrezzature e DPI)

Durata complessiva: 12 ore

 

Argomenti

Presentazione del corso. Normativa generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai cantieri edili ed ai lavori in quota.

Analisi e valutazione dei rischi pi ricorrenti nei lavori in quota (rischi ambientali, di caduta dallalto e sospensione, da uso di attrezzature e sostanze particolari, ecc.).

DPI specifici per lavori su funi (a) imbracature e caschi b) funi, cordini, fettucce, assorbitori di energia c) connettori, freni, bloccanti, carrucole riferiti ad accesso, posizionamento e sospensione. Loro idoneit e compatibilit con attrezzature e sostanze; manutenzione (verifica giornaliera e periodica, pulizia e stoccaggio, responsabilit).

Classificazione normativa e tecniche di realizzazione degli ancoraggi e dei frazionamenti.

Illustrazione delle pi frequenti tipologie di lavoro con funi, suddivisione in funzione delle modalit di accesso e di uscita dalla zona di lavoro.

Tecniche e procedure operative con accesso dallalto, di calata o discesa su funi e tecniche di accesso dal basso (fattore di caduta).

Rischi e modalit di protezione delle funi (spigoli, nodi, usura).

Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalit di comunicazione.

Elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.

 

 

 


 

MODULO A - SPECIFICO PRATICO

Per laccesso e il lavoro in sospensione in siti naturali o artificiali

Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi

Durata complessiva: 20 ore

Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

 

Argomenti

Movimento su linee di accesso fisse (superamento dei frazionamenti, salita in sicurezza di scale fisse, tralicci e lungo funi).

Applicazione di tecniche di posizionamento delloperatore.

Accesso in sicurezza ai luoghi di realizzazione degli ancoraggi.

Realizzazione di ancoraggi e frazionamenti su strutture artificiali o su elementi naturali (statici, dinamici, ecc.).

Esecuzione di calate (operatore sospeso al termine della fune) e discese (operatore in movimento sulla fune gi distesa o portata al seguito), anche con frazionamenti.

Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in alto rispetto alla postazione di lavoro (tecniche di risalita e recupero con paranchi o altre attrezzature specifiche).

Esecuzione di tecniche operative con accesso e uscita situati in basso rispetto alla postazione di lavoro (posizionamento delle funi, frazionamenti, ecc.).

Applicazione di tecniche di sollevamento, posizionamento e calata dei materiali.

Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.

 

MODULO B - SPECIFICO PRATICO

Per laccesso e lattivit lavorativa su alberi

Sede di svolgimento: sito operativo/addestrativi

Durata complessiva: 20 ore

Destinatari: operatori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi alle quali sono direttamente sostenuti

 

Argomenti

Utilizzo delle funi e degli altri sistemi di accesso. Salita e discesa in sicurezza.

Realizzazione degli ancoraggi e di eventuali frazionamenti.

Movimento allinterno della chioma.

Posizionamento in chioma.

Simulazione di svolgimento di attivit lavorativa con sollevamento dellattrezzatura di lavoro e applicazione di tecniche di calata del materiale di risulta.

Applicazione di tecniche di evacuazione e salvataggio.


 

6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE

 

Al termine del modulo base comune si svolger una prima prova di verifica: un questionario a risposta multipla. Il successo nella prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consentir il passaggio alla seconda parte del corso, quella specifico - pratica. Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione del modulo. Eventuali errori, nella prova, attinenti argomenti riferiti al rischio di caduta incontrollata o altre situazioni di pericolo grave dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata aggiuntiva nella successiva prova pratica;

Al termine del modulo specifico avr luogo una prova pratica di verifica finale, consistente nellesecuzione di tecniche operative sui temi del modulo specifico frequentato. La prova si intende superata se le operazioni vengono eseguite correttamente.

Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta lobbligo di ripetere il modulo specifico pratico.

 

Lesito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dellattestato di frequenza con verifica dellapprendimento. Lattestato dovr riportare anche lindicazione del modulo specifico pratico frequentato.

 

Laccertamento dellapprendimento, tramite le varie tipologie di verifiche intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta da docenti interni che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale, da trasmettere alle Regione e Provincia Autonome competenti per territorio.

Gli attestati di frequenza, con verifica degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali dalle Regioni e Province Autonome competenti per territorio, ad esclusione di quelli rilasciati dai soggetti individuati nel punto 1 lettere a) limitatamente alle strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione, e quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g), h) del presente accordo.

Le Regioni e Province Autonome in attesa della definizione del sistema nazionale di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.

 

7. MODULO DI AGGIORNAMENTO

 

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare ai lavoratori formati con il corso di formazione teorico-pratico un corso di aggiornamento ogni cinque anni. Laggiornamento ha durata minima di 8 ore di cui almeno 4 ore di contenuti tecnico pratici.

 

8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO

 

Lattestato di frequenza con verifica dellapprendimento e la frequenza ai corsi di aggiornamento potranno essere inseriti nella III sezione Elenco delle certificazioni e attestazioni del libretto formativo del cittadino, cos come definito allart. 2, comma 1 lettera i), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, approvato con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2005.

 

 

MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (art. 116 comma 4)

 

I lavoratori che abbiano frequentato i corsi per operatori alleffettuazione di lavori su funi potranno avere accesso ad un MODULO SPECIFICO di formazione per PREPOSTI con funzione di sorveglianza dei lavori, tendente ad offrire gli strumenti utili ad effettuare le operazioni di programmazione, controllo e coordinamento dei lavori della squadra loro affidata.

 

Alla conclusione di esso previsto un colloquio finalizzato alla verifica delle capacit di valutazione, controllo, gestione delle condizioni lavorative e delle possibili situazioni di emergenza, al termine del quale viene rilasciato un giudizio finale di idoneit con specifico Attestato e annotata la partecipazione al corso sulla Scheda Personale di Formazione.

 

Sede di svolgimento: aula lezioni frontali / sito operativo/addestrativo tecniche e valutazione ancoraggi

Durata complessiva: 8 ore

 

Argomenti

Cenni sui criteri di valutazione delle condizioni operative e dei rischi presenti sui luoghi di lavoro.

Cenni su criteri di scelta delle procedure e delle tecniche operative in relazione alle misure di prevenzione e protezione adottabili.

Organizzazione dellattivit di squadra anche in relazione a macchine e attrezzature utilizzate ordinariamente e cenni di sicurezza nellinterazione con mezzi dopera o attivit di elitrasporto.

Modalit di scelta e di controllo degli ancoraggi, uso dei DPI e corrette tecniche operative.

Modalit di verifica dellidoneit e buona conservazione (giornaliera e periodica) dei DPI e delle attrezzature e responsabilit.

Ruolo delloperatore con funzione di sorveglianza dei lavori nella gestione delle emergenze.

 

MODULO DI AGGIORNAMENTO

 

I datori di lavoro provvederanno a far effettuare agli operatori con funzione di sorveglianza dei lavori un corso di aggiornamento ogni cinque anni. Laggiornamento, per la funzione specifica, registrato sulla Scheda Personale di Formazione, ha durata minima di 4 ore La formazione inerente le tecniche gi apprese, leventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative e prevede il rilascio di un giudizio di affidabilit da parte dei docenti.


 

 

ALLEGATO XXII

 

CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.

 

1. Dati identificativi del luogo di lavoro;

 

2. Identificazione del datore di lavoro che proceder alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

 

3. Identificazione della squadra di lavoratori, compreso il preposto, addetti alle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio;

 

4. Identificazione del ponteggio;

 

5. Disegno esecutivo del ponteggio dal quale risultino:

5.1. generalit e firma del progettista, salvo i casi di cui al comma 1, lettera g) dellarticolo 132,

5.2. sovraccarichi massimi per metro quadrato di impalcato,

5.3. indicazione degli appoggi e degli ancoraggi.

Quando non sussiste lobbligo del calcolo, ai sensi del comma 1, lettera g) dellarticolo 132, invece delle indicazioni di cui al precedente punto 5.1, sono sufficienti le generalit e la firma della persona competente di cui al comma 1 dellarticolo 136;

 

6. Progetto del ponteggio, quando previsto;

 

7. Indicazioni generali per le operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio ("piano di applicazione generalizzata"):

 

7.1. planimetria delle zone destinate allo stoccaggio e al montaggio del ponteggio, evidenziando, inoltre: delimitazione, viabilit, segnaletica, ecc.,

 

7.2. modalit di verifica e controllo del piano di appoggio del ponteggio (portata della superficie, omogeneit, ripartizione del carico, elementi di appoggio, ecc.),

 

7.3. modalit di tracciamento del ponteggio, impostazione della prima campata, controllo della verticalit, livello/bolla del primo impalcato, distanza tra ponteggio (filo impalcato di servizio) e opera servita, ecc.,

 

7.4. descrizione dei DPI utilizzati nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalit di uso, con esplicito riferimento all'eventuale sistema di arresto caduta utilizzato ed ai relativi punti di ancoraggio,

 

7.5. descrizione delle attrezzature adoperate nelle operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio del ponteggio e loro modalit di installazione ed uso,

 

7.6. misure di sicurezza da adottare in presenza, nelle vicinanze del ponteggio, di linee elettriche aeree nude in tensione, di cui allarticolo 117,

 

7.7. tipo e modalit di realizzazione degli ancoraggi,

 

7. 8. misure di sicurezza da adottare in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche (neve, vento, ghiaccio, pioggia) pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio e dei lavoratori,

 

7. 9. misure di sicurezza da adottare contro la caduta di materiali e oggetti;

 

8. Illustrazione delle modalit di montaggio, trasformazione e smontaggio, riportando le necessarie sequenze passo dopo passo, nonch descrizione delle regole puntuali/specifiche da applicare durante le suddette operazioni di montaggio e/o trasformazione e/o smontaggio (istruzioni e progetti particolareggiati), con lausilio di elaborati esplicativi contenenti le corrette istruzioni, privilegiando gli elaborati grafici costituiti da schemi, disegni e foto;

 

9. Descrizione delle regole da applicare durante luso del ponteggio;

 

10. Indicazioni delle verifiche da effettuare sul ponteggio prima del montaggio e durante luso (vedasi ad es. ALLEGATO XIX)

 


 

 

ALLEGATO XXIII

DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

1. E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

a.        il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;

 

b.       il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.

Per laboratori ufficiali si intendono:

         laboratorio dell'ISPESL;

         laboratori delle universit e dei politecnici dello Stato;

         laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5-11-1971, n. 1086;

         laboratori autorizzati in conformit all ALLEGATO XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dello sviluppo economico e della salute;

         laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

 

c.        l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di vento);

 

d.       per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;

 

e.       per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.

2. L'attrezzatura di cui al punto 1 riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.


 

 

ALLEGATO XXIV

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXV, punti 1, 2, 3 considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

 

1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

 

1.1. La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti specifici che figurano negli allegati da XXV a XXXII.

1.2. Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia norme generali sull'intercambiabilit o complementarit di tali segnaletiche.

1.3. Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo 162, comma 1.

 

2. MODI DI SEGNALAZIONE

 

2.1. Segnalazione permanente

 

2.1.1. La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento o un obbligo ed altres quella che serve ad indicare l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli.

La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un colore di sicurezza.

2.1.2. La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo previsto nell'allegato XXVI.

2.1.3. La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza o da cartelli.

2.1.4. La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo permanente e costituita da un colore di sicurezza.

 

2.2. Segnalazione occasionale

 

2.2.1. La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio dell'intercambiabilit e complementarit previsto al paragrafo 3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni verbali.

2.2.2. La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali.

 

3. INTERCAMBIABILIT E COMPLEMENTARIT DELLA SEGNALETICA

 

3.1. A parit di efficacia e a condizione che si provveda ad una azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e' ammessa libert di scelta fra: - un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischio di inciampo o caduta con dislivello; - segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione verbale; - segnali gestuali o comunicazione verbale.

3.2. Determinate modalit di segnalazione possono essere utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito: - segnali luminosi e segnali acustici; - segnali luminosi e comunicazione verbale; - segnali gestuali e comunicazione verbale.

 

4. COLORI DI SICUREZZA

 

4.1. Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di sicurezza.

Colore

Significato o scopo

Indicazioni e precisazioni
Rosso Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi
Pericolo - allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio Segnali di avvertimento Attenzione, cautela Verifica
Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Situazione di sicurezza Ritorno alla normalit

 

5. L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:

5.1. presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente dello stesso tipo che turbino la visibilit o l'udibilit; ci comporta, in particolare, la necessit di:

 

5.1.1. evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo vicini gli uni agli altri;

5.1.2. non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi;

5.1.3. non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta;

5.1.4. non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori;

5.1.5. non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo e' troppo intenso;

 

5.2. cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o dei dispositivi di segnalazione.

 

6. I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione, controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinch conservino le loro propriet intrinseche o di funzionamento.

 

7. Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entit dei rischi, dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire. Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza nell'eventualit di un'interruzione di tale energia, tranne nel caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa.

 

9. Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento, l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.

I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti immediatamente dopo ogni utilizzazione.

 

10. Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicit sufficiente.

 

11. Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle capacit uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate misure supplementari o sostitutive.

 

12. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all'allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente all'allegato XXVI, punto 1, tranne nel caso in cui l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.

 

 


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ALLEGATO XXV

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXV, punti 1, 2, 3 considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

 

1. Caratteristiche intrinseche

 

1.1. Forma e colori dei cartelli da impiegare sono definiti al punto 3, in funzione del loro oggetto specifico (cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio e per le attrezzature antincendio).

1.2. I pittogrammi devono essere il pi possibile semplici, con omissione dei particolari di difficile comprensione.

1.3. I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purch il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati.

1.4. I cartelli devono essere costituiti di materiale il pi possibile resistente agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni dei fattori ambientali.

1.5. Le dimensioni e le propriet colorimetriche e fotometriche dei cartelli devono essere tali da garantirne una buona visibilit e comprensione.

1.5.1. Per le dimensioni si raccomanda di osservare la seguente formula: A > L2/2000

Ove A rappresenta la superficie del cartello espressa in m2ed L e' la distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere ancora riconoscibile. La formula e' applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.

1.5.2. Per le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei materiali si rinvia alla normativa di buona tecnica dell'UNI.

 

2. Condizioni d'impiego

 

2.1. I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli, ad un'altezza e in una posizione appropriata rispetto all'angolo di visuale, all'ingresso alla zona interessata in caso di rischio generico ovvero nelle immediate adiacenze di un rischio specifico o dell'oggetto che s'intende segnalare e in un posto bene illuminato e facilmente accessibile e visibile.

Ferme restando le disposizioni di cui al presente decreto, in caso di cattiva illuminazione naturale sar opportuno utilizzare colori fosforescenti, materiali riflettenti o illuminazione artificiale.

 

2.2. Il cartello va rimosso quando non sussiste pi la situazione che ne giustificava la presenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cartelli da utilizzare

3.1. Cartelli di divieto - Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, con uninclinazione di 45) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Cartelli di avvertimento - Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Cartelli di prescrizione - Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma bianco su fondo azzurro (lazzurro deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Cartelli di salvataggio - Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie

del cartello).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio - Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie

del cartello).

 

 

 


 

 

ALLEGATO XXVI

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXVI per lintero, considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

 

1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n.256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonch le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

 

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

 

L'etichettatura di cui al primo comma pu essere:

 

         sostituita da cartelli di avvertimento previsti allallegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;

         completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;

         completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.

 

2. La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:

 

         sul lato visibile o sui lati visibili;

         in forma rigida, autoadesiva o verniciata.

 

3. Al'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti allallegato XXV, punto 1.4 e le condizioni di impiego di cui allallegato XXV, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.

 

4. L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.

 

5. Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantit ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato XXV, punto 3.2 o essere identificati conformemente al punto 1 del presente allegato, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione nellallegato XXV, punto 1.5 relativo alle dimensioni.

 

Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi pu essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".

 

I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.

 


 

 

 

ALLEGATO XXVII

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXVII per lintero, considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

 

1. Premessa

Il presente allegato si applica alle attrezzature destinate in via esclusiva alla lotta antincendio.

 

2. Le attrezzature antincendio devono essere identificate mediante apposita colorazione ed un cartello indicante la loro ubicazione o mediante colorazione delle posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali posizioni.

 

3. Il colore d'identificazione di queste attrezzature e' il rosso.

La superficie in rosso dovr avere ampiezza sufficiente per consentire un'agevole identificazione.

 

4. I cartelli descritti allallegato XXV, punto 3.5 devono essere utilizzati per indicare l'ubicazione delle attrezzature in questione.


 

 

 

ALLEGATO XXVIII

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXVI, punti 1 e 2, considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

 

1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo

 

1.1. Per segnalare i rischi di urto contro ostacoli, di cadute di oggetti e di caduta da parte delle persone entro il perimetro delle aree edificate dell'impresa cui i lavoratori hanno accesso nel corso del lavoro, si usa il giallo alternato al nero ovvero il rosso alternato al bianco.

1.2. Le dimensioni della segnalazione andranno commisurate alle dimensioni dell'ostacolo o del punto pericoloso che s'intende segnalare.

1.3. Le sbarre gialle e nere ovvero rosse e bianche dovranno avere un'inclinazione di circa 45 e dimensioni pi o meno uguali fra loro.

 

1.4. Esempio:

 

 

2. Segnalazione delle vie di circolazione

 

2.1. Qualora l'uso e l'attrezzatura dei locali lo rendano necessario per la tutela dei lavoratori, le vie di circolazione dei veicoli devono essere chiaramente segnalate con strisce continue di colore ben visibile, preferibilmente bianco o giallo, in rapporto al colore del pavimento.

2.2. L'ubicazione delle strisce dovr tenere conto delle distanze di sicurezza necessarie tra i veicoli che possono circolare e tutto ci che pu trovarsi nelle loro vicinanze nonch tra i pedoni e i veicoli.

2.3. Le vie permanenti situate all'esterno nelle zone edificate vanno parimenti segnalate, nella misura in cui ci si renda necessario, a meno che non siano provviste di barriere o di una pavimentazione appropriate.

 


 

 

 

 

ALLEGATO XXIX

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIX, punti 1 e 2, considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

 

1. Propriet intrinseche

 

1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d'impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensit eccessiva o cattiva visibilit per intensit insufficiente.

1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale pu essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.

1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata allallegato XXIV, punto 4.

1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest'ultimo dovr rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate allallegato XXV.

 

2. Regole particolari d'impiego

 

2.1. Se un dispositivo pu emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sar impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello pi elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione richiesta od imposta.

La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.

2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovr essere identico.

2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andr munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.

 


 

ALLEGATO XXX

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXX, punti 1 e 2, considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI

 

1. Propriet intrinseche

 

1.1. Un segnale acustico deve:

a) avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso;

b) essere facilmente riconoscibile in rapporto particolarmente alla durata degli impulsi ed alla separazione fra impulsi e serie di impulsi, e distinguersi nettamente, da una parte, da un altro segnale acustico e, dall'altra, dai rumori di fondo.

1.2. Nei casi in cui un dispositivo pu emettere un segnale acustico con frequenza costante e variabile, la frequenza variabile andr impiegata per segnalare, in rapporto alla frequenza costante, un livello pi elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell'intervento o dell'azione sollecitata o prescritta.

 

2. Codice da usarsi

 

Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.

 


 

 

ALLEGATO XXXI

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXXI, punti 1 e 2, considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE

 

1. Propriet intrinseche

 

1.1. La comunicazione verbale s'instaura fra un parlante o un emettitore e uno o pi ascoltatori, in forma di testi brevi, di frasi, di gruppi di parole o di parole isolate, eventualmente in codice.

1.2. I messaggi verbali devono essere il pi possibile brevi, semplici e chiari; la capacit verbale del parlante e le facolt uditive di chi ascolta devono essere sufficienti per garantire una comunicazione verbale sicura.

1.3. La comunicazione verbale pu essere diretta (impiego della voce umana) o indiretta (voce umana o sintesi vocale diffusa da un mezzo appropriato).

 

2. Regole particolari d'impiego

 

2.1. Le persone interessate devono conoscere bene il linguaggio utilizzato per essere in grado di pronunciare e comprendere correttamente il messaggio verbale e adottare, in funzione di esso, un comportamento adeguato nel campo della sicurezza e della salute.

2.2. Se la comunicazione verbale e' impiegata in sostituzione o ad integrazione dei segnali gestuali, si dovr far uso di parole chiave, come:

 

- via: per indicare che si e' assunta la direzione dell'operazione;

- alt: per interrompere o terminare un movimento;

- ferma: per arrestare le operazioni;

- solleva: per far salire un carico;

- abbassa: per far scendere un carico;

- avanti |
- indietro | (se necessario, questi ordini andranno coordinati con codici gestuali corrispondenti);
- a destra |
- a sinistra: |

- attenzione: per ordinare un alt o un arresto d'urgenza;

- presto: per accelerare un movimento per motivi di sicurezza.

 


 

 

ALLEGATO XXXII

(La violazione di pi precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXXII, punti 1, 2 e 3, considerata una unica violazione ed punita con la pena larresto da tre a sei mesi o con lammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Lorgano di vigilanza tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.)

 

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI

 

1. Propriet

 

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.

L'impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.

I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere pi particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purch il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.

 

2. Regole particolari d'impiego

 

2.1. La persona che emette i segnali, detta "segnalatore", impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto "operatore".

2.2. Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalit delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.

2.3. Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

2.4 Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrer prevedere uno o pi segnalatori ausiliari.

2.5. Quando l'operatore non eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

2.6. Accessori della segnalazione gestuale Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall'operatore.

Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o pi elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.

Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

 

3. Gesti convenzionali da utilizzare

 

Premessa:

 

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilit di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.

 

A. Gesti generali

 

 

B. Movimenti verticali

 


C. Movimenti orizzontali

 

 

 


D. Pericolo

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ALLEGATO XXXIII

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 

La prevenzione del rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari, connesse alle attivit lavorative di movimentazione manuale dei carichi dovr considerare, in modo integrato, il complesso degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio riportati nel presente allegato.

 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO

 

1. CARATTERISTICHE DEL CARICO

 

La movimentazione manuale di un carico pu costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

 

         il carico troppo pesante;

         ingombrante o difficile da afferrare;

         in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

         collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;

         pu, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

2. SFORZO FISICO RICHIESTO

 

Lo sforzo fisico pu presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

 

         eccessivo;

         pu essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

         pu comportare un movimento brusco del carico;

         compiuto col corpo in posizione instabile.

3. CARATTERISTICHE DELLAMBIENTE DI LAVORO

 

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilit di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

 

         lo spazio libero, in particolare verticale, insufficiente per lo svolgimento dell'attivit richiesta;

         il pavimento ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o scivoloso

         il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

         il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi;

         il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

         la temperatura, l'umidit o la ventilazione sono inadeguate.

4. ESIGENZE CONNESSE ALLATTIVIT

 

L'attivit pu comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o pi delle seguenti esigenze:

 

         sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;

         pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;

         distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

         un ritmo imposto da un processo che non pu essere modulato dal lavoratore.

 

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO

 

Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternit e di protezione dei giovani sul lavoro, il lavoratore pu correre un rischio nei seguenti casi:

 

         inidoneit fisica a svolgere il compito in questione tenuto altres conto delle differenze di genere e di et;

         indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

         insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o delladdestramento

 

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE

 

Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attivit di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste allarticolo 168, comma 3.


 

ALLEGATO XXXIV

 

VIDEOTERMINALI

 

REQUISITI MINIMI

 

Osservazione preliminare .

 

Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del titolo VII.

I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attivit di cui allarticolo 3, comma 7.

 

1. Attrezzature

a) Osservazione generale.

L'utilizzazione in s dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.

 

b) Schermo.

 

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.

 

L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilit.

 

La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.

 

Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell'utilizzatore.

 

possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.

 

Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attivit.

 

Lo schermo deve essere posizionato di fronte alloperatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un p pi in basso dellorizzontale che passa per gli occhi delloperatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta

 

c) Tastiera e dispositivi di puntamento.

 

La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani.

 

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche delloperatore.

 

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.

 

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.

 

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

 

 

d) Piano di lavoro.

 

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.

 

Laltezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere lalloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonch lingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

La profondit del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo.

 

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

 

e) Sedile di lavoro.

 

Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libert nei movimenti, nonch una posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dellutilizzatore.

 

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dellutente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dellutilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nellambito di tali regolazioni lutilizzatore dovr poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.

 

Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilit tali da non compromettere il comfort dellutente e pulibili.

 

Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessit dellutilizzatore.

 

Un poggiapiedi sar messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.

 

f) Computer portatili

 

Limpiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonch di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.

 

2. Ambiente

 

a) Spazio

 

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

 

b) Illuminazione

 

L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore.

 

Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti delloperatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale.

Si dovr tener conto dellesistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

 

Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.

 

d) Rumore

 

Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.

 

f) Radiazioni

 

Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori

 

e) Parametri microclimatici

 

Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.

Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

 

3. Interfaccia elaboratore/uomo

 

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorch questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unit videoterminali, il datore di lavoro terr conto dei seguenti fattori:

 

a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo pu essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;

 

c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dellattivit;

d) i sistemi devono fornire linformazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;

e) i principi dellergonomia devono essere applicati in particolare allelaborazione dellinformazione da parte delluomo.

 


 

 

ALLEGATO XXXV

 

AGENTI FISICI

 

A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO

1. Valutazione dell'esposizione.

 
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A (8), calcolato come radice quadrata della somma dei quadrati (valore totale) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (ahwx, ahwy, ahwz) conformemente alla norma UNI EN ISO 5349-1 (2004) che viene qui adottata in toto.
 
La valutazione del livello di esposizione pu essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
 
Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dellISPESL e delle regioni hanno valore di norma tecnica.

2. Misurazione.

 
Qualora si proceda alla misurazione:
 
a) i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purch sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate; i metodi e le apparecchiature utilizzati devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO 5349-2 (2001);
 
b) nel caso di attrezzature che devono essere tenute con entrambe le mani, la misurazione e' eseguita su ogni mano. L'esposizione e' determinata facendo riferimento al pi alto dei due valori; deve essere inoltre fornita l'informazione relativa all'altra mano.

3. Interferenze.

 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.

 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilit delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Attrezzature di protezione individuale.

 
Attrezzature di protezione individuale contro le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio possono contribuire al programma di misure di cui all'articolo 203, comma 1.
 
 

B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO

1. Valutazione dell'esposizione.

 
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni si basa sul calcolo dell'esposizione giornaliera A (8) espressa come l'accelerazione continua equivalente su 8 ore, calcolata come il pi alto dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali (1,4awx, 1,4awy, 1awz, per un lavoratore seduto o in piedi), conformemente alla norma ISO 2631-1 (1997) che viene qui adottata in toto.
 
La valutazione del livello di esposizione pu essere effettuata sulla base di una stima fondata sulle informazioni relative al livello di emissione delle attrezzature di lavoro utilizzate, fornite dai fabbricanti, e sull'osservazione delle specifiche pratiche di lavoro, oppure attraverso una misurazione. Come elementi di riferimento possono essere utilizzate anche le banche dati dell'ISPESL e delle regioni contenenti i livelli di esposizione professionale alle vibrazioni.
 
Le linee guida per la valutazione delle vibrazioni dellISPESL e delle regioni hanno valore di norma di buona tecnica.
 
Per quanto riguarda la navigazione marittima, si prendono in considerazione, ai fini della valutazione degli effetti cronici sulla salute, solo le vibrazioni di frequenza superiore a 1 Hz.

2. Misurazione.

 
Qualora si proceda alla misurazione, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purch sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. I metodi utilizzati devono essere adeguati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione. I metodi rispondenti a norme di buona tecnica si considerano adeguati a quanto richiesto dal presente punto.

3. Interferenze.

 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori.

4. Rischi indiretti.

 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera d), si applicano in particolare nei casi in cui le vibrazioni meccaniche incidono sulla stabilit delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.

5. Prolungamento dell'esposizione.

 
Le disposizioni dell'articolo 202, comma 5, lettera g), si applicano in particolare nei casi in cui, data la natura dell'attivit' svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro; tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotto a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali. 

 

 

ALLEGATO XXXVI

 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI

CAMPI ELETTROMAGNETICI

 

Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l'esposizione ai campi elettromagnetici:

Corrente di contatto (IC). La corrente che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico. La corrente di contatto espressa in Ampere (A).

Corrente indotta attraverso gli arti (IL). La corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).

Densit di corrente (J). definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. espressa in Ampere per metro quadro (A/m2).

Intensit di campo elettrico. una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. espressa in Volt per metro (V/m).

Intensit di campo magnetico. una grandezza vettoriale (H) che, assieme all'induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. espressa in Ampere per metro (A/m).

Induzione magnetica. una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l'induzione magnetica e l'intensit del campo magnetico sono legate dall'equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T.

Densit di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondit di penetrazione nel corpo modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l'area della superficie in questione ed espressa in Watt per metro quadro (W/m2).

Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l'energia assorbita per unit di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.

Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unit di massa di tessuto corporeo ed espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell'esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell'ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un'antenna.

Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l'induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensit di campo elettrico e magnetico, e la densit di potenza.

A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE

Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:

         sono definiti valori limite di esposizione per la densit di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;

         fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densit di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;

         fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densit di corrente che al SAR;

         fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densit di potenza al fine di prevenire l'eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimit della stessa.

 

 

TABELLA 1

Valori limite di esposizione (articolo 208, comma 1).

Tutte le condizioni devono essere rispettate.

 

Intervallo di frequenza

Densit di corrente per capo e tronco

J (mA/m2) (rms)

SAR mediato sul corpo intero

(W/kg)

SAR localizzato

(capo e tronco)

(W/kg)

SAR localizzato

(arti)

(W/kg)

Densit di potenza

(W/m2)

Fino a 1 Hz

40

/

/

/

/

1 4 Hz

40/f

/

/

/

/

4 1000 Hz

10

/

/

/

/

1000 Hz 100 kHz

f/100

/

/

/

/

100 kHz 10 Mhz

f/100

0,4

10

20

/

10 MHz 10 GHz

/

0,4

10

20

/

10 300 GHz

/

/

/

/

50

 

Note:

1. f la frequenza in Hertz.

2. I valori limite di esposizione per la densit di corrente si prefiggono di proteggere dagli effetti acuti, risultanti dall'esposizione, sui tessuti del sistema nervoso centrale nella testa e nel torace. I valori limite di esposizione nell'intervallo di frequenza compreso fra 1 Hz e 10 MHz sono basati sugli effetti nocivi accertati sul sistema nervoso centrale. Tali effetti acuti sono essenzialmente istantanei e non v' alcuna giustificazione scientifica per modificare i valori limite di esposizione nel caso di esposizioni di breve durata. Tuttavia, poich i valori limite di esposizione si riferiscono agli effetti nocivi sul sistema nervoso centrale, essi possono permettere densit di corrente pi elevate in tessuti corporei diversi dal sistema nervoso centrale a parit di condizioni di esposizione.

3. Data la non omogeneit elettrica del corpo, le densit di corrente dovrebbero essere calcolate come medie su una sezione di 1 cm2 perpendicolare alla direzione della corrente.

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di picco della densit di corrente possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2.

5. Per le frequenze fino a 100 kHz e per i campi magnetici pulsati, la massima densit di corrente associata agli impulsi pu essere calcolata in base ai tempi di salita/discesa e al tasso massimo di variazione dell'induzione magnetica. La densit di corrente indotta pu essere confrontata con il corrispondente valore limite di esposizione. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente per l'applicazione dei limiti di esposizione va calcolata come f = 1/(2tp).

6. Tutti i valori di SAR devono essere ottenuti come media su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

7. La massa adottata per mediare il SAR localizzato pari a ogni 10 g di tessuto contiguo. Il SAR massimo ottenuto in tal modo costituisce il valore impiegato per la stima dell'esposizione. Si intende che i suddetti 10 g di tessuto devono essere una massa di tessuto contiguo con propriet elettriche quasi omogenee. Nello specificare una massa contigua di tessuto, si riconosce che tale concetto pu essere utilizzato nella dosimetria numerica ma che pu presentare difficolt per le misurazioni fisiche dirette. Pu essere utilizzata una geometria semplice quale una massa cubica di tessuto, purch le grandezze dosimetriche calcolate assumano valori conservativi rispetto alle linee guida in materia di esposizione.

8. Per esposizioni pulsate nella gamma di frequenza compresa fra 0,3 e 10 GHz e per esposizioni localizzate del capo, allo scopo di limitare ed evitare effetti uditivi causati da espansione termoelastica, si raccomanda un ulteriore valore limite di esposizione. Tale limite rappresentato dall'assorbimento specifico (SA) che non dovrebbe superare 10 mJ/kg calcolato come media su 10 g di tessuto.

9. Le densit di potenza sono ottenute come media su una qualsiasi superficie esposta di 20 cm2 e su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz) per compensare la graduale diminuzione della profondit di penetrazione con l'aumento della frequenza. Le massime densit di potenza nello spazio, mediate su una superficie di 1 cm2, non dovrebbero superare 20 volte il valore di 50 W/m2.

10. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale per quanto riguarda l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

 

B. VALORI DI AZIONE

I valori di azione di cui alla tabella 2 sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell'esposizione alle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP 7/99).

 

TABELLA 2

Valori di azione (articolo 208, comma 2)

[valori efficaci (rms) imperturbati]

Intervallo di frequenza

Intensit di campo elettrico

E (V/m)

Intensit di campo magnetico

H (A/m)

Induzione

magnetica

B (μT)

Densit di potenza di onda piana

Seq (W/m2)

Corrente di contatto,

IC (mA)

Corrente indotta attraverso gli arti

IL (mA)

0 1 Hz

/

1,63 x 105

2 x 105

/

1,0

/

1 8 Hz

20000

1,63 x 105/f2

2 x 105 /f2

/

1,0

/

8 25 Hz

20000

2 x 104/f

2,5 x 104 /f

/

1,0

/

0,025 0,82 kHz

500/f

20/f

25/f

/

1,0

/

0,82 2,5 kHz

610

24,4

30,7

/

1,0

/

2,5 65 kHz

610

24,4

30,7

/

0,4f

/

65 100 kHz

610

1600/f

2000/f

/

0,4f

/

0,1 1 MHz

610

1,6/f

2/f

/

40

/

1 10 MHz

610/f

1,6/f

2/f

/

40

/

10 110 MHz

61

0,16

0,2

10

40

100

110 400 MHz

61

0,16

0,2

10

/

/

400 2000 MHz

3f1/2

0,008f1/2

0,01f1/2

f/40

/

/

2 300 GHz

137

0,36

0,45

50

/

/

 

 

Note :

1. f la frequenza espressa nelle unit indicate nella colonna relativa all'intervallo di frequenza.

2. Per le frequenze comprese fra 100 kHz e 10 GHz, Seq , E2, H2, B2 e IL devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 6 minuti.

3. Per le frequenze che superano 10 GHz, Seq , E2, H2 e B2 devono essere calcolati come medie su un qualsiasi periodo di 68/f1,05 minuti (f in GHz).

4. Per le frequenze fino a 100 kHz, i valori di azione di picco per le intensit di campo possono essere ottenuti moltiplicando il valore efficace rms per (2)1/2. Per gli impulsi di durata tp la frequenza equivalente da applicare per i valori di azione va calcolata come f = 1/(2tp).

Per le frequenze comprese tra 100 kHz e 10 MHz, i valori di azione di picco per le intensit di campo sono calcolati moltiplicando i pertinenti valori efficaci (rms) per 10a, dove a = (0,665 log (f/10) + 0,176), f in Hz.

Per le frequenze comprese tra 10 MHz e 300 GHz, i valori di azione di picco sono calcolati moltiplicando i valori efficaci (rms) corrispondenti per 32 nel caso delle intensit di campo e per 1000 nel caso della densit di potenza di onda piana equivalente.

5. Per quanto riguarda i campi elettromagnetici pulsati o transitori o in generale l'esposizione simultanea a campi di frequenza diversa, necessario adottare metodi appropriati di valutazione, misurazione e/o calcolo in grado di analizzare le caratteristiche delle forme d'onda e la natura delle interazioni biologiche, tenendo conto delle norme armonizzate europee elaborate dal CENELEC.

6. Per i valori di picco di campi elettromagnetici pulsati modulati si propone inoltre che, per le frequenze portanti che superano 10 MHz, Seq valutato come media sulla durata dell'impulso non superi di 1000 volte i valori di azione per Seq, o che l'intensit di campo non superi di 32 volte i valori di azione dell'intensit di campo alla frequenza portante.


 

 

ALLEGATO XXXVII

RADIAZIONI OTTICHE

PARTE I RADIAZIONI OTTICHE NON COERENTI

 

 

 


 

PARTE II RADIAZIONI LASER

 

 


 

 


 

 

ALLEGATO XXXVIII

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

 

EINECS (1)

CAS (2)

NOME DELLAGENTE CHIMICO

VALORE LIMITE

NOTAZIONE(3)

8 ore (4)

Breve Termine (5)

mg/m3

(6)

ppm

(7)

mg/m3

(6)

ppm

(7)

200-467-2

60-29

Dietiletere

308

100

616

200

 

200-662-2

67-64-1

Acetone

1210

500

-

-

-

200-663-8

67-66-3

Cloroformio

10

2

-

-

Pelle

200-756-3

71-55-6

Tricloroetano, 1,1,1-

555

100

1110

200

-

200-834-7

75-04-7

Etilammina

9,4

5

-

-

-

200-863-5

75-34-3

Dicloroetano, 1,1-

412

100

-

-

Pelle

200-870-3

75-44-5

Fosgene

0,08

0,02

0,4

0,1

-

200-871-9

75-45-6

Clorodifluorometano

3600

1000

-

-

-

201-159-0

78-93-3

Butanone

600

200

900

300

-

201-176-3

79-09-4

Acido propionico

31

10

62

20

-

202-422-2

95-47-6

o-Xilene

221

50

442

100

Pelle

202-425-9

95-50-1

Diclorobenzene, 1, 2-

122

20

306

50

Pelle

202-436-9

95-63-6

Trimetilbenzene

100

20

-

-

-

202-704-5

98-82-8

Cumene

100

20

250

50

Pelle

202-705-0

98-83-9

Fenilpropene, 2-

246

50

492

100

-

202-849-4

100-41-4

Etilbenzene

442

100

884

200

Pelle

203-313-2

105-60-2

e-Caprolattame (polveri e vapori) 8)

10

-

40

-

-

203-388-1

106-35-4

Eptan-3-one

95

20

-

-

-

203-396-5

106-42-3

p-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-400-5

106-46-7

Diclorobenzene, 1,4-

122

20

306

50

-

203-470-7

107-18-6

Alcole allilico

4,8

2

12,1

5

Pelle

203-473-3

107-21-1

Etilen glicol

52

20

104

40

Pelle

203-539-1

107-98-2

Metossipropanolo-2,1-

375

100

568

150

Pelle

203-550-1

108-10-1

Metilpentan-2-one,4-

83

20

208

50

-

203-576-3

108-38-3

m-Xilene

221

50

442

100

Pelle

203-603-9

108-65-6

2-Metossi-1-metiletilacetato

275

50

550

100

Pelle

203-604-4

108-67-8

Mesitilene (1,3,5-trimetilbenzene)

100

20

-

-

-

203-628-5

108-90-7

Clorobenzene

47

10

94

20

-

203-631-1

108-94-1

Cicloesanone

40,8

10

81,6

20

Pelle

203-632-7

108-95-2

Fenolo

7,8

2

-

-

Pelle

203-726-8

109-99-9

Tetraidrofurano

150

50

300

100

Pelle

203-737-8

110-12-3

5-metilesan-2-one

95

20

-

-

-

203-767-1

110-43-0

eptano-2-one

238

50

475

100

Pelle

203-808-3

110-85-.0

Piperazina (polvere e vapore) 8)

0,1

-

0,3

-

-

203-905-0

111-76-2

Butossietanolo-2

98

20

246

50

Pelle

203-933-3

112-07-2

2-Butossietilacetato

133

20

333

50

Pelle

204-065-8

115-10-6

Etile dimetilico

1920

1000

-

-

-

204-428-0

120-82-1

1,2,4-Triclorobenzene

15,1

2

37,8

5

Pelle

204-469-4

121-44-8

Trietilammina

8,4

2

12,6

3

Pelle

204-662-3

123-92-2

Acetato di isoamile

270

50

540

100

-

204-697-4

124-40-3

Dimetilammina

3,8

2

9,4

5

 

204-826-4

127-19-5

N,N-Dimetilacetammide

36

10

72

20

Pelle

205-480-7

141-32-2

Acrilato di n-butile

11

2

53

10

-

205-563-8

142-82-5

Eptano, n-

2085

500

-

-

-

208-394-8

526-73-8

1,2,3-Trimetilbenzene

100

20

-

-

-

208-793-7

541-85-5

5-Metileptano-3-one

53

10

107

20

-

210-946-8

626-38-0

Acetato di 1-metilbutile

270

50

540

100

-

211-047-3

628-63-7

Acetato di pentile

270

50

540

100

-

 

620-11-1

Acetato di 3-amile

270

50

540

100

-

 

625-16-1

Acetato di terz-amile

270

50

540

100

-

215-535-7

1330-20-7

Xilene, isomeri misti, puro

221

50

442

100

Pelle

222-995-2

3689-24-5

Sulfotep

0,1

-

-

-

Pelle

231-634-8

7664-39-3

Acido fluoridrico

1,5

1,8

2,5

3

-

231-131-3

7440-22-4

Argento, metallico

0,1

-

-

-

-

231-595-7

7647-01-0

Acido cloridrico

8

5

15

10

-

231-633-2

7664-38-2

Acido ortofosforico

1

-

2

-

-

231-635-3

7664-41-7

Ammoniaca anidra

14

20

36

50

-

231-945-8

7782-41-4

Fluoro

1,58

1

3,16

2

-

231-978-9

7782-41-4

Seleniuro di idrogeno

0,07

0,02

0,17

0,05

-

233-113-0

10035-10-6

Acido bromidrico

-

-

6,7

2

-

247-852-1

26628-22-8

Azoturo di sodio

0,1

-

0,3

-

Pelle

 

 

Fluoruri inorganici (espressi come F)

2,5

-

-

-

-

 

 

Piombo inorganico e suoi composti

0,15

-

-

-

-

252-104-2

34590-94-8

(2-Metossimetiletossi)-propanolo

308

50

-

-

Pelle

200-193-3

54-11-5

Nicotina

0,5

Pelle

200-579-1

64-18-6

Acido formico

9

5

200-659-6

67-56-1

Metanolo

260

200

Pelle

200-830-5

75-00-3

Cloroetano

268

100

Pelle

200-835-2

75-05-8

Acetonitrile

35

20

Pelle

201-142-8

78-78-4

Isopentano

2 000

667

202-716-0

98-95-3

Nitrobenzene

1

0,2

Pelle

203-585-2

108-46-3

Resorcinolo

45

10

Pelle

203-625-9

108-88-3

Toluene

192

50

Pelle

203-628-5

108-90-7

Monoclorobenzene

23

5

70

15

203-692-4

109-66-0

Pentano

2 000

667

203-716-3

109-89-7

Dietilammina

15

5

30

10

203-777-6

110-54-3

n-Esano

72

20

203-806-2

110-82-7

Cicloesano

350

100

203-815-1

110-91-8

Morfolina

36

10

72

20

Pelle

203-906-6

111-77-3

2-(2-Metossietossi)etanolo

50,1

10

Pelle

203-961-6

112-34-5

2-(2-Butossietossi)etanolo

67,5

10

101,2

15

204-696-9

124-38-9

Anidride carbonica

9 000

5 000

205-483-3

141-43-5

2-Amminoetanolo

2,5

1

7,6

3

Pelle

205-634-3

144-62-7

Acido ossalico

1

206-992-3

420-04-2

Cianammide

1

Pelle

207-343-7

463-82-1

Neopentano

3000

1000

215-236-1

1314-56-3

Pentaossido di fosforo

1

215-242-4

1314-80-3

Pentasolfuro di difosforo

1

231-131-3

 

Argento (composti solubili come Ag)

0,01

 

 

Bario (composti solubili come Ba)

0,5

 

 

Cromo metallico, composti di cromo inorganico (II) e composti di cromo inorganico (III) (non solubili)

0,5

 

231-714-2 

7697-37-2

Acido nitrico

2,6

1

 231-778-1

7726-95-6

Bromo

0,7

0,1

231-959-5

7782-50-5

Cloro

1,5

0,5

232-260-8

7803-51-2

Fosfina

0,14

0,1

0,28

0,2

 

8003-34-7

Piretro (depurato dai lattoni sensibilizzanti)

1

233-060-3

10026-13-8

Pentacloruro di fosforo

1

 

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale.

(2) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (Numero del registro del Chemical Abstract Service).

(3) Notazione cutanea attribuita ai LEP che identifica la possibilit di un assorbimento significativo attraverso la Pelle.

(4) Misurato o calcolato in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata.

(5) Un valore limite al di sopra del quale l'esposizione non deve avvenire e si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo indicazione contraria.

(6) mg/m3: milligrammi per metro cubo di aria a 20 C e 101,3 kPa.

(7) ppm: parti per milione nell'aria (ml/m3).

 


 

 

ALLEGATO XXXIX

 

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA


PIOMBO e suoi composti ionici.

 

1. Il monitoraggio biologico comprende la misurazione del livello di piombo nel sangue (PbB) con l'ausilio della spettroscopia ad assorbimento atomico o di un metodo che dia risultati equivalenti. Il valore limite biologico il seguente: 60 mg Pb/100 ml di sangue. Per le lavoratrici in et fertile il riscontro di valori di piombemia superiori a 40 microgrammi di piombo per 100 millilitri di sangue comporta, comunque, allontanamento dall'esposizione.

 

2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando:

l'esposizione a una concentrazione di piombo nell'aria, espressa come media ponderata nel tempo calcolata su 40 ore alla settimana, superiore a 0,075; mg/m3 nei singoli lavoratori riscontrato un contenuto di piombo nel sangue superiore a 40 mg Pb/100 ml di sangue.


 

ALLEGATO XL

SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI

 

a) Agenti chimici

 

N. EINECS (1)

 

N. CAS (2)

 

Nome dellagente

 

Limite di

concentrazione per

lesenzione

202-080-4

 

91-59-8

 

2-naftilammina e suoi sali

0.1% in peso

 

202-177-1

 

92-67-1

 

4-amminodifenile e suoi sali

0,1% in peso

 

202-199-1

 

92-87-5

 

Benzidina e suoi sali

 

0,1% in peso

 

202-204-7

 

92-93-3

 

4-nitrodifenile

 

0,1% in peso

 

 

b) Attivit lavorative: Nessuna

 

(1) EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substance

(2) CAS Chemical Abstracts Service

 


 

ALLEGATO XLI

SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI

 

 

UNI EN 481:1994

Atmosfera nellambiente di lavoro. Definizione delle frazioni granulometriche per la

misurazione delle particelle aerodisperse.

UNI EN 482:1998

Atmosfera nellambiente di lavoro. Requisiti generali per le prestazioni dei

procedimenti di misurazione degli agenti chimici.

UNI EN 689 1997

Atmosfera nellambiente di lavoro. Guida alla valutazione dellesposizione per

inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di

misurazione.

UNI EN 838 1998

Atmosfera nellambiente di lavoro. Campionatori diffusivi per la determinazione di

gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1076:1999

Atmosfera nellambiente di lavoro. Tubi di assorbimento mediante pompaggio per la

determinazione di gas e vapori. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1231 1999

Atmosfera nellambiente di lavoro. Sistemi di misurazione di breve durata con tubo di rivelazione. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1232: 1999

Atmosfera nellambiente di lavoro. Pompe per il campionamento personale di agenti

chimici. Requisiti e metodi di prova.

UNI EN 1540:2001

Atmosfera nellambiente di lavoro. Terminologia.

UNI EN 12919:2001

Atmosfera nellambiente di lavoro. Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min. Requisiti e metodi di prova.

 

 


 

 

 

ALLEGATO XLII

SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI

 

1. Produzione di auramina con il metodo Michler.

 

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.

 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.

 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.

 

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro.

 


 

 

 

ALLEGATO XLIII

SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

 

Nome agente

EINECS

(1)

CAS

(2)

Valore limite esposizione professionale

osservazioni

Misure transitorie

 

 

 

Mg/m3 (3)

Ppm (4)

 

 

Benzene

200-753-7

71-43-2

3,25 (5)

1 (5)

Pelle (6)

Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite di 3 ppm (=9,75 mg/m3)

Cloruro di vinile monomero

200-831

75-01-4

7,77 (5)

3 (5)

-

-

Polveri di legno

-

-

5,00 (5) (7)

-

-

-

 

(1) EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti (European Inventory of Existing Chemical Susbstances).

(2) CAS: Numero Chemical Abstract Service.

(3) mg/m3 = milligrammi per metro cubo d'aria a 20 e 101,3 Kpa (corrispondenti a 760 mm di mercurio).

(4) ppm = parti per milione nell'aria (in volume: ml/m3).

(5) Valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di riferimento di otto ore.

(6) Sostanziale contributo al carico corporeo totale attraverso la possibile esposizione cutanea.

(7) Frazione inalabile; se le polveri di legno duro sono mescolate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione

 


 

 

ALLEGATO XLIV

 

AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVIT LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

 

1. Attivit in industrie alimentari.

2. Attivit nell'agricoltura.

3. Attivit nelle quali vi contatto con gli animali e/o con prodotti di origine animale.

4. Attivit nei servizi sanitari, comprese le unit di isolamento e post mortem.

5. Attivit nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica.

6. Attivit impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti.

7. Attivit negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.


 

 

 

ALLEGATO XLV

AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO


 

 

ALLEGATO XLVI

AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI

 

1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui noto che possono provocare malattie infettive in soggetti umani.

I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna.

Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui noto che non hanno effetto sull'uomo.

In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si tenuto conto dei microrganismi geneticamente modificati.

 

2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.

Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilit potrebbe essere modificata, da altre cause quali malattia preesistente, uso di medicinali, immunit compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui allarticolo 41.

 

3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.

Per gli agenti di cui nota per numerose specie la patogenicit per l'uomo, l'elenco comprende le specie pi frequentemente implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere pi generale indica che altre specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute dell'uomo.

Quando un intero genere menzionato nell'elenco degli agenti biologici, implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono esclusi dalla classificazione.

 

4. Quando un ceppo attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.

 

5. Tutti i virus che sono gi stati isolati nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell'uomo.

 

6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un rischio di infezione limitato perch normalmente non sono veicolati dall'aria.

Nel caso di particolari attivit comportanti l'utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei quantitativi impiegati pu risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XLVII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XLVIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.

 

7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.

 

8. L'elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli per i quali disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori i quali hanno operato in attivit con rischio di esposizione a tali agenti.

 

Tali indicazioni sono:

 

A: possibili effetti allergici;

D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione dell'ultima attivit comportante rischio di esposizione;

T: produzione di tossine;

V: vaccino efficace disponibile,

 

 


BATTERI e organismi simili

 

NB: Per gli agenti che figurano nel presente elenco la menzione spp si riferisce alle altre specie riconosciute patogene per l'uomo.

_________________________________________________________________________

Agente biologico Classificazione Rilievi

_________________________________________________________________________

Actinobacillus actinomycetemcomitans 2

Actinomadura madurae 2

Actinomadura pelletieri 2

Actinomyces gereneseriae 2

Actinomyces israelli 2

Actinomyces pyogenes 2

Actinomyces spp 2

Arcanobacterium haemolyticum 2

(Corynebacterium haemolyticum)

Bacillus anthracis 3

Bacteroides fragilis 2

Bartonella bacilliformis 2

Bartonella (Rochalimea) spp 2

Bartonella quintana (Rochalimea quintana) 2

Bordetella bronchiseptica 2

Bordetella parapertussis 2

Bordetella pertussis 2 V

Borrella burgdorferi 2

Borrella duttonii 2

Borrella recurrentis 2

Borrella spp 2

Brucella abortus 3

Brucella canis 3

Brucella melitensis 3

Brucella suis 3

Burkholderia mallei (pseudomonas mallei) 3

Burkholderia pseudomallei (pseudomonas pseudomallei) 3

Campylobacter fetus 2

Campylobacter jejuni 2

Campylobacter spp 2

Cardiobacterium hominis 2

Chlamydia pneumoniae 2

Chlamydia trachomatis 2

Chlamydia psittaci (ceppi aviari) 3

Chlamydia psittaci (ceppi non aviari) 2

Clostridium botulinum 2 T

Clostridium perfringens 2

Clostridium tetani 2 T,V

Clostridium spp. 2

Corynebacterium diphtheriae 2 T,V

Corynebacterium minutissimum 2

Corynebacterium pseudotuberculosis 2

Corynebacterium spp 2

Coxiella burnetii 3

Edwardsiella tarda 2

Ehrlichia sennetsu (Rickettsia sennetsu) 2

Ehrlichia spp 2

Eikenella corrodens 2

Enterobacter aerogenes/cloacae 2

Enterobacter spp 2

Enterococcus spp 2

Erysipelothrix rhusiopathiae 2

Escherichia coli (ad eccezione dei ceppi non patogeni) 2

Escherichia coli, ceppi verocitotossigenici (es. O157:H7 3(**) T

oppure O103)

Flavobacterium meningosepticum 2

Fluoribacter bozemanii (Legionella) 2

Francisella tularensia (Tipo A) 3

Francisella tularensis (Tipo B) 2

Fusobacterium necrophorum 2

Gardnerella vaginalis 2

Haemophilus ducreyl 2

Haemophilus influenzae 2 V

Haemophilus spp 2

Helicobacter pylori 2

Klebsiella oxytoca 2

Klebsiella pneumoniae 2

Klebsiella spp 2

Legionella pneumophila 2

Legionella spp 2

Leptospira interrogans (tutti i serotipi) 2

Listeria monocytogenes 2

Listeria ivanovii 2

Morganella morganii 2

Mycobacterium africanum 3 V

Mycobacterium avium/intracellulare 2

Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V

Mycobacterium chelonae 2

Mycobacterium fortuitum 2

Mycobacterium kansasii 2

Mycobacterium leprae 3

Mycobacterium malmoense 2

Mycobacterium marinum 2

Mycobacterium microti 3 (**)

Mycobacterium paratuberculosis 2

Mycobacterium scrofulaceum 2

Mycobacterium simiae 2

Mycobacterium szulgai 2

Mycobacterium tuberculosis 3 V

Mycobacterium ulcerans 3 (**)

Mycobacterium xenopi 2

Mycoplasma caviae 2

Mycoplasma hominis 2

Mycoplasma pneumoniae 2

Neisseria gonorrhoeae 2

Neisseria meningitidis 2 V

Nocardia asteroides 2

Nocardia brasiliensis 2

Nocardia farcinica 2

Nocardia nova 2

Nocardia otitidiscaviarum 2

Pasteurella multocida 2

Pasteurella spp 2

Peptostreptococcus anaerobius 2

Plesiomonas shigelloides 2

Porphyromonas spp 2

Prevotella spp 2

Proteus mirabilis 2

Proteus penneri 2

Proteus vulgaris 2

Providencia alcalifaciens 2

Providencia rettgeri 2

Providencia spp 2

Pseudomonas aeruginosa 2

Rhodococcus equi 2

Rickettsia akari 3(**)

Rickettsia canada 3(**)

Rickettsia conorii 3

Rickettsia montana 3(**)

Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri) 3

Rickettsia prowazekii 3

Rickettsia rickettsii 3

Rickettsia tsutsugamushi 3

Rickettsia spp 2

Salmonella arizonae 2

Salmonella enteritidis 2

Salmonella typhimurium 2

Salmonella paratyphi A, B, C 2 V

Salmonella typhi 3(**) V

Salmonella (altre variet serologiche) 2

Serpulina spp 2

Shigella boydii 2

Shigella dysenteriae (Tipo 1) 3(**) T

Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo 1 2

Shigella flexneri 2

Shigella sonnei 2

Staphylococcus aureus 2

Streptobacillus moniliformis 2

Streptococcus pneumoniae 2

Streptocoocus pyogenes 2

Streptococcus spp 2

Streptococcus suis 2

Treponema carateum 2

Treponema pallidum 2

Treponema pertenue 2

Treponema spp 2

Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2

Vibrio parahaemolyticus 2

Vibrio spp 2

Yersinia enterocolitica 2

Yersinia pestis 3 V

Yersinia psoudotuberculosis 2

Yersinia spp 2

 

 

 


 

 

VIRUS

_________________________________________________________________________

Agente biologico Classificazione Rilievi

_________________________________________________________________________

 

Adenoviridae 2

Arenaviridae:

LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del Vecchio Mondo):

Virus Lassa 4

Virus della coriomeningite linfocitaria (ceppi 3

neurotropi)

Virus della coriomeningite linfocitaria (altri ceppi) 2

Virus Mopeia 2

Altri LCM-Lassa Virus complex 2

Virus complex Tacaribe (Arenavirus del Nuovo Mondo):

Virus Guanarito 4

Virus Junin 4

Virus Sabia 4

Virus Machupo 4

Virus Flexal 3

Altri Virus del Complesso Tacaribe 2

Astroviridae 2

Bunyaviridae:

Bhanja 2

Virus Bunyamwera 2

Germiston 2

Virus Oropouche 3

Virus dell'encefalite Californiana 2

Hantavirus:

Hantaan (febbre emorragica coreana) 3

Belgrado (noto anche come Dobrava) 3

Seoul-Virus 3

Sin Nombre (ex Muerto Canyon) 3

Puumala-Virus 2

Prospect Hill-Virus 2

Altri Hantavirus 2

Nairovirus:

Virus della febbre emorragica di Crimea/Congo 4

Virus Hazara 2

Phlebovirus:

Febbre della Valle del Rift 3 V

Febbre da Flebotomi 2

Virus Toscana 2

Altri bunyavirus noti come patogeni 2

Caliciviridae:

Virus dell'epatite E 3(**)

Norwalk-Virus 2

Altri Caliciviridae 2

Coronaviridae 2

Filoviridae:

Virus Ebola 4

Virus di Marburg 4

Flaviviridae:

Encefalite d'Australia (Encefalite della Valle Murray) 3

Virus dell'encefalite da zecca dell'Europa Centrale 3(**) V

Absettarov 3

Hanzalova 3

Hypr 3

Kumlinge 3

Virus della dengue tipi 1-4 3

Virus dell'epatite C 3(**) D

Virus dell'epatite G 3(**) D

Encefalite B giapponese 3 V

Foresta di Kyasanur 3 V

Louping ill 3(**)

Omsk (a) 3 V

Powassan 3

Rocio 3

Encefalite verno-estiva russa (a) 3 V

Encefalite di St. Louis 3

Virus Wesselsbron 3(**)

Virus della Valle del Nilo 3

Febbre gialla 3 V

Altri flavivirus noti per essere patogeni 2

Hepadnaviridae:

Virus dell'epatite B 3(**) V,D

Virus dell'epatite D (Delta) (b) 3(**) V,D

Herpesviridae:

Cytomegalovirus 2

Virus d'Epstein-Barr 2

Herpesvirus simiae (B virus) 3

Herpes simplex virus tipi 1 e 2 2

Herpesvirus varicella-zoster 2

Virus Herpes dell'uomo tipo 7 2

Virus Herpos dell'uomo tipo 8 2 D

Virus linfotropo B dell'uomo (HBLV-HHV6) 2

Orthomyxoviridae:

Virus Influenzale tipi A, B e C 2 V(c)

Orthomyxoviridae trasmesse delle zecche: Virus 2

Dhori e Thogoto

Papovaviridae:

Virus BK e JC 2 D(d)

Papillomavirus dell'uomo 2 D(d)

Paramyxoviridae:

Virus del morbillo 2 V

Virus della parotite 2 V

Virus della malattia di Newcastle 2

Virus parainfluenzali tipi 1-4 2

Virus respiratorio sinciziale 2

Parvoviridae:

Parvovirus dell'uomo (B 19) 2

Picornaviridae:

Virus della congiuntivite emorragica (AHC) 2

Virus Coxackie 2

Virus Echo 2

Virus dell'epatite A (enterovirus dell'uomo 72) 2 V

Virus della poliomelite 2 V

Rhinovirus 2

Poxviridae:

Buffalopox virus (e) 2

Cowpox virus 2

Elephantpox virus (f) 2

Virus del nodulo dei mungitori 2

Molluscum contagiosum virus 2

Monkeypox virus 3 V

Orf virus 2

Rabbitpox virus (g) 2

Vaccinia virus 2

Variola (mayor & minor) virus 4 V

Whitepox virus (variola virus) 4 V

Yatapox virus (Tana & Yaba) 2

Reoviridae:

Coltivirus 2

Rotavirus umano 2

Orbivirus 2

Reovirus 2

Retroviridae:

Virus della sindrome di immunodeficienza umana 3(**) D

(AIDS)

Virus di leucemie umane a cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3(**) D

SIV (h) 3(**)

Rhabdoviridae:

Virus della rabbia 3(**) V

Virus della stomatite vescicolosa 2

Togaviridae:

Alfavirus:

Encefalomielite equina dell'America dell'est 3 V

Virus Bederau 2

Virus Chikungunya 3(**)

Virus Everglades 3(**)

Virus Mayaro 3

Virus Mucambo 3(**)

Virus Ndumu 3

Virus O'nyong-nyong 2

Virus del fiume Ross 2

Virus della foresta di Semliki 2

Virus Sindbis 2

Virus Tonate 3(**)

Encefalomielite equina del Venezuela 3 V

Encefalomielite equina dell'America dell'Ovest 3 V

Altri alfavirus noti 2

Rubivirus (rubella) 2 V

Toroviridae: 2

Virus non classificati:

Virus dell'epatite non ancora identificati 3(**) D

Morbillivirus equino 4

Agenti non classici associati con le encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):

Morbo di Creutzfeldt-Jakob 3(**) D(d)

Variante del morbo di Creutzfeldt-Jacob 3(**) D(d)

Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed altre TSE 3(**) D(d)

degli animali a queste associato

Sindrome di Gerstmann-Strussler-Scheinker 3(**) D(d)

Kuru 3(**) D(d)

 

 

Note

a) Tick-borne encefalitis.

b) Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus dellapatite B contro il virus dellepatite D (Delta).

 

c) Soltanto per i tipi A e B.

d) Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi agenti.

e) Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere "buffalopox" e una variante dei virus "vaccinia",

f) Variante dei "Cowpox"

g) Variante di "Vaccinia".

h) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da altri retrovirus, di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione di tale retrovirus.

i) Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo precauzionale, si consiglia di applicare nel laboratori il livello di contenimento 3(**) ad eccezione dei lavori relativi ad un agente identificato di "scrapie" per cui un livello di contenimento 2 sufficiente.

 


 

 

PARASSITI

_________________________________________________________________________

Agente biologico Classificazione Rilievi

_________________________________________________________________________

 

Acanthamoeba castellanii 2

Ancylostoma duodenale 2

Angiostrongylus cantonensis 2

Angiostrongylus costaricensis 2

Ascaris lumbricoides 2 A

Ascaris suum 2 A

Badesia divergens 2

Babesia microti 2

Balantidium coli 2

Brugia malayi 2

Brugia pahangi 2

Capillaria philippinensis 2

Capillaria spp 2

Clonorchis sinensis 2

Clonorchis viverrini 2

Cryptosporidium parvum 2

Cryptosporidium spp 2

Cyclospora cayetanensis 2

Dipetalonema streptocerca 2

Diphyllobothrium latum 2

Dracunculus medinensis 2

Echinococcus granulosus 3(**)

Echinococcus multilocularis 3(**)

Echinococcus vogeli 3(**)

Entamoeba histolytica 2

Fascicola gigantica 2

Fascicola hepatica 2

Fascicolopsis buski 2

Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2

Hymenolepis diminuta 2

Hymenolepis nana 2

Leishmania braziliensis 3(**)

Leishmania donovani 3(**)

Leishmania aethiopica 2

Leishmania mexicana 2

Leishmania peruviana 2

Leishmania tropica 2

Leishmania major 2

Leishmania spp 2

Loa Loa 2

Mansonella ozzardi 2

Mansonella perstans 2

Naegleria fowleri 3

Necator americanus 2

Onchocerca volvulus 2

Opisthorchis felineus 2

Opisthorchis spp 2

Paragonimus westermani 2

Plasmodium falciparum 3(**)

Plasmodium spp (uomo & scimmia) 2

Sarcocystis suihominis 2

Schistosoma haematobium 2

Schistosoma intercalatum 2

Schistosoma japonicum 2

Schistosoma mansoni 2

Shistosoma mekongi 2

Strongyloides stercoralis 2

Strongyloides spp 2

Taenia saginata 2

Taenia solium 3(**)

Toxocara canis 2

Toxoplasma gondii 2

Trichinella spiralis 2

Trichuris trichiura 2

Trypanosoma brucei brucei 2

Trypanosoma brucei gambiense 2

Trypanosoma brucei rhodesiense 3(**)

Trypanosoma cruzi 3

Wuchereria bancrofti 2

 

 

 

 

 

 

 


 

FUNGHI

_________________________________________________________________________

Agente biologico Classificazione Rilievi

_________________________________________________________________________

 

Aspergillus fumigatus 2 A

Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3

Candida albicans 2 A

Candida tropicalis 2

Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, 3

Cladosporium bantianum o trichoides)

Coccidioides immitis 3 A

Cryptococcus neoformans var. neoformans 2 A

(Filobasidiella neoformans var. neoformans)

Cryptococcus neoformans var. gattili 2 A

(Filobasidiella bacillispora)

Emmonsia parva var. parva 2

Emmonsia parva ver. crescens 2

Epidermophyton floccosum 2 A

Fonsecaea compacta 2

Fonsecaea pedrosoi 2

Histoplasma capsulatum var. capsulatum 3

(Ajellomyces capsulatum)

Histoplasma capsulatum duboisii 3

Madurella grisea 2

Madurella mycetomatis 2

Microsporum spp 2 A

Neotestudina rosatil 2

Paracoccidioides brasiliensis 3

Penicillium marneffei 2 A

Scedosporium apiospermum, Pseudallescheria boydii 2

Scedosporium prolificans (inflantum) 2

Sporothrix schenckii 2

Trichophyton rubrum 2

Trichophyton spp 2

 

 


 

ALLEGATO XLVII

AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO

 

Nota preliminare:

 

Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura delle attivit, la Valutazione del rischio per i lavoratori e la natura dell'agente biologico di cui trattasi.

 

A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento

 

2

3

4

1. La zona di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attivit nello stesso edificio

No

Raccomandato

Si

2. L'aria immessa nella zona di lavoro e l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile

NO

SI, sull'aria

estratta

SI, sull'aria

immessa e

su quella estratta

3. Laccesso deve essere limitato alle persone autorizzate

Raccomandato

Si

Si attraverso una camera di compensazione

4. La zona di lavoro deve poter essere chiusa a tenuta per consentire la disinfezione

No

Raccomandato

Si

5. Specifiche procedure di disinfezione

Si

Si

Si

6. La zona di lavoro deve essere mantenuta ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica

No

Raccomandato

Si

7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, roditori ed insetti

Raccomandato

Si

Si

8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura

Si, per il banco di lavoro

Si, per il banco di lavoro e il pavimento

Si, per il banco di lavoro, larredo, i muri, il pavimento e il soffitto

9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai solventi, ai disinfettanti

Raccomandato

Si

Si

10. Deposito sicuro per agenti biologici

Si

Si

Si, deposito sicuro

11. Finestra dispezione o altro dispositivo che permetta di vederne gli occupanti

Raccomandato

Raccomandato

Si

12. I laboratori devono contenere lattrezzatura a loro necessaria

No

Raccomandato

Si

13. I materiali infetti, compresi gli animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori

Ove opportuno

Si, quando linfezione veicolata dallaria

Si

14. Inceneritori per leliminazione delle carcasse degli animali

Raccomandato

Si (disponibile)

Si, sul posto

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei rifiuti

Si

Si

Si, con sterilizzazione

16. Trattamento delle acque reflue

No

Facoltativo

Facoltativo

 


 

ALLEGATO XLVIII

AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI

 

AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1.

 

Per le attivit con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.

 

AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4.

 

Pu risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.

 

A. Misure di contenimento

B. Livelli di contenimento

 

2

3

4

1. Gli organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi fisicamente il processo dell'ambiente

Si

Si

Si

2. I gas di scarico del sistema chiuso devono essere trattati in modo da:

 

Ridurre al minimo le emissioni

Evitare le emissioni

Evitare le emissioni

3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:

Ridurre al minimo le emissioni

Evitare le emissioni

Evitare le emissioni

4. La coltura deve essere rimossa dal sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:

Inattivati con

mezzi

collaudati

Inattivati con

mezzi chimici o

fisici collaudati

Inattivati con

mezzi chimici o

fisici collaudati

5. I dispositivi di chiusura devono essere previsti in

modo da:

Ridurre al minimo le emissioni

Evitare le emissioni

Evitare le emissioni

6. I sistemi chiusi devono essere collocati in una zona controllata

Facoltativo

Facoltativo

Si e costruita alluopo

7 Vanno previste segnalazioni di pericolo biologico

Facoltativo

Si

Si

8 E' ammesso solo il personale addetto

Facoltativo

Si

Si, attraverso camere di condizionamento

9 Il personale deve indossare tute di protezione

Si, tute da lavoro

Si

Ricambio completo

10 Occorre prevedere una zona di decontaminazione e le docce per il personale

Si

Si

Si

11 Il personale deve fare una doccia prima di uscire

dalla zona controllata

No

Facoltativo

Si

12 Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono

essere raccolti e inattivati prima dell'emissione

No

Facoltativo

Si

13 La zona controllata deve essere adeguatamente

ventilata per ridurre al minimo la contaminazione

atmosferica

Facoltativo

Facoltativo

Si

14 La pressione ambiente nella zona controllata

deve essere mantenuta al di sotto di quella

atmosferica

No

Facoltativo

Si

15 L'aria in entrata ed in uscita dalla zona

controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)

No

Facoltativo

Si

16 La zona controllata deve essere concepita in

modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal

sistema chiuso

No

Facoltativo

Si

17 La zona controllata deve poter essere sigillata in modo da rendere possibili le fumigazioni

No

Facoltativo

Si

l) Trattamento degli effluenti prima dello smaltimento finale

Inattivati con

mezzi

collaudati

Inattivati con

mezzi chimici o

fisici collaudati

Inattivati con

fisici collaudati

 


 

 

ALLEGATO XLIX

ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO

FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE


OSSERVAZIONE PRELIMINARE.


Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 289, 290, 293, 294.

 

1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE


Un'area in cui pu formarsi un'atmosfera esplosiva in quantit tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.


Un'area in cui non da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantit tali da richiedere particolari provvedimenti di protezione da considerare area non esposta a rischio di esplosione ai sensi del presente titolo.


Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare autonomamente un'esplosione.

 

2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE


Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata della presenza di atmosfere esplosive.


Il livello dei provvedimenti da adottare in conformit dell' ALLEGATO L, parte A, determinato da tale classificazione.

Zona 0

Area in cui presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia.

Zona 1

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivit.

Zona 2

Area in cui durante le normali attivit non probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.

Zona 20

Area in cui presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria.

Zona 21

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria, probabile che avvenga occasionalmente durante le normali attivit.

Zona 22

Area in cui durante le normali attivit non probabile la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.



Note.


1. Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva.


2. Per "normali attivit" si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro i parametri progettuali.

3. Per la classificazione delle aree si pu fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:


EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas;

EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.

 

 

3. Per la classificazione delle aree o dei luoghi si pu fare riferimento alle norme tecniche

armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali:

EN 60079-10 (CEI 31-30) Classificazione dei luoghi pericolosi e successive modificazioni.

EN 61241-10 (CEI 31-66) Classificazione delle aree dove sono o possono essere presenti

polveri combustibili e successive modificazioni.

e le relative guide:

CEI 31-35 e CEI 31-56

e per lanalisi dei pericoli, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione, alla norma:

EN 1127-1Atmosfere esplosive. Prevenzione dellesplosione e protezione contro lesplosione.

Parte 1: Concetti fondamentali e metodologia.


 

 

ALLEGATO L

ATMOSFERE ESPLOSIVE

(articolo 293, articolo 294,comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)

 

A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.

Osservazione preliminare.

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano:

a) 

alle aree classificate come pericolose in conformit dell' ALLEGATO XLIX, in tutti i casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle attivit correlate al rischio di atmosfere esplosive;  

b)  

ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a rischio di esplosione.  


1. Provvedimenti organizzativi.


1.1. Formazione professionale dei lavoratori.

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi atmosfere esplosive.

1.2. Istruzioni scritte e autorizzazione al lavoro.

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni:

a)  

il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal datore di lavoro;  

b) 

applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attivit pericolose e per le attivit che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre operazioni di lavoro. 

Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona abilitata a farlo.

2. Misure di protezione contro le esplosioni.

 

2.1. Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un luogo sicuro o, se ci non realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente sicuri con altri metodi appropriati.

2.2. Qualora l'atmosfera esplosiva contenga pi tipi di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il massimo pericolo possibile.

2.3. Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 289, si tiene conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l'accensione di atmosfere esplosive.

2.4. Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ci vale anche per attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento.

2.5. Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonch la struttura del luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di lavoro e dell'attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori.

2.6. Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte.

2.7. Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi.

2.8. Anteriormente all'utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, verificata la sicurezza dell'intero impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire protezione contro le esplosioni sono mantenute. La verifica del mantenimento di dette condizioni effettuata da persone che, per la loro esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione contro le esplosioni.

2.9. Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio:

a)  

deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica pu dar luogo a rischi supplementari, assicurare la continuit del funzionamento in sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal resto dell'impianto in caso della predetta interruzione;  

b)  

gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere disinseriti manualmente, purch ci non comprometta la sicurezza. Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente;  

c)  

in caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel modo pi rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire pi una fonte di pericolo. 


2.10. Nel caso di impiego di esplosivi consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l'uso di esplosivi di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell'elenco di cui agli articoli
42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320. L'accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall'esterno. Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione delle mine.

2.11. Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas infiammabile o esplodente superiore all'1 per cento in volume rispetto all'aria, con tendenza all'aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi idonei, evitare l'aumento della percentuale dei gas oltre il limite sopraindicato, tutto il personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massiva di gas.

2.12. Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per bonificare l'ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilit delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni caso l'autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista dall'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1956 per le squadre di salvataggio.

 


B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.

 

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126.
In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purch adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri:

- nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1;

- nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2;

- nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3.

 

Nota agli artt.1.1 e 2.2

Per la qualifica di personale esperto, ed al fine di realizzare e mantenere in efficienza e sicurezza, impianti elettrici in luoghi classificati, si pu fare riferimento alle norme tecniche armonizzate relative ai settori specifici quali le seguenti:

EN 60079-14 (CEI 31-.33) Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.

Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)

EN 61241-14 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 14: Scelta ed installazione

EN 60079-17 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas (diversi dalle miniere)

EN 61241-17 Costruzioni elettriche destinate ad essere utilizzate in presenza di polveri combustibili. Parte 17: Verifica e manutenzione degli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione (diversi dalle miniere)

EN 60079-19 Atmosfere esplosive. Parte 17: Riparazioni, revisione e ripristino delle apparecchiature

 

ALLEGATO LI

(articolo 293, comma 3)

ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

 

 

 

 

 

 

 

Area in cui pu formarsi un'atmosfera esplosiva 

 

Al fine di facilitare la comprensione del segnale, al di sotto di esso devono essere riportate la seguenti indicazioni: PERICOLO ESPLOSIONE e DANGER EXPLOSION